CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01858/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] ERVIST nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28368/24 Lamaj OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - attinenti alla pretesa validità dell'atto impugnatorio - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure, là dove si dà atto che l'impugnazione è stata proposta in data 23 maggio 2023 avverso sentenza pronunciata il 19 gennaio 2023, quindi dopo l'entrata in vigore del d. Igs. 150 del 2022 con conseguente necessaria applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 581, comma 1-quater cod. pen. trattandosi di imputato assente nel giudizio di primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il