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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 ottobre 2020

Cassazione n. 37813/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Volpi rappr. e dif.dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , presso il cui studio legale è elett. dom. in [OSCURATO:PERSONA], via XX Settembre n. 54/E, come da procuraallegata all’atto; -ricorrente- RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.c.a.r.l. per azioni,in persona del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Livorno n. 20come da procura in calce all’atto; -controricorrente- enei confronti di Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2524/2020 del 08.10.2020 in R.G. n. 1068/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno1° dicembre 2022 dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore e l.r.p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], impugna la sentenza della Corte d’appello diMilano n. 2524/2020 del 08.10.2020 in R.G. n. 1068/2020, oggetto di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 287 c.p.c. con ordinanza resa dalla medesima Corte d’appello in data 09.12.2020, che ha rigettato il reclamo proposto dalla suddetta società ai sensi dell’art. 18 l.f.avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 136/2020 del 19.02.2020, con cui, accogliendo l’istanza presentata dal Pubblico Ministero, è stato dichiarato il fallimento della medesima società già in concordato RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 3 di 11 preventivo omologato, senza previa attivazione della procedura di risoluzione ex art. 186 l.f.;

2. la c orte d’ a ppello ha premesso che: a) il tribunale, ritenendo ammissibile la dichiarazione di fallimento omisso medio, ha affermato la sussistenza di una nuova insolvenza della società, connessa al mancato pagamento anche di debiti sopravvenuti nella fase di esecuzione del concordato; b) la società Tempi ha proposto reclamo, deducendo in primis l’inammissibilità della dichiarazione di fallimento senza previa risoluzione del concordato, nonché l’assenza del presupposto dell’inadempimento del concordato che legittimerebbe la risoluzione (in quanto,trattandosi di concordato con cessione dei beni, la sola cessione comporterebbe l’adempimento) ed infine l’inesigibilità di un nuovo credito emerso nel corso della procedura concordataria (credito sorto per via di surroga in relazione al pagamento di ex lavoratori di Tempi, poi passati a [OSCURATO:PERSONA] S.C.) dovuta alla dichiarazione di postergazione del credito relativo al TFR da parte dei lavoratori;

3. la corte ha invero ritenuto che: a) in linea con la giurisprudenza di legittimità, la risoluzione del concordato non è passaggio necessario per pervenire alla dichiarazione di fallimento, non potendo precludersi la presa d’atto della dimostrata impossibilità o inidoneità satisfattiva degli obblighi concordatari e ponendosi la risoluzionee la dichiarazione di fallimento su differenti piani, in quanto nel secondo la conseguenza non è la riviviscenza nella misura integrale dei debiti dell’impresa insolvente, ma la possibilità dell’insinuazione al passivo per il credito come rideterminato dopo l’omologa del concordato, pertanto ferma l’obbligatorietà della falcidia concordataria; sulla base di tali presupposti l’inadempimento dei debiti concordatari costituisce un elemento nuovo rispetto ai debiti ante omologa, rappresentando il piano concordatario una nuova obbligazione ristrutturata, fonte di nuovi debiti il cui inadempimento configura ‘ nuova insolvenza ’ , RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 4 di 11 legittimante la dichiarazione di fallimento dell’impresa in concordato; b) sussiste l’attualità dello stato di insolvenza , non soltanto pe r l’impossibilità di soddisfare, anche in via prognostica, i debiti concordatari (punto su cui il ricorrente non ha prospettato alcuna contestazione), ma anche per l’incapacità di adempiere ad un nuovo debito sorto in corso di procedura;

4. il ricorso è su tr e motivi; ad esso ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.c.a.r.l. per azioni, mentre la Procura Generale è rimasta intimata;

5. il ricorrente deduce : a) con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 186 l.f.,per avere la corte d’appello confermato la sentenza dichiara tiva di fallimento senza preventiva risoluzione del concordato, negando di fatto la natura speciale della norma summenzionata , in spregio del favor per la prima procedura e non riconoscendo la necessità di pervenire alla risoluzione prima di pronunciare il fallimento della società medesima; b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 5 l.f., avendo la corte erroneamente affermato che si sia realizzata una nuova insolvenza derivante dal mancato soddisfacimento dei debiti concordatari (dovendo invece escludersi che l’inadempimento dei debiti concordatari costituisca elemento nuovo rispetto ai debiti ante omologa) e di un nuovo debito sorto in corso di procedura, del quale tuttavia non specifica né la natura né l’oggetto e la cui esistenza (contrariamente a quanto statuito nella sentenza di reclamo) era stata oggetto di contestazione;c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 6 e 7 l.f., per avere la corte milanese di fatto negatoil carattere speciale e derogatorio dell’art. 186 l.f. in ordine agli artt. 6 e 7 l.f., ammettendo la legittimazione del Pubblico Ministero a presentare istanza di fallimento, dovendosi piuttosto ritenere che il decreto di omologazione RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 5 di 11 del concordato imprime all’impresa una direzione che soltanto i creditori (mediante richiesta di risoluzione) possono invertire, con conseguente esclusione di qualunque potere o iniziativa tanto del debitore, quanto del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art.360 - bisn.1 c.p.c.; secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. nn. 17703/2017; 29632/2017; 26002/2018; 13850/2019; 12085/2020, come ribadito da ultimo da Cass. s.u. n. 4696/2022),venuto a cadere, con la riforma dell'art. 186 l.f. da parte del d.lgs. 169/2007, ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento, tali istituti si configurano come autonomi eoperativamente slegati tra loro, attesa la loro diversa finalizzazione in quanto il primo è diretto alla rimozione dell’obbligatorietà del concordato, con la conseguente possibilità per il creditore anteriore di agire senza limiti concordatari e per l’intero ammontare del credito ante omologa, mentre il secondo è pensato nell’ottica di porre rimedio ad una situazione di insolvenza che, pur dopo l’omologa, persiste con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti concordatari;

2. ne consegue che « la risoluzione, nel sistema oggi vigente, costituisce un rimedio prettamente contrattuale (anch’esso rapportato, ex art.1455 cod.civ., ad un inadempimento di certa importanza) innestato nel concordato al fine di eliminarne gli effetti dilatori e rimessori, oltre che segregativi.

Il che equivale a dire che, riguardando un istituto diverso da quelli di generale fallibilità, l’art.186 non si pone affatto in rapporto di specialità con le norme che presiedono a questi ultimi» (Cass. s.u. n. 4696/2022); RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 6 di 11

3. va ribadito, pertanto, il principio sancito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2022, la quale, negando che la risoluzione del concordato preventivo omologato ma inadempiuto costituisca presupposto necessario alla dichiarazione di fallimento, ha statuito che «nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.lvo n.5/2006 e dal D.Lvo 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.»;

4. a nulla rileva l’improprio richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza Cass. n. 12085/2020, peraltro antecedente alla recente pronuncia delle S.U. più volte citata, la quale, lungi dall’asserire l’inammissibilità della dichiarazione di fallimento omisso medionon ha neppure affrontato la suddetta questione giuridica, vertendo il giudizio sul tema dell’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f.e comunque esprimendo, al più, un passaggio estraneo alle necessità argomentative della decisione e dunque non utile;

5. il secondo motivo di ricorso va rigettato , pur dovendosi procedere, ai sensidell'art. 384, ultimo comma c.p.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il piano di concordato omologato costituisca una nuova obbligazione ristrutturata rispetto ai debiti anteriori, per l’appunto fonte dell’obbligazione dei debiti concordatari, il cui inadempimento comporta il sorgere di una ‘ nuova insolvenza’ , che consente la dichiarazione di fallimento dell’impresa in concordato; non può condividersi, in una sua peculiare articolazione, l'assunto della corte milanese, alla luce delle conclusioni maturate in seno a codesta Corte, la qualeha precisato che l'insolvenza riveste il carattere della novità solo se riferibile ad obbligazioni sopravvenute alla chiusura del procedimento concordatario ex art. 181 l.f., mentre l’impossibilità RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 7 di 11 dell’esecuzione del piano concordatario (in altri termini, il mancato adempimento dei debiti concordatari) non concreta una “seconda insolvenza”, rimanendo l’insolvenza quella stessa che ha dato inizio alla procedura concordataria e che, all’esito di questa, si manifesta in forma addirittura aggravata dall’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni pur nelle più favorevoli modalità ed entità stabilite in sede di concordato preventivo;

6. non a caso, anche nella vicenda l’iniziativa è stata promossa e condivisa dal giudice di meritoallorché la regolazione concordataria era divenuta, secondo il liquidatore giudiziale, del tutto inefficiente allo scopo dell’istituto, né avrebbe avuto ragionevole giustificazione attenderne la protrazione, stante la assoluta carenza della possibilità per il concordatodi realizzare la sua causa concreta (pag.2 sent. App.

Milano); quanto detto è ulteriormente avvalorato dal disposto dell’art. 186, co. 4 l.f., il quale, vietando la risolubilità del concordato nel caso in cui i relativi obblighi siano assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, disciplina espressamente un’ipotesi di novazione soggettiva degli obblighi pregressi, negando così implicitamente– per ogni caso ordinario - il generale carattere novativo dell'omologazione, la quale in realtà non estingue, ma si limita a rendere parzialmente inesigibili i debiti concordatari (Cass. n n. 4696/2022; 12085/2020;si veda anche Cass. n. 13477/ 20 11);

7. n onostante la descritta premessa, il giudice di seconde cure è comunque pervenuto a conclusioni non difformi da quelle della giurisprudenza di legittimità, dovendo riconoscersi conformità al diritto della statuizione decisoria ora censurata ; sottolinea infatti la corte d’appelloche «non può essere preclusa la presa d’atto della dimostrata impossibilità o inidoneità satisfattiva agli obblighi concordatari», evidente indizio (questo) dell’inattuabilità del concordato omologato e della persistenza dello stato di insolvenza pur dopo la vicenda concordataria; RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 8 di 11

8. pertanto, è pur vero che con l’omologazione lo stato di insolvenza viene definitivamente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate, ma ciò non significaprecludere la possibilità di instare per la dichiarazione di fallimento ogniqualvolta queste modalità risultino – non in pendenza della procedura di concordato preventivo, ma nell’adempimento dell’accordo definitivamente raggiunto– inattuabili, così palesando la permanenza (e non il sopraggiungere) dello stato di insolvenza; alla stregua di tali precisazioni, la sentenza impugnatanon merita censura, nella parte in cui, pur qualificando lo stato di insolvenza come una situazione nuova e non pregressa, ne ha riconosciuto ed accertato la sussistenza, ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità della società debitrice;

9. priva di rilevanza è poi la doglianza relativa alla mancata indicazione dell’oggetto e della misura del “nuovo debito” sorto in corso di procedura concordataria ed al quale la società non sarebbe stata in grado di adempiere, stante la non decisività della sua sussistenza, avendo la corte d’appello ricollegato in primis l’accertamento dell’attualità dello stato di insolvenza all’impossibil ità comunque di adempiere alle obbligazioni concordatarie nella misura promessa, risultando tale ratio decidendi sufficiente a sorreggere la motivazione; 10.il terzo motivo deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, posto che non è chiaro quali siano i punti della sentenza che il ricorrente intende censurare e di cui vorrebbe ottenere la riforma, in contrasto con il principio sancito da Cass. s.u. 23745/2020, che afferma che «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 9 di 11 sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»; 11.in ogni caso, deve rilevarsi che le censure dedotte dalla società ricorrente confliggono con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in merito all’autonomia degli istituti della risoluzione del concordato e della fallibilità (su cui si è già argomentato in merito al primo motivo di ricorso), lecui norme (rispettivamente art. 186 l.f. e artt. 6-7 l.f.) non sono tra loro legate da un rapporto lex generalis/lex specialis, con la conseguenza che l’individuazione dei presupposti e dei soggetti legittimati alla presentazione dell’una o dell’altra istanza deve essere operata rimettendosi alla disciplina regolatrice di ciascun istituto; come statuito da Cass. 29632/2017, «si tratta di dar corso ad un principio generale che permette ai soggetti legittimati ex artt.6 e 7 l.f. di provocare la dichiarazione di fallimento del debitore commerciale insolvente», considerato che «il mancato adempimento delle obbligazioni concordatarie (viene) fatto valere dal P.M. non per provocare la risoluzione del concordato e la riapertura del fallimento ex artt.186-137 l.f. (dunque la reviviscenza dei crediti secondo la misura e le connotazioni ante procedura), bensì per ottenere (avendone questa volta legittimazione) la instaurazione di un fallimento ex novo, nel quale le obbligazioni idonee a sostenere il giudizio d'insolvenza (e in prospettiva il passivo concorsuale) sono quelle riscritte (cioè falcidiate e destrutturate rispetto al rango privilegiato) a seguito dell'omologazione oltre ad altre sopravvenute (e solo queste nella loro integralità)»; 12.deve così ritenersi priva di fondamento la censura relativa al difetto di legittimazione del P.M., essendo tale soggetto individuato RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 10 di 11 dalle norme di cui agli artt. 6-7 l.f. tra coloro che dispongono del potere di iniziativa relativamente alla presentazione dell’istanza di fallimento;

13. conclusivamente, corretta, nei sensi indicati, la motivazione in diritto della sentenza impugnata, il ricorso va, pertanto , dichiarato inammissibile quanto al primo e d al terzo motivo , rigettato relativamente al secondo; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020);

14. s i ritiene che ricorrano le condizioni per la condanna ex art. 94 c.p.c. del liquidatore sociale della società fallita al pagamento delle spese della lite, tenuto contoche, come esplicitato dalle cita te S.U., la giurisprudenza di questa Corte ha assunto un unitario indirizzo di ammissibilità del fallimento anche nella vicenda postconcordataria ed altre ragioni di non implausibile apprezzabilità dell’impugnazione sono rimaste assenti nel ricorso, ciò integrandoi giusti motivi della condanna in solido, stante l’imprudenza dell’iniziativa impugnatoria comunque e così promossa (Cass. 9203/2020) ; la misura della condanna è parametrata, come meglio in dispositivo, su quella resa verso la società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrentee, in solidocon essa, il suo legale rappresentate [OSCURATO:PERSONA] , al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre accessori come per legge,nonché rimborso di euro 200 ; a i sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 11 di 11 quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 il Presidente dott.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Volpi rappr. e dif.dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , presso il cui studio legale è elett. dom. in [OSCURATO:PERSONA], via XX Settembre n. 54/E, come da procuraallegata all’atto; -ricorrente- RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.c.a.r.l. per azioni,in persona del curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA], rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Livorno n. 20come da procura in calce all’atto; -controricorrente- enei confronti di Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2524/2020 del 08.10.2020 in R.G. n. 1068/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno1° dicembre 2022 dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore e l.r.p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], impugna la sentenza della Corte d’appello diMilano n. 2524/2020 del 08.10.2020 in R.G. n. 1068/2020, oggetto di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 287 c.p.c. con ordinanza resa dalla medesima Corte d’appello in data 09.12.2020, che ha rigettato il reclamo proposto dalla suddetta società ai sensi dell’art. 18 l.f.avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 136/2020 del 19.02.2020, con cui, accogliendo l’istanza presentata dal Pubblico Ministero, è stato dichiarato il fallimento della medesima società già in concordato RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 3 di 11 preventivo omologato, senza previa attivazione della procedura di risoluzione ex art. 186 l.f.; 2. la c orte d’ a ppello ha premesso che: a) il tribunale, ritenendo ammissibile la dichiarazione di fallimento omisso medio, ha affermato la sussistenza di una nuova insolvenza della società, connessa al mancato pagamento anche di debiti sopravvenuti nella fase di esecuzione del concordato; b) la società Tempi ha proposto reclamo, deducendo in primis l’inammissibilità della dichiarazione di fallimento senza previa risoluzione del concordato, nonché l’assenza del presupposto dell’inadempimento del concordato che legittimerebbe la risoluzione (in quanto,trattandosi di concordato con cessione dei beni, la sola cessione comporterebbe l’adempimento) ed infine l’inesigibilità di un nuovo credito emerso nel corso della procedura concordataria (credito sorto per via di surroga in relazione al pagamento di ex lavoratori di Tempi, poi passati a [OSCURATO:PERSONA] S.C.) dovuta alla dichiarazione di postergazione del credito relativo al TFR da parte dei lavoratori; 3. la corte ha invero ritenuto che: a) in linea con la giurisprudenza di legittimità, la risoluzione del concordato non è passaggio necessario per pervenire alla dichiarazione di fallimento, non potendo precludersi la presa d’atto della dimostrata impossibilità o inidoneità satisfattiva degli obblighi concordatari e ponendosi la risoluzionee la dichiarazione di fallimento su differenti piani, in quanto nel secondo la conseguenza non è la riviviscenza nella misura integrale dei debiti dell’impresa insolvente, ma la possibilità dell’insinuazione al passivo per il credito come rideterminato dopo l’omologa del concordato, pertanto ferma l’obbligatorietà della falcidia concordataria; sulla base di tali presupposti l’inadempimento dei debiti concordatari costituisce un elemento nuovo rispetto ai debiti ante omologa, rappresentando il piano concordatario una nuova obbligazione ristrutturata, fonte di nuovi debiti il cui inadempimento configura ‘ nuova insolvenza ’ , RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 4 di 11 legittimante la dichiarazione di fallimento dell’impresa in concordato; b) sussiste l’attualità dello stato di insolvenza , non soltanto pe r l’impossibilità di soddisfare, anche in via prognostica, i debiti concordatari (punto su cui il ricorrente non ha prospettato alcuna contestazione), ma anche per l’incapacità di adempiere ad un nuovo debito sorto in corso di procedura; 4. il ricorso è su tr e motivi; ad esso ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.c.a.r.l. per azioni, mentre la Procura Generale è rimasta intimata; 5. il ricorrente deduce : a) con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 186 l.f.,per avere la corte d’appello confermato la sentenza dichiara tiva di fallimento senza preventiva risoluzione del concordato, negando di fatto la natura speciale della norma summenzionata , in spregio del favor per la prima procedura e non riconoscendo la necessità di pervenire alla risoluzione prima di pronunciare il fallimento della società medesima; b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., con riferimento all’art. 5 l.f., avendo la corte erroneamente affermato che si sia realizzata una nuova insolvenza derivante dal mancato soddisfacimento dei debiti concordatari (dovendo invece escludersi che l’inadempimento dei debiti concordatari costituisca elemento nuovo rispetto ai debiti ante omologa) e di un nuovo debito sorto in corso di procedura, del quale tuttavia non specifica né la natura né l’oggetto e la cui esistenza (contrariamente a quanto statuito nella sentenza di reclamo) era stata oggetto di contestazione;c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 6 e 7 l.f., per avere la corte milanese di fatto negatoil carattere speciale e derogatorio dell’art. 186 l.f. in ordine agli artt. 6 e 7 l.f., ammettendo la legittimazione del Pubblico Ministero a presentare istanza di fallimento, dovendosi piuttosto ritenere che il decreto di omologazione RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 5 di 11 del concordato imprime all’impresa una direzione che soltanto i creditori (mediante richiesta di risoluzione) possono invertire, con conseguente esclusione di qualunque potere o iniziativa tanto del debitore, quanto del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. il primo motivo di ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art.360 - bisn.1 c.p.c.; secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. nn. 17703/2017; 29632/2017; 26002/2018; 13850/2019; 12085/2020, come ribadito da ultimo da Cass. s.u. n. 4696/2022),venuto a cadere, con la riforma dell'art. 186 l.f. da parte del d.lgs. 169/2007, ogni automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento, tali istituti si configurano come autonomi eoperativamente slegati tra loro, attesa la loro diversa finalizzazione in quanto il primo è diretto alla rimozione dell’obbligatorietà del concordato, con la conseguente possibilità per il creditore anteriore di agire senza limiti concordatari e per l’intero ammontare del credito ante omologa, mentre il secondo è pensato nell’ottica di porre rimedio ad una situazione di insolvenza che, pur dopo l’omologa, persiste con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti concordatari; 2. ne consegue che « la risoluzione, nel sistema oggi vigente, costituisce un rimedio prettamente contrattuale (anch’esso rapportato, ex art.1455 cod.civ., ad un inadempimento di certa importanza) innestato nel concordato al fine di eliminarne gli effetti dilatori e rimessori, oltre che segregativi. Il che equivale a dire che, riguardando un istituto diverso da quelli di generale fallibilità, l’art.186 non si pone affatto in rapporto di specialità con le norme che presiedono a questi ultimi» (Cass. s.u. n. 4696/2022); RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 6 di 11 3. va ribadito, pertanto, il principio sancito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2022, la quale, negando che la risoluzione del concordato preventivo omologato ma inadempiuto costituisca presupposto necessario alla dichiarazione di fallimento, ha statuito che «nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dal D.lvo n.5/2006 e dal D.Lvo 169/2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del PM o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art.186 l.fall.»; 4. a nulla rileva l’improprio richiamo, operato dal ricorrente, alla sentenza Cass. n. 12085/2020, peraltro antecedente alla recente pronuncia delle S.U. più volte citata, la quale, lungi dall’asserire l’inammissibilità della dichiarazione di fallimento omisso medionon ha neppure affrontato la suddetta questione giuridica, vertendo il giudizio sul tema dell’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f.e comunque esprimendo, al più, un passaggio estraneo alle necessità argomentative della decisione e dunque non utile; 5. il secondo motivo di ricorso va rigettato , pur dovendosi procedere, ai sensidell'art. 384, ultimo comma c.p.c., alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il piano di concordato omologato costituisca una nuova obbligazione ristrutturata rispetto ai debiti anteriori, per l’appunto fonte dell’obbligazione dei debiti concordatari, il cui inadempimento comporta il sorgere di una ‘ nuova insolvenza’ , che consente la dichiarazione di fallimento dell’impresa in concordato; non può condividersi, in una sua peculiare articolazione, l'assunto della corte milanese, alla luce delle conclusioni maturate in seno a codesta Corte, la qualeha precisato che l'insolvenza riveste il carattere della novità solo se riferibile ad obbligazioni sopravvenute alla chiusura del procedimento concordatario ex art. 181 l.f., mentre l’impossibilità RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 7 di 11 dell’esecuzione del piano concordatario (in altri termini, il mancato adempimento dei debiti concordatari) non concreta una “seconda insolvenza”, rimanendo l’insolvenza quella stessa che ha dato inizio alla procedura concordataria e che, all’esito di questa, si manifesta in forma addirittura aggravata dall’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni pur nelle più favorevoli modalità ed entità stabilite in sede di concordato preventivo; 6. non a caso, anche nella vicenda l’iniziativa è stata promossa e condivisa dal giudice di meritoallorché la regolazione concordataria era divenuta, secondo il liquidatore giudiziale, del tutto inefficiente allo scopo dell’istituto, né avrebbe avuto ragionevole giustificazione attenderne la protrazione, stante la assoluta carenza della possibilità per il concordatodi realizzare la sua causa concreta (pag.2 sent. App. Milano); quanto detto è ulteriormente avvalorato dal disposto dell’art. 186, co. 4 l.f., il quale, vietando la risolubilità del concordato nel caso in cui i relativi obblighi siano assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, disciplina espressamente un’ipotesi di novazione soggettiva degli obblighi pregressi, negando così implicitamente– per ogni caso ordinario - il generale carattere novativo dell'omologazione, la quale in realtà non estingue, ma si limita a rendere parzialmente inesigibili i debiti concordatari (Cass. n n. 4696/2022; 12085/2020;si veda anche Cass. n. 13477/ 20 11); 7. n onostante la descritta premessa, il giudice di seconde cure è comunque pervenuto a conclusioni non difformi da quelle della giurisprudenza di legittimità, dovendo riconoscersi conformità al diritto della statuizione decisoria ora censurata ; sottolinea infatti la corte d’appelloche «non può essere preclusa la presa d’atto della dimostrata impossibilità o inidoneità satisfattiva agli obblighi concordatari», evidente indizio (questo) dell’inattuabilità del concordato omologato e della persistenza dello stato di insolvenza pur dopo la vicenda concordataria; RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 8 di 11 8. pertanto, è pur vero che con l’omologazione lo stato di insolvenza viene definitivamente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità satisfattive in essa contemplate, ma ciò non significaprecludere la possibilità di instare per la dichiarazione di fallimento ogniqualvolta queste modalità risultino – non in pendenza della procedura di concordato preventivo, ma nell’adempimento dell’accordo definitivamente raggiunto– inattuabili, così palesando la permanenza (e non il sopraggiungere) dello stato di insolvenza; alla stregua di tali precisazioni, la sentenza impugnatanon merita censura, nella parte in cui, pur qualificando lo stato di insolvenza come una situazione nuova e non pregressa, ne ha riconosciuto ed accertato la sussistenza, ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità della società debitrice; 9. priva di rilevanza è poi la doglianza relativa alla mancata indicazione dell’oggetto e della misura del “nuovo debito” sorto in corso di procedura concordataria ed al quale la società non sarebbe stata in grado di adempiere, stante la non decisività della sua sussistenza, avendo la corte d’appello ricollegato in primis l’accertamento dell’attualità dello stato di insolvenza all’impossibil ità comunque di adempiere alle obbligazioni concordatarie nella misura promessa, risultando tale ratio decidendi sufficiente a sorreggere la motivazione; 10.il terzo motivo deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità, posto che non è chiaro quali siano i punti della sentenza che il ricorrente intende censurare e di cui vorrebbe ottenere la riforma, in contrasto con il principio sancito da Cass. s.u. 23745/2020, che afferma che «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 9 di 11 sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»; 11.in ogni caso, deve rilevarsi che le censure dedotte dalla società ricorrente confliggono con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in merito all’autonomia degli istituti della risoluzione del concordato e della fallibilità (su cui si è già argomentato in merito al primo motivo di ricorso), lecui norme (rispettivamente art. 186 l.f. e artt. 6-7 l.f.) non sono tra loro legate da un rapporto lex generalis/lex specialis, con la conseguenza che l’individuazione dei presupposti e dei soggetti legittimati alla presentazione dell’una o dell’altra istanza deve essere operata rimettendosi alla disciplina regolatrice di ciascun istituto; come statuito da Cass. 29632/2017, «si tratta di dar corso ad un principio generale che permette ai soggetti legittimati ex artt.6 e 7 l.f. di provocare la dichiarazione di fallimento del debitore commerciale insolvente», considerato che «il mancato adempimento delle obbligazioni concordatarie (viene) fatto valere dal P.M. non per provocare la risoluzione del concordato e la riapertura del fallimento ex artt.186-137 l.f. (dunque la reviviscenza dei crediti secondo la misura e le connotazioni ante procedura), bensì per ottenere (avendone questa volta legittimazione) la instaurazione di un fallimento ex novo, nel quale le obbligazioni idonee a sostenere il giudizio d'insolvenza (e in prospettiva il passivo concorsuale) sono quelle riscritte (cioè falcidiate e destrutturate rispetto al rango privilegiato) a seguito dell'omologazione oltre ad altre sopravvenute (e solo queste nella loro integralità)»; 12.deve così ritenersi priva di fondamento la censura relativa al difetto di legittimazione del P.M., essendo tale soggetto individuato RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 10 di 11 dalle norme di cui agli artt. 6-7 l.f. tra coloro che dispongono del potere di iniziativa relativamente alla presentazione dell’istanza di fallimento; 13. conclusivamente, corretta, nei sensi indicati, la motivazione in diritto della sentenza impugnata, il ricorso va, pertanto , dichiarato inammissibile quanto al primo e d al terzo motivo , rigettato relativamente al secondo; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020); 14. s i ritiene che ricorrano le condizioni per la condanna ex art. 94 c.p.c. del liquidatore sociale della società fallita al pagamento delle spese della lite, tenuto contoche, come esplicitato dalle cita te S.U., la giurisprudenza di questa Corte ha assunto un unitario indirizzo di ammissibilità del fallimento anche nella vicenda postconcordataria ed altre ragioni di non implausibile apprezzabilità dell’impugnazione sono rimaste assenti nel ricorso, ciò integrandoi giusti motivi della condanna in solido, stante l’imprudenza dell’iniziativa impugnatoria comunque e così promossa (Cass. 9203/2020) ; la misura della condanna è parametrata, come meglio in dispositivo, su quella resa verso la società ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrentee, in solidocon essa, il suo legale rappresentate [OSCURATO:PERSONA] , al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre accessori come per legge,nonché rimborso di euro 200 ; a i sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a RG 2329/2021 -g.est. m.ferro Pag. 11 di 11 quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 il Presidente dott.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37813/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris