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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26072/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ramirez unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giudiceandrea unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Trento - Sez. dist. di Bolzanon. 22/2024 depositata il 02/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel 2019, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assumendo di essere proprietaria di unfondo che vantava una servitù di passaggio, pedonale e carraio, su unNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026terreno confinante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e sostenendo checostui, in violazione di obblighi assunti con contratto stipulato il19.09.2013, impediva la realizzazione di lavori finalizzati all’esercizio delpassaggio, lo citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano, domandandoaccertarsi la sussistenza della servitù e delle turbative frapposte al suoesercizio, con condanna del convenuto a porre fine a queste ultime e anon ostacolare l’esecuzione dei lavori di realizzazione e conservazionedella servitù.

L’attrice domandò altresì accertarsi che il rifiuto opposto dalpredetto [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione dei lavori di realizzazione econservazione del tracciato di servitù, specificati nel contratto del19.09.2013, costituiva violazione contrattuale, condannandosi pertanto ilconvenuto ad adempiere alle opere stabilite nel suddetto accordocontrattuale, nonché al risarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto delle domandedell’attrice, e domandando, in via riconvenzionale, accertarsi che lasocietà attrice non era proprietaria del fondo dominante, che l’originariaservitù si era estinta per essere venuta meno l’interclusione del fondononché per non uso prolungatosi per oltre un ventennio e impossibilitàfattuale di utilizzo, che non si erano avverate le condizioni sospensivepreviste dal contratto del 19.09.2013 e che la costruzione di una rampasul fondo servente costituiva un illegittimo aggravamento della servitù.Eseguita in corso di causa una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale diBolzano accertò la sussistenza della servitù di passaggio pedonale ecarrabile, ordinò al convenuto di rimuovere due alberi da frutto e due paliin legno apposti sul fondo servente, consentendo il transito, ordinò altresìa [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai pannelli solari montati in loco, dinon aprirli in modo tale da restringere la larghezza del passaggio pattuitain mt. 1,85, e di permettere l’esecuzione degli interventi necessari afacilitare alla società attrice il transito pedonale e carrabile.

Il Tribunale,inoltre, rigettò ogni altra domanda, comprese quelle del convenuto, eNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026condannò quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e di quellerelative alla consulenza tecnica d’ufficio.2.

A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte d’appello di Trento – Sezionedistaccata di Bolzano, con sentenza n. 22/2024 pubblicata il 02.03.2024,in riforma della decisione di primo grado, accertato che la servitù oggettodi lite non prevedeva la costruzione di una rampa sul fondo servente e chela realizzazione della prevista rampa era illecita e inammissibile, harigettato le domande depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha condannatola società a rifondere a controparte le spese processuali di entrambi i gradidi giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale ha affermato che, pur avendo la società appellataeseguito, nelle more del giudizio di secondo grado, le opere alla cuirealizzazione era subordinata l’effettuazione degli ulteriori lavori pattuiticon il contratto del 19.09.2013, alla data di instaurazione del giudizio lacondizione sospensiva non si era ancora verificata, sicché la domandadell’attrice era da considerarsi infondata.

Ai fini della decisione circa lespese processuali, poi, il giudice del merito ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] vittorioso.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.A seguito di proposta di definizione da parte del Consigliere delegato exart. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato istanza di decisione e,fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza (art.360, co. 1, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art. 132 c.p.c. per motivazioneNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026mancante, soltanto apparente, perplessa, ed obiettivamenteincomprensibile in relazione all’asserita infondatezza della citazione dellaHotel Emmy ed al rigetto delle domande della [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel dott. [OSCURATO:PERSONA].La società ricorrente, in particolare, premesso di aver proposto neiconfronti della controparte una pluralità di domande, tra cui quella diaccertamento della sussistenza della servitù di passaggio e quella dicondanna del convenuto a rimuovere gli ostacoli dal medesimo frapposti alsuo esercizio, domande accolte in primo grado e non oggetto diimpugnazione, lamenta che la Corte d’appello abbia, invece, rigettatoindistintamente le domande dell’attrice, motivando unicamente in ordinealla questione relativa alla realizzazione di una rampa sul fondo servente eall’avveramento o meno, alla data della domanda giudiziale, dellecondizioni previste dalla scrittura intercorsa tra le parti il 19.09.2013riguardo all’esecuzione dei lavori di realizzazione o conservazione deltracciato per il passaggio.Il motivo è infondato.Sul punto, deve premettersi che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr., fra le altre: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n.8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).Va inoltre osservato che la portata precettiva di una sentenza deve essereindividuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche dellamotivazione, nella misura in cui il primo non si ponga in contrasto con laseconda, ma rechi una decisione, sia pure incompleta o indeterminata, ilcui contenuto si presti ad essere chiarito o integrato dall'esposizione dellerelative ragioni, in modo tale da dar luogo a un’unica statuizione (cfr., trale altre: Cass. n. 19074/2015; Cass. n. 3474/2016; Cass. n.13835/2016).Nel caso di specie, sebbene il dispositivo della sentenza impugnatacontenga una decisione di rigetto delle «domande presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]» senza ulteriori specificazioni,raffrontando detto dispositivo con la motivazione, si rileva come la Corted’appello non abbia esaminato né la domanda dell’attrice di accertamentodella sussistenza della servitù, né le domande di accertamentodell’inadempimento contrattuale assertivamente posto in essere dalconvenuto e di condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni, nonoggetto di devoluzione al giudice di secondo grado, soffermandosi invecesull’ulteriore domanda della società, riguardante le turbative frapposte dalconvenuto all’esercizio della servitù e all’esecuzione delle opere pattuitetra le parti.Riguardo a detta questione si osserva che, come specificato nelcontroricorso, alle pagine da 13 a 17, la pronuncia di accoglimento daparte del Tribunale era stata oggetto di motivata impugnazione e, conl’atto di citazione in appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamentedomandato riformarsi parzialmente la sentenza di primo gradoaccertandosi, tra l’altro, che: «- parte attrice non può ancora iniziare con ilavori per la realizzazione del passaggio pedonale e carrabile sulla p.f.Numero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/20263304/19, e il convenuto non è tenuto a consentirne l’esecuzione, poichénon sono ancora state soddisfatte tutte le condizioni sospensive di cui alcontratto del 19.09.2013; - il convenuto non è tenuto a rimuovere gliostacoli successivi, ossia i due alberi da frutto e i due pali in legno, poichémanca un interesse attuale da parte dell’attrice in tal senso; - il convenutonon è tenuto ad aprire i pannelli solari in modo tale da non limitare lalarghezza del passaggio di 1,85 m, poiché anche in questo caso manca uninteresse attuale da parte dell’attrice» (cfr.: doc. 4 del controricorrente).Quanto all’adempimento delle condizioni indicate nell’accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto del secondo motivo di impugnazione, esso è statoesaminato dalla Corte territoriale ai fini della decisione sulle speseprocessuali.Alla luce dell’esame integrato di dispositivo e motivazione della sentenzaimpugnata, deve ritenersi che la decisione di rigetto di quanto domandatodall’odierna ricorrente debba intendersi circoscritta entro i limiti sopraindicati.Nello stesso senso, va ulteriormente rilevato che l’esame del primo capodel dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (accertamento che laservitù oggetto di causa non prevede la costruzione di una rampa sulfondo servente), presupponendo l’esistenza del diritto reale, induce aescludere che la statuizione di rigetto delle domande proposte dall’[OSCURATO:SOCIETA] possa estendersi anche alla domanda di accertamento della servitù.Pertanto, il giudice del merito non doveva estendere la motivazione alleulteriori domande della parte, non fatte oggetto di gravame, e dunque didevoluzione.Ne deriva ulteriormente che il vizio denunciato non sussiste.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza (art.360, co. 1, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art. 132 c.p.c. per motivazionemancante, soltanto apparente nonché perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026incomprensibile in relazione alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla rifusionedelle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.La società ricorrente, tenuto conto che la sentenza di secondo gradoaveva ritenuto infondata, in motivazione, soltanto una parte delledomande dalla stessa proposte in primo grado, mentre le altre domandenon erano state per nulla trattate ed erano state immotivatamenterespinte, lamenta che la Corte d’appello abbia considerato l’appellantequale parte totalmente vittoriosa senza esplicitarne le relative ragioni.Il motivo è infondato.Sul punto, premesso che la società ricorrente ha escluso di voler metterein discussione la discrezionalità del giudice di merito nella valutazionedella soccombenza (cfr.: memoria illustrativa, a pag. 13), deve osservarsiche la Corte d’appello, esaminati i motivi di impugnazione e ritenuti glistessi fondati sulla scorta di un’articolata esposizione delle relative ragioni,ha riassuntivamente affermato che «in base agli argomenti esposti finora,la domanda della [OSCURATO:PERSONA] risulta infondata, mentre i motivi di appellopresentati da [OSCURATO:PERSONA] sono fondati» e che, ai fini della decisionein ordine alle spese processuali, «l’esito del procedimento, visto nel suocomplesso, vede [OSCURATO:PERSONA] come parte vittoriosa».Detta motivazione dà conto della valutazione dell’esito del giudizio daparte del giudice del merito ed è certamente al di sopra del c.d. minimocostituzionale, nonché idonea a far conoscere le ragioni poste dal giudice afondamento della decisione.Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, di una sommaNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026equitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento,in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass.,Sez.

Un., n. 27433/2023; Cass., Sez.

Un., n. 28540/2023; Cass. n.11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 1.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 23 settembre 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ramirez unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giudiceandrea unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Trento - Sez. dist. di Bolzanon. 22/2024 depositata il 02/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2019, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assumendo di essere proprietaria di unfondo che vantava una servitù di passaggio, pedonale e carraio, su unNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026terreno confinante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e sostenendo checostui, in violazione di obblighi assunti con contratto stipulato il19.09.2013, impediva la realizzazione di lavori finalizzati all’esercizio delpassaggio, lo citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano, domandandoaccertarsi la sussistenza della servitù e delle turbative frapposte al suoesercizio, con condanna del convenuto a porre fine a queste ultime e anon ostacolare l’esecuzione dei lavori di realizzazione e conservazionedella servitù. L’attrice domandò altresì accertarsi che il rifiuto opposto dalpredetto [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione dei lavori di realizzazione econservazione del tracciato di servitù, specificati nel contratto del19.09.2013, costituiva violazione contrattuale, condannandosi pertanto ilconvenuto ad adempiere alle opere stabilite nel suddetto accordocontrattuale, nonché al risarcimento dei danni.[OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto delle domandedell’attrice, e domandando, in via riconvenzionale, accertarsi che lasocietà attrice non era proprietaria del fondo dominante, che l’originariaservitù si era estinta per essere venuta meno l’interclusione del fondononché per non uso prolungatosi per oltre un ventennio e impossibilitàfattuale di utilizzo, che non si erano avverate le condizioni sospensivepreviste dal contratto del 19.09.2013 e che la costruzione di una rampasul fondo servente costituiva un illegittimo aggravamento della servitù.Eseguita in corso di causa una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale diBolzano accertò la sussistenza della servitù di passaggio pedonale ecarrabile, ordinò al convenuto di rimuovere due alberi da frutto e due paliin legno apposti sul fondo servente, consentendo il transito, ordinò altresìa [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai pannelli solari montati in loco, dinon aprirli in modo tale da restringere la larghezza del passaggio pattuitain mt. 1,85, e di permettere l’esecuzione degli interventi necessari afacilitare alla società attrice il transito pedonale e carrabile. Il Tribunale,inoltre, rigettò ogni altra domanda, comprese quelle del convenuto, eNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026condannò quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e di quellerelative alla consulenza tecnica d’ufficio.2. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la Corte d’appello di Trento – Sezionedistaccata di Bolzano, con sentenza n. 22/2024 pubblicata il 02.03.2024,in riforma della decisione di primo grado, accertato che la servitù oggettodi lite non prevedeva la costruzione di una rampa sul fondo servente e chela realizzazione della prevista rampa era illecita e inammissibile, harigettato le domande depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha condannatola società a rifondere a controparte le spese processuali di entrambi i gradidi giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale ha affermato che, pur avendo la società appellataeseguito, nelle more del giudizio di secondo grado, le opere alla cuirealizzazione era subordinata l’effettuazione degli ulteriori lavori pattuiticon il contratto del 19.09.2013, alla data di instaurazione del giudizio lacondizione sospensiva non si era ancora verificata, sicché la domandadell’attrice era da considerarsi infondata. Ai fini della decisione circa lespese processuali, poi, il giudice del merito ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] vittorioso.3. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.A seguito di proposta di definizione da parte del Consigliere delegato exart. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha presentato istanza di decisione e,fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza (art.360, co. 1, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art. 132 c.p.c. per motivazioneNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026mancante, soltanto apparente, perplessa, ed obiettivamenteincomprensibile in relazione all’asserita infondatezza della citazione dellaHotel Emmy ed al rigetto delle domande della [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidel dott. [OSCURATO:PERSONA].La società ricorrente, in particolare, premesso di aver proposto neiconfronti della controparte una pluralità di domande, tra cui quella diaccertamento della sussistenza della servitù di passaggio e quella dicondanna del convenuto a rimuovere gli ostacoli dal medesimo frapposti alsuo esercizio, domande accolte in primo grado e non oggetto diimpugnazione, lamenta che la Corte d’appello abbia, invece, rigettatoindistintamente le domande dell’attrice, motivando unicamente in ordinealla questione relativa alla realizzazione di una rampa sul fondo servente eall’avveramento o meno, alla data della domanda giudiziale, dellecondizioni previste dalla scrittura intercorsa tra le parti il 19.09.2013riguardo all’esecuzione dei lavori di realizzazione o conservazione deltracciato per il passaggio.Il motivo è infondato.Sul punto, deve premettersi che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n.8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).Va inoltre osservato che la portata precettiva di una sentenza deve essereindividuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche dellamotivazione, nella misura in cui il primo non si ponga in contrasto con laseconda, ma rechi una decisione, sia pure incompleta o indeterminata, ilcui contenuto si presti ad essere chiarito o integrato dall'esposizione dellerelative ragioni, in modo tale da dar luogo a un’unica statuizione (cfr., trale altre: Cass. n. 19074/2015; Cass. n. 3474/2016; Cass. n.13835/2016).Nel caso di specie, sebbene il dispositivo della sentenza impugnatacontenga una decisione di rigetto delle «domande presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]» senza ulteriori specificazioni,raffrontando detto dispositivo con la motivazione, si rileva come la Corted’appello non abbia esaminato né la domanda dell’attrice di accertamentodella sussistenza della servitù, né le domande di accertamentodell’inadempimento contrattuale assertivamente posto in essere dalconvenuto e di condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni, nonoggetto di devoluzione al giudice di secondo grado, soffermandosi invecesull’ulteriore domanda della società, riguardante le turbative frapposte dalconvenuto all’esercizio della servitù e all’esecuzione delle opere pattuitetra le parti.Riguardo a detta questione si osserva che, come specificato nelcontroricorso, alle pagine da 13 a 17, la pronuncia di accoglimento daparte del Tribunale era stata oggetto di motivata impugnazione e, conl’atto di citazione in appello, [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamentedomandato riformarsi parzialmente la sentenza di primo gradoaccertandosi, tra l’altro, che: «- parte attrice non può ancora iniziare con ilavori per la realizzazione del passaggio pedonale e carrabile sulla p.f.Numero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/20263304/19, e il convenuto non è tenuto a consentirne l’esecuzione, poichénon sono ancora state soddisfatte tutte le condizioni sospensive di cui alcontratto del 19.09.2013; - il convenuto non è tenuto a rimuovere gliostacoli successivi, ossia i due alberi da frutto e i due pali in legno, poichémanca un interesse attuale da parte dell’attrice in tal senso; - il convenutonon è tenuto ad aprire i pannelli solari in modo tale da non limitare lalarghezza del passaggio di 1,85 m, poiché anche in questo caso manca uninteresse attuale da parte dell’attrice» (cfr.: doc. 4 del controricorrente).Quanto all’adempimento delle condizioni indicate nell’accordo del[OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto del secondo motivo di impugnazione, esso è statoesaminato dalla Corte territoriale ai fini della decisione sulle speseprocessuali.Alla luce dell’esame integrato di dispositivo e motivazione della sentenzaimpugnata, deve ritenersi che la decisione di rigetto di quanto domandatodall’odierna ricorrente debba intendersi circoscritta entro i limiti sopraindicati.Nello stesso senso, va ulteriormente rilevato che l’esame del primo capodel dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (accertamento che laservitù oggetto di causa non prevede la costruzione di una rampa sulfondo servente), presupponendo l’esistenza del diritto reale, induce aescludere che la statuizione di rigetto delle domande proposte dall’[OSCURATO:SOCIETA] possa estendersi anche alla domanda di accertamento della servitù.Pertanto, il giudice del merito non doveva estendere la motivazione alleulteriori domande della parte, non fatte oggetto di gravame, e dunque didevoluzione.Ne deriva ulteriormente che il vizio denunciato non sussiste.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza (art.360, co. 1, n. 4, c.p.c.) in relazione all’art. 132 c.p.c. per motivazionemancante, soltanto apparente nonché perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026incomprensibile in relazione alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla rifusionedelle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.La società ricorrente, tenuto conto che la sentenza di secondo gradoaveva ritenuto infondata, in motivazione, soltanto una parte delledomande dalla stessa proposte in primo grado, mentre le altre domandenon erano state per nulla trattate ed erano state immotivatamenterespinte, lamenta che la Corte d’appello abbia considerato l’appellantequale parte totalmente vittoriosa senza esplicitarne le relative ragioni.Il motivo è infondato.Sul punto, premesso che la società ricorrente ha escluso di voler metterein discussione la discrezionalità del giudice di merito nella valutazionedella soccombenza (cfr.: memoria illustrativa, a pag. 13), deve osservarsiche la Corte d’appello, esaminati i motivi di impugnazione e ritenuti glistessi fondati sulla scorta di un’articolata esposizione delle relative ragioni,ha riassuntivamente affermato che «in base agli argomenti esposti finora,la domanda della [OSCURATO:PERSONA] risulta infondata, mentre i motivi di appellopresentati da [OSCURATO:PERSONA] sono fondati» e che, ai fini della decisionein ordine alle spese processuali, «l’esito del procedimento, visto nel suocomplesso, vede [OSCURATO:PERSONA] come parte vittoriosa».Detta motivazione dà conto della valutazione dell’esito del giudizio daparte del giudice del merito ed è certamente al di sopra del c.d. minimocostituzionale, nonché idonea a far conoscere le ragioni poste dal giudice afondamento della decisione.Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, di una sommaNumero registro generale 11623/2024 Numero di raccolta generale 26072/2026Numero sezionale 1925/2026 Data pubblicazione 01/10/2026equitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento,in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass.,Sez. Un., n. 27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n.11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 1.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 23 settembre 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 26072/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris