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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09839/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28699-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1055/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento della [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del comune di [OSCURATO:PERSONA] in Galdo per mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2013; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. affermando che i cinque anni di prescrizione devono essere calcolati prendendo come riferimento la data di ricezione dell'atto e non quella della spedizione in quanto trattasi di atto non processuale: pertanto, trattandosi di IMU 2012 che si prescrive in cinque anni, l'avviso di accertamento andava recapitato entro il 31 dicembre 2017, mentre invece è stato spedito il 28 dicembre 2017 e ricevuto il 17 gennaio 2018.

Avverso detta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 149 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto il principio della scissione degli effetti della notifica vale non solo per gli atti processuali ma anche per quelli tributari.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Ric. 2020 n. 28699 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- Ha infatti affermato questa Corte che il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (Cass. n. 33277 del 2019; Cass. n. 37213 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che i cinque anni di prescrizione devono essere calcolati prendendo come riferimento la data di ricezione dell'atto e non quella della spedizione in quanto trattasi di atto non processuale: pertanto, trattandosi di IMU 2012 che si prescrive in cinque anni, l'avviso di accertamento andava recapitato entro il 31 dicembre 2017, mentre invece è stato spedito il 28 dicembre 2017 e ricevuto il 17 gennaio 2018 - ha erroneamente ritenuto che gli effetti della notificazione si producano per il notificante al momento della ricezione dell'atto al destinatario, quando invece si producono al momento della spedizione inn virtù del principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario, che ha carattere generale e trova applicazione anche in relazione agli atti di imposizione tributaria.

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in Ric. 2020 n. 28699 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 022 [OSCURATO:PERSONA] silente Mau of M cci i l il II, CANCELLIERE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28699-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1055/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento della [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del comune di [OSCURATO:PERSONA] in Galdo per mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2013; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. affermando che i cinque anni di prescrizione devono essere calcolati prendendo come riferimento la data di ricezione dell'atto e non quella della spedizione in quanto trattasi di atto non processuale: pertanto, trattandosi di IMU 2012 che si prescrive in cinque anni, l'avviso di accertamento andava recapitato entro il 31 dicembre 2017, mentre invece è stato spedito il 28 dicembre 2017 e ricevuto il 17 gennaio 2018. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 149 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto il principio della scissione degli effetti della notifica vale non solo per gli atti processuali ma anche per quelli tributari. Il motivo di impugnazione è fondato. Ric. 2020 n. 28699 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- Ha infatti affermato questa Corte che il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria (Cass. n. 33277 del 2019; Cass. n. 37213 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che i cinque anni di prescrizione devono essere calcolati prendendo come riferimento la data di ricezione dell'atto e non quella della spedizione in quanto trattasi di atto non processuale: pertanto, trattandosi di IMU 2012 che si prescrive in cinque anni, l'avviso di accertamento andava recapitato entro il 31 dicembre 2017, mentre invece è stato spedito il 28 dicembre 2017 e ricevuto il 17 gennaio 2018 - ha erroneamente ritenuto che gli effetti della notificazione si producano per il notificante al momento della ricezione dell'atto al destinatario, quando invece si producono al momento della spedizione inn virtù del principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario, che ha carattere generale e trova applicazione anche in relazione agli atti di imposizione tributaria. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in Ric. 2020 n. 28699 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 022 [OSCURATO:PERSONA] silente Mau of M cci i l il II, CANCELLIERE
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