CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 1988
Cassazione n. 25059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/04/1988 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo articolato non è scandito da necessaria, critica, analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; esso a ben vedere è proprio privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, limitandosi esso ad evidenziare che la sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sulla base della circostanza che al momento della cessione del ramo d'azienda, risalente al mese di ottobre del 2009, l'imputato aveva già assunto la carica di socio unico ed amministratore (carica assunta dal giugno del 2009), omettendo di considerare circostanze decisive affermate dal curatore, il quale, nel corso del suo esame, aveva rappresentato che l'imputato di fatto non aveva mai gestito la società né avuto potere decisionale da imputarsi invece a soggetti diversi dal predetto; tale elemento avrebbe dovuto essere valutato anche alla luce di quando risulta acquisito dalla sentenza di appello che alla pagina 4 - così testualmente in ricorso - scrive: « " Sempre nel mese di ottobre 2010 l'imputato effettuava il deposito delle scritture contabili della società per le quali il curatore rilevava la tenuta in modo incomplete ed regolare, tanto che l'ultimo bilancio risaliva all'anno 2008...". La valutazione di tali elementi di prova - conclude il ricorso - è omessa dalla Corte di appello, pur evidenziando gli stessi l'estraneità del ricorrente (divenuto amministratore solo nel mese di giugno del 2009) all'incompleta irregolare tenuta delle scritture contabili che, sin dall'anno 2008, è stata funzionale a causare il dissesto finanziario della società e la successiva distrazione del patrimonio attraverso una cessione simulata del ramo d'azienda».Trattasi all'evidenza di deduzione frammentaria e generica. Il motivo è inammissibile anche perché denunzia supposto travisamento della prova basato su assunta omissione valutativa con riferimento a stralcio di deposizione (del curatore), che, estratto dal tenore complessivo di cui fa parte, viene ricollegato a un passo della sentenza impugnata con l'intento di disarticolare l'affermazione di responsabilità del ricorrente che si fonda invece su ben più articolato costrutto accusatorio che tra l'altro attribuisce, secondo quanto contestato, la condotta all'imputato per avere egli agito in concorso con gli altri, quali amministratori di fatto della società; sottolineando tra l'altro, la sentenza impugnata, come, per la sua qualità formale, l'imputato, avesse partecipato personalmente all'atto di cessione di azienda e alle altre attività, autorizzando gli addebiti in conto corrente di numerosi assegni a firma dell'ex amministratore e dell'ex socio.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.