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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20890/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle_partAVrro nW, lita, coar, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa all'esito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 9 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato (capo 1, artt. 110, 56, 575, 577 n. 4 cod. pen.), artt. 81, secondo comma, 110, 582, n. 1 e 2, in rel. all'art. 577 cod. pen. (capo 2), artt. 61 n. 2, 110, 4 legge n. 110 del 1975 (capo 3), 610 cod. pen. (capo 4), riconosciute le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti rispetto alla circostanza aggravante ritenuta, riducendo la pena irrogata in quella di anni sei mesi quattro giorni venti di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni, comprese quelle risarcitorie in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, Avv.

D. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla richiesta di minimo della pena, di minimo aumento a titolo di continuazione e di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa, poi, si riporta ai motivi di appello relativi all'invocata derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali, richiesta sulla quale vi sarebbe vizio di totale omissione di motivazione. 3.Considerato che, laddove la rinuncia a taluni motivi di appello investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito alla qualificazione del fatto in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice del gravame, resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti, nel caso al vaglio, soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

3.1. Evidenziato che, nel caso di specie, comunque il motivo di ricorso che attiene alla qualificazione giuridica è inammissibile in quanto genericamente formulato.

3.2. Ritenuto che la censura di vizio di motivazione sull'entità della pena e sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché — senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto, nel senso che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio: i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione). 3.3.Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, alla stregua dei motivi devoluti, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] V er‘zo iani f A. i .2J4,(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle_partAVrro nW, lita, coar, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa all'esito di rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 9 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato (capo 1, artt. 110, 56, 575, 577 n. 4 cod. pen.), artt. 81, secondo comma, 110, 582, n. 1 e 2, in rel. all'art. 577 cod. pen. (capo 2), artt. 61 n. 2, 110, 4 legge n. 110 del 1975 (capo 3), 610 cod. pen. (capo 4), riconosciute le circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti rispetto alla circostanza aggravante ritenuta, riducendo la pena irrogata in quella di anni sei mesi quattro giorni venti di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni, comprese quelle risarcitorie in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, Avv. D. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in ordine alla richiesta di minimo della pena, di minimo aumento a titolo di continuazione e di concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa, poi, si riporta ai motivi di appello relativi all'invocata derubricazione del reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali, richiesta sulla quale vi sarebbe vizio di totale omissione di motivazione. 3.Considerato che, laddove la rinuncia a taluni motivi di appello investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito alla qualificazione del fatto in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice del gravame, resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti, nel caso al vaglio, soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). 3.1. Evidenziato che, nel caso di specie, comunque il motivo di ricorso che attiene alla qualificazione giuridica è inammissibile in quanto genericamente formulato. 3.2. Ritenuto che la censura di vizio di motivazione sull'entità della pena e sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di critica perché — senza le dovute specificazioni — indica tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto, nel senso che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio: i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione). 3.3.Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, alla stregua dei motivi devoluti, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] V er‘zo iani f A. i .2J4,(
Sentenza Cassazione n. 20890/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris