CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42125/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativa alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 1, 2 lett. c) D.Ivo 285/1992, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La condotta contestata riguardava l'aver condotto l'autovettura in stato di ebbrezza, pari a 2,04 g/I e 2,16 g/1. 2. Ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi: I)violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità in relazione alla utilizzabilità dei sintomi dello stato di ebbrezza riportati nel verbale di accertamento urgente senza aver acquisto la testimonianza dei verbalizzanti; II) violazione di legge per aver omesso di rilevare la violazione del principio del contraddittorio derivante dalla mancata escussione del teste con conseguente inutilizzabilità delle prove documentali acquisite. 3.11 Procuratore generale in sede ha chiesto con requisitoria scritta dichiararsi la inammissibilità. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che "nel caso di doppia conforme è ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche superflue o palesemente infondate" (Cass. sez.6, n.28411 del 13.11.2012). Occorre, a ciò aggiungere che: "È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione". (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, Rv. 27697001). Va ricordato inoltre che l'orientamento più rigoroso della Corte di legittimità è nel senso di escludere la possibilità di configurare le ipotesi di cui all'art. 186, comma 2 tett. b) e c) in mancanza di uno specifico accertamento volto a determinare il tasso alcolemico. Si veda in proposito, ex multis, Sez. 4, sentenza n. 15705 del 20/02/2015 Rv. 263145 - 01, così massimata: "In tema di guida in stato di ebbrezza, pur potendo lo stato di alterazione alcolica essere accertato anche sulla base di elementi sintomatici, in mancanza di alcoltest può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell'art. 186, comma secondo, cod. strada, imponendosi per le ipotesi aventi rilievo penale, di cuì alle successive lett. b) e c), la verifica tecnica dell'effettivo livello di alcool" Si legge nella motivazione che in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali è certo ben possibile ricavare l'esistenza dello stato di ebbrezza anche da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato. Ma, in mancanza dell'accertamento sul tasso alcolemico, se appunto il giudice può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, tale possibilità deve circoscriversi alla sola fattispecie meno grave prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a), imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi (lett. b) e c) del citato comma 2) l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool (tra le tante, Sezione 4, 5 febbraio 2009, PG in proc. Quintini)". 4.1. Nel caso di specie i Giudici di merito hanno valutato i fatti sulla base del verbale di accertamento urgente redatto ai sensi dell'art. 354 cod.proc.pen., pienamente utilizzabile, da cui risulta che l'imputato fu legittimamente sottoposto all'esame alcolimetrico, sulla base dei chiari sintomi di alterazione da abuso di alcolici in quanto procedeva a zig zag, aveva alito vinoso respirazione affannosa, equilibrio precario, linguaggio sconnesso, disarmonia nei movimenti; la colpevolezza dell'imputato è stata accertata quindi sulla base degli univoci valori risultanti dall'esame tecnico superiori ai limiti previsti per la fascia C) e degli corroborati dagli indici comportamentali sintomatici rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA]. La difesa dal canto suo, a fronte di questo rigore argomentativo, non ha addotto alcun elemento che potesse mettere in dubbio il corretto funzionamento dell'etilometro né elementi utili per una ulteriore valutazione testimoniale dell'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] verbalizzante. E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice di merito può fare riferimento al verbale di Polizia giudiziaria acquisito al fascicolo del dibattimento ex art. 431 cod.proc.pen. senza necessità che venga escusso alcuno dei verbalizzanti, se non sussistono contraddittorietà od incertezze o specifiche richieste difensive a riguardo. Non risulta né è stato allegato al ricorso che la parte ricorrente, che assume la lesione del diritto al contraddittorio, abbia richiesto una specifica prova testimoniale sul punto dei sintomi relativi allo stato di ebbrezza. Anzi la Corte territoriale ha evidenziato che né il Pubblico ministero né il difensore avevano presentato liste testi ed il Giudice di merito aveva correttamente formato il proprio convincimento alla luce dei documenti in atti e degli esiti dell'esame alcolimetrico ( fol 2 e 3), da solo sufficiente a costituire prova del reato per cui si procede.t 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3.11.2021 Consiglie