CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VISTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino, deliberando quale giudice del rinvio a seguito di sentenza di annullamento emessa dalla Quinta sezione di questa Corte (n. 7756/2022), in parziale riforma della decisione emessa in data 30 giugno 2017 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ORVULESCU, ha rideterminato in un anno e sei mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato per i reati di cui ai capi C) (minaccia aggravata), D) (danneggiamento aggravato) ed E) (violenza privata) e in euro 750,00 di multa per il reato di lesioni personali di cui al capo B); LETTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce la nullità della sentenza, in quanto i reati ascrittigli ai capi C), D) ed E) non erano più perseguibili d'ufficio a seguito della "riforma del codice penale" entrata in vigore il 30 dicembre 2022, sicché il processo sarebbe dovuto "retrocedere" in appello per interpellare le persone offese a proposito della loro eventuale volontà di proporre querela; RITENUTO che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i reati indicati dal ricorrente non sono stati incisi dalla pronuncia di annullamento (attinente al solo capo B) cui si è fatto cenno in premessa, per cui devono ormai reputarsi coperti dal giudicato; che, pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, dal che conseguono ex lege le statuizioni di cui in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19