CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 23554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iettt /sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude riportandosi alle conclusioni già depositate e notificate alla parte: udito il difensore: L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha solo parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città emessa in data 26 settembre 2022, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato di avere fatto parte di una associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art.416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto ed ottavo, cod. pen. (dal 13 maggio 2005 sino alla data odierna), di estorsione aggravata dal metodo mafioso, di illecita concorrenza aggravata dal metodo mafioso, di furto aggravato, di associazione ex artt.74, connma. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/90, 416-bis.1. cod. pen. con il ruolo di organizzatore sotto le dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] (fatti accertati in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 con condotte protrattesi sino all'attualità), nonché per svariate detenzioni e/o cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificate come violazioni dell'art.73 d.P.R. 309/90, commesse in concorso con altri ed accertate in Mesoraca nel corso dell'anno 2017 (capi 1,15, 16, 19, 20,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,44,45,47,48 e 49 della rubrica). Il Tribunale del riesame, in particolare, ha annullato il capo 19) - relativo al furto f aggravato di pannelli solari e di batterie avvenuto in Mesoraca in epoca prossima v al 26 dicembre 2016 - limitatamente all'aggravante del metodo mafioso, confermando nel resto l'ordinanza genetica ivi compresa la misura cautelare in atto. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che il complesso dei dati investigativi acquisti consentisse la conferma della ordinanza genetica (con l'eccezione dell'aggravante del metodo mafioso per il reato sub 19), sussistendo gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i reati sopra indicati desunti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali (riportate nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari)-& pronunce giudiziali e dedle ulteriori attività di indagine tra cui arresti e sequestri di sostanze stupefacenti; in forza di tali elementi, quindi, il giudice del riesame ha evidenziato che le indagini espletate avevano accertato l'esistenza di una cosca di tipo ‘ndranghetistico (locale') in Mesoraca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti operante nel territorio di Mesoraca e nei comuni limitrofi nonché dei vari reati-fine sopra indicati. 1.2. Con riferimento alla appartenenza dell'indagato alla 'locale' di Mesoraca il giudice del riesame ha evidenziato che essa è stata confermata dalle dichiarazioni (convergenti sul punto) dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano riferito l'affiliazione dell'indagato (detto 'Tarallo') alla 'locale' di Mesoraca; inoltre, ulteriori conferme della suddetta affiliazione erano state ricavate dalle varie intercettazioni, tra cui quella relativa ad un colloquio intercorso tra il Fontana ed un cittadino extracomunitario relativo alla apertura di un esercizio commerciale nella zona controllata da14,ffielli relativi ad un problema sorto con il titolare (tale [OSCURATO:PERSONA]) di un locale ristorante considerato in ,... concorrenza con quello del Ferrazzo oggetto della contestazione per estorsione aggravata ed illecita concorrenza di cui ai capi 15 e 16 della imputazione provvisoria, quelli riguardanti l'interessamento della cosca per fare ottenere dei crediti a persone della zona che, in tal modo, non si rivolgevano alla autorità giudiziaria e quello riguardante il furto di attrezzi agricoli ed il recupero di una ruspa rubata al parente di un componente delle forze dell'ordine. 1.3. Rispetto alla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed aggravata dal metodo mafioso, ha fatto proprie le relative considerazioni contenute nella ordinanza genetica. 1.4. Con riguardo poi alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Catanzaro ha rilevato che i gravi indizi di colpevolezza rispetto ai fatti in contestazione si ricavavano dall'insieme delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle attività di osservazione e pedinamento unitamente alle numerosissime ipotesi di violazione dell'art.73 d.P.R. 309/90. E' stata evidenziata la gravità indiziaria a suo carico rispetto a tutti gli episodi di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti, considerato che, dall'attività di captazione, era stato dimostrato in modo incontrovertibile che l'indagato non frequentava ambienti di spaccio solo perché consumatore, ma anche per contribuire ad alimentare il flusso di sostanze stupefacenti. Invero, i vari indagati - come emerso dall'attività di captazione - utilizzavamo termini criptici che, dal tenore complessivo dei dialoghi, indicavano in modo inequivoco la sostanza stupefacentefacendo continuo riferimento a cifre di denaro sempre poste in collegamento al numero dei grammi e di dose ricavate. Rispetto all'inserimento dell'indagato nel sodalizio criminoso, il Tribunale lo ha desunto dal numero elevato degli episodi di spaccio a lui ascrivibili ed accertati nel 2017 ed indicativo di una attività svolta in modo sistematico per conto del gruppo criminale medesimo.l.< Con riferimento, poi, alle esigenze cautelari il Tribunale ha osservato che, nella fattispecie, sussiste la presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. e che, comunque, le modalità e le circostanze delle azioni criminose sono indice di un elevato grado di serialità e di professionalità criminale dell'indagato. Il pericolo concreto di reiterazione del reato, legato alt . ruolo di organizzatore svolto all' interno del sodalizio, agli stretti legami con gli altri associati ed al numero elevato dei reati per i quali si procede, ha fatto ritenere al Tribunale adeguata unicamente la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di omessa motivazione rispetto alle richieste ed ai motivi nuovi contenuti nella memoria depositata nella udienza del 25 ottobre 2022, della quale la ordinanza impugnata contiene unicamente un generico riferimento come una lettura alternativa delle fonti di prova; il ricorrente osserva che, in realtà, con la suddetta memoria erano stati proposti motivi nuovi, elementi inediti e richieste che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di esaminare. 2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art.416-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla insussistenza della sua partecipazione all'associazione di stampo mafioso ed alla necessità di riqualificare la sua condotta come concorso esterno; l'indagato osserva che il Tribunale del riesame (come anche il Giudice per le indagini preliminari) non ha fornito alcuna motivazione rispetto all'effettivo ruolo da lui svolto da decorrere dal 6 marzo 2005 (data della sua assoluzione da analoga accusa), considerato che le conversazioni intercettate ed i reati-fine contestati risalgono al 2016/2017. Inoltre, evidenzia che per dimostrare l'esistenza della 'locale' oggetto di contestazione è stato fatto riferimento a quella differente operante in Isola di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla esistenza di una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti autonoma rispetto a quella di stampo mafioso; inoltre, evidenzia l'omessa motivazione sulla necessità di riqualificare il reato sub 20) ai sensi dell'art.47, comma 6, d.P.R. o ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 . 2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rispetto del principio del ne bis in idem con riguardo alle imputazioni sub) 15 e 16) trattandosi della medesima condotta da qualificarsi unicamente come violazione dell'art.513-bis cod. pen., e non già anche come estorsione aggravata. 2.5. Con l'ultimo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art.416-bis.l. cod.pen. in relazione alle imputazioni sub) 15,16 e 20, poiché la suddetta aggravante sarebbe stata riconosciuta senza alcun approfondimento circa concrete condotte nelle quali si sarebbe esteriorizzata drbla forza intinnidatrice derivante dal vincolo associativo di stampo 'ndraghetistico. 3. Infine, nella udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato. 2. Con riferimento ai limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari questa Corte afferma principi consolidati e qui ribaditi. La verifica che viene compiuta in questa sede non riguarda la ricostruzione dei fatti, né può comportare la sostituzione dell'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendosi dirigere verso il controllo che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Rispetto al rapporto tra deduzioni difensive svolte in sede di riesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire sui corrispondenti temi, si ricorda che l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto anche qualora l'ordinanza del tribunale del riesame richiami per relationem, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, le argomentazioni contenute nel provvedimento genetico, purché le deduzioni difensive non siano potenzialmente tali da disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, non potendo in tal caso la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censure formulate.All'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, è legittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in assenza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali da rendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765). In questa prospettiva si può ritenere senz'altro legittima la riproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell'ordinanza resa all'esito del riesame, sempre che, tuttavia, tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi dei contenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127). 3. Ciò posto si osserva che, in punto di gravità indiziaria, assume assorbente rilievo la mancata considerazione della memoria difensiva depositata all'udienza del 25 ottobre 2022 davanti al Tribunale del riesame di Catanzaro e sostanzialmente pretermessa, considerato che il provvedimento impugnato contiene soltanto un generico riferimento con l'indicazione che essa contiene una lettura alternativa delle fonti di prova senza, però, nulla argomentare sul punto. In realtà con essa erano stati proposti motivi nuovi ed alcune richieste, tra cui quella di riqualificare il reato di partecipazione ad associazione mafiosa in quello di concorso esterno. Sulla questione del mancato esame delle memorie difensive depositate davanti al Tribunale del riesame e dei limiti della deducibilità del vizio in sede di legittimità va richiamato e ribadito il principio già espresso da questa Corte secondo cui «l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente» (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Si tratta di principio senz'altro suscettibile di estensione alla materia delle misure cautelari personali. Infatti, questa Corte ha, ulteriormente, precisato che i «in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). 3.1. Altro arresto ha operato la precisazione secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del Tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670). In particolare, la seconda delle sentenze citate, alle quali si presta adesione, ha ricordato come l'omessa considerazione dei temi illustrati nella memoria difensiva, lungi da determinare una omessa pronuncia (nel quale caso il vizio sarebbe quello della nullità del provvedimento impugnato), può determinare, invece, un vizio della motivazione laddove implichi l'esame di un argomento potenzialmente decisivo che, tuttavia, sia stato pretermesso. Dalla struttura disegnata dal codice di procedura penale relativamente al procedimento di riesame è stato segnalato come la richiesta sia ammissibile anche quando venga omessa l'indicazione di alcun motivo e come sia consentita la presentazione di motivi inediti fino all'inizio della discussione. L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. impone, inoltre, al Tribunale di decidere anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Da ciò è stato desunto che «nell'economia del giudizio di riesame le memorie tempestivamente presentate possono legittimamente assumere una funzione che trascende quella del mero sviluppo argomentativo delle deduzioni contenute nell'atto di impugnazione, traducendosi nell'effettivo strumento per veicolare queste ultime» (Sez. 5, n. 11579 del 2022). Occorre, dunque, avere riguardo al contenuto delle memorie per verificare se le stesse contengano deduzioni difensive potenzialmente destrutturanti rispetto all'impostazione del provvedimento impugnato o ulteriori rispetto a quanto illustrato con l'atto introduttivo del procedimento di riesame. 3.2. Nel caso di specie l'elaborato difensivo depositato all'udienza di discussione conteneva motivi nuovi ed argomentazioni rispetto all'omesso riconoscimento vocale del Fontana, la insussistenza dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, la violazione del principio del ne bis idem rispetto alle imputazioni di cui al capi 15) e 16) e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.416-bis .1. cod. pen., nonché la riqualificazione della partecipazione all'associazione di stampo mafioso in quella di concorso esterno. Sono rimaste prive di risposta le sopra indicate deduzioni difensive; la pretermissione totale del dato informativo ritualmente introdotto dalla difesa determina il vizio eccepito con il primo (ed assorbente) motivo di ricorso. 4. Si rivela; quindi,necessario l'accertamento omesso a ragione del qui condiviso orientamento di questa Corte in punto di prova del reato associativo e partecipazione ai reati fine. Deve, infatti, essere ricordato come, «in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria» (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838). 5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in relazione ai profili sopra esaminati, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, da estrinsecarsi in piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi testé esposti. Non comportando - la presente decisione - la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio a