CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 41314/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Venezia il 28 settembre 2023, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Verona il '16 gennaio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanza stupefacente (art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), commesso il 14 ottobre 2022, condannandolo, senza attenuanti, con la recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto. 2. L'imputato si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: A) quanto alla esclusione della detenzione della sostanza per esclusivo uso personale, essendosi i giudici di merito basati esclusivamente sul dato poderale e sulle dosi medie singole ricavabili, ignorando una pluralità di elementi evidenziati dalla Difesa (esito negativo della perquisizione, mancato rinvenimento di denaro, non suddivisione della sostanza in dosi, spiegazione fornita circa l'impiego di macchina sottovuoto, cioè evitare la muffa, assenza di dichiarazioni accusatorie di terzi, inesistenza di strumenti indicativi di coltivazione professionale); B) e in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nella violazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte territoriale anche sotto tale profilo valorizzato solo il dato ponderale ed ignorato gli altri elementi offerti dalla Difesa nell'atto di appello. 2.1. Con memoria del 10 settembre 2024 la Difesa ha insistito nelle conclusioni rassegnate, richiamando giurisprudenza della S.C. stimata pertinente. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze infatti risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti ancorchè stringati argomenti giuridici, dai giudici di merito (p. 3 della sentenza impugnata; pp. 3-6 di quella di primo grado): A) in particolare, la elevata quantità di stupefacente (più di 850 grammi) ed il numero delle dosi ricavabili, più di 6.000, sono stati ritenuti, in uno con la prova documentale che due mesi prima del fatto l'imputato è risultato negativo alla verifica svolta presso struttura sanitaria pubblica circa l'assunzione di cannabinoidi, sono stati ritenuti, non illogicamente e non incongruamente, elementi indicativi della finalizzazione alla cessione ad altri; B) e l'elevato dato ponderale è stato ritenuto ostativo alla invocata riqualificazione in melius. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così