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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 25254/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17868/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1368/2019 depositata il30/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in proprio, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da essa ricorrente avverso la decisione di primo grado, dichiarativa della inammissibilità degli originari ricorsi contro un invito al pagamento del contributo unificato relativo ad un procedimento iscritto davanti alla CTP di Firenze e contro l’ irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento del medesimo contributo;

2. a motivo della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione la commissione tributaria regionale ha osservato che l’atto di appello consisteva di 214 pagine di “deduzioni la cui pertinenza rispetto all’oggetto dell’appello non risulta[va] chiaramente individuabile”.

La CTR ha poi osservato (dichiaratamente) “ad abundantiam” di ritenere fondate le argomentazioni sviluppate dalla amministrazione appellata nell’atto di costituzione;

3. l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza pubblica; considerato che: 1.il ricorso consiste di 52 pagine in cui, al di là di deduzioni riferite a quanto dalla CTR affermato “ad abundantiam” e quindi per ciò stesso inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) siccome non afferenti alla ratio della decisione impugnata ed inammissibili per di più siccome formulate in modo confuso fino all’incomprensibilità in relazione ad una pluralità di norme di ed al di là di considerazioni prive di relazione al decisum della CTR, uno solo è il motivo riferito alla affermazione espressiva della ratio summenzionata.

Tale motivo, formulato a pagina 9 ss. del ricorso, è tuttavia inammissibile perché a sua volta generico e non autosufficiente (art. 366 c.p.c.): l’affermazione della CTR secondo cui l’appello della odierna ricorrente era inammissibile in quanto nell’atto di appello erano riportate “deduzioni la cui pertinenza rispetto all’oggetto dell’appello non risulta[va] chiaramente individuabile” viene attaccata non riportando le affermazioni della CTP e i motivi di appello in modo da evidenziare “la pertinenza” di queste a quelle, bensì con queste parole: “Mah qui siamo ben oltre all’errore che nel diritto allo stato del ns. ordinamento può essere purtroppo oltremodo presente negli atti degli avvocati e in quelli dei giudici, se si guardano alle “leggi” in primis Cost. come l’art. 24 c.1. e 2, nonché 21 c.

1. e 2, art. 111 c.

2. c.p.c., cerchiamo di sgombrare certi riferimenti che seppure illeciti sono oltremodo fuori luogo”; seguono poi richiami ad una pluralità di norme tra cui l’art. 3 del codice del processo amministrativo -peraltro, secondo la ricorrente, “già interamente nullo ex art. 108 cost.”- l’art. 101 Cost., “il titolo I del rd.d.12/41”, gli artt.

“1423-1324” cod. civ., gli artt. 24, 21, 25, 13, 111 Cost..

Si è in proposito stabilito (v.Cass.8425/20 ed altre) che: “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art.360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere (nella specie ravvisata dalla S.C. a fronte di ricorso per cassazione di 239 pagine, nonostante la semplicità della questione giuridica alla base della decisione impugnata, illustrata in due pagine) pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto didifesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.” Si tratta di indirizzo interpretativo (più volte affermato, anche nei confronti della stessa odierna ricorrente in materia tributaria: v.

Cass.nn. 35342/22, 16262/22, 29030/17) che ben pone in evidenza come i caratteri di sinteticità, concisione, chiarezza, specificità, pertinenza, continenza ed intellegibilità attengano non già a notazioni puramente stilistiche e formali, bensì alla sostanza del ricorso così come descritto nel modello legale.

2. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

3. non vi è luogo a provvede sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Agenzia delle Entrate; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; Visto l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17868/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1368/2019 depositata il30/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in proprio, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana ha ritenuto inammissibile l’appello proposto da essa ricorrente avverso la decisione di primo grado, dichiarativa della inammissibilità degli originari ricorsi contro un invito al pagamento del contributo unificato relativo ad un procedimento iscritto davanti alla CTP di Firenze e contro l’ irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento del medesimo contributo; 2. a motivo della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione la commissione tributaria regionale ha osservato che l’atto di appello consisteva di 214 pagine di “deduzioni la cui pertinenza rispetto all’oggetto dell’appello non risulta[va] chiaramente individuabile”. La CTR ha poi osservato (dichiaratamente) “ad abundantiam” di ritenere fondate le argomentazioni sviluppate dalla amministrazione appellata nell’atto di costituzione; 3. l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza pubblica; considerato che: 1.il ricorso consiste di 52 pagine in cui, al di là di deduzioni riferite a quanto dalla CTR affermato “ad abundantiam” e quindi per ciò stesso inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) siccome non afferenti alla ratio della decisione impugnata ed inammissibili per di più siccome formulate in modo confuso fino all’incomprensibilità in relazione ad una pluralità di norme di ed al di là di considerazioni prive di relazione al decisum della CTR, uno solo è il motivo riferito alla affermazione espressiva della ratio summenzionata. Tale motivo, formulato a pagina 9 ss. del ricorso, è tuttavia inammissibile perché a sua volta generico e non autosufficiente (art. 366 c.p.c.): l’affermazione della CTR secondo cui l’appello della odierna ricorrente era inammissibile in quanto nell’atto di appello erano riportate “deduzioni la cui pertinenza rispetto all’oggetto dell’appello non risulta[va] chiaramente individuabile” viene attaccata non riportando le affermazioni della CTP e i motivi di appello in modo da evidenziare “la pertinenza” di queste a quelle, bensì con queste parole: “Mah qui siamo ben oltre all’errore che nel diritto allo stato del ns. ordinamento può essere purtroppo oltremodo presente negli atti degli avvocati e in quelli dei giudici, se si guardano alle “leggi” in primis Cost. come l’art. 24 c.1. e 2, nonché 21 c. 1. e 2, art. 111 c. 2. c.p.c., cerchiamo di sgombrare certi riferimenti che seppure illeciti sono oltremodo fuori luogo”; seguono poi richiami ad una pluralità di norme tra cui l’art. 3 del codice del processo amministrativo -peraltro, secondo la ricorrente, “già interamente nullo ex art. 108 cost.”- l’art. 101 Cost., “il titolo I del rd.d.12/41”, gli artt. “1423-1324” cod. civ., gli artt. 24, 21, 25, 13, 111 Cost.. Si è in proposito stabilito (v.Cass.8425/20 ed altre) che: “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art.360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere (nella specie ravvisata dalla S.C. a fronte di ricorso per cassazione di 239 pagine, nonostante la semplicità della questione giuridica alla base della decisione impugnata, illustrata in due pagine) pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto didifesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.” Si tratta di indirizzo interpretativo (più volte affermato, anche nei confronti della stessa odierna ricorrente in materia tributaria: v. Cass.nn. 35342/22, 16262/22, 29030/17) che ben pone in evidenza come i caratteri di sinteticità, concisione, chiarezza, specificità, pertinenza, continenza ed intellegibilità attengano non già a notazioni puramente stilistiche e formali, bensì alla sostanza del ricorso così come descritto nel modello legale. 2. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 3. non vi è luogo a provvede sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Agenzia delle Entrate; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; Visto l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso
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