CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa), 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte di appello di Salerno; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento parziale con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2025, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del Tribunale di Salerno che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.La Corte territoriale, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di cd. "doppia conforme", ha confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto l'imputata responsabile del delitto di detenzione, ai fini di cessione, di stupefacente tipo hashish, pari a un quantitativo di principio attivo di gr. 40,873 (1639 dosi medie singole), nonché di gr. 4,6652 di cocaina (27 dosi medie singole). La Corte di appello ha osservato che, alla luce degli indici fattuali evidenziatisi, doveva escludersi la destinazione degli stupefacenti all'uso personale, alla luce delle evidenze elencate alla pag. 10 della sentenza, ove si fa riferimento, accanto al dato ponderale, ad una serie-elementi, univocamente indicativi della destinazione delle sostanze alla cessione. La Corte ha replicato alla doglianza dell'appellante che ventilava la riconducibilità della condotta alla mera connivenza passiva, escludendone la configurabilità e rimarcando che l'imputata aveva sostanzialmente riconosciuto la propria responsabilità per il reato, allorquando, in occasione dell'esame, aveva ammesso di avere rinvenuto la droga nel garage di casa, di averne chiesto conto al figliò che in quel tempo era detenuto, e di avere ricevuto indicazione di conservarla e consegnarla ad una persona che, tuttavia, non si era presentata. Pertanto, anche secondo il quadro tratteggiato dalla stessa imputata, s'imponevaix di escludere l'ipotesi, evocata dalla difesa, della connivenza non punibile. In tale prospettiva, il giudice distrettuale ha osservato che ella aveva contribuito alla custodia, quanto meno mediante l'occultamento della sostanza, al fine di consentire la protrazione dell'illegittima detenzione da parte del figlio, di talché la condotta si era tradotta in un contributo causale alla commissione del reato, integrativo dell'ipotesi concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Con riferimento al motivo di doglianza relativo alla richiesta di applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte, ripercorsi i principi giurisprudenziali elaborati in tema di cd. piccolo spaccio, ha affermato che, a prescindere dal dato quantitativo, la condotta sarebbe palesemente indicativa della capacità dell'imputata di procurarsi sostanze tra loro eterogenee ed essere così in grado di rifornire assuntori di diverse sostanze, arrecando un danno, non definibile come contenuto, alla salute pubblica. ,4LktlYavviso della Corte distrettuale, non poteva darsi corso alla richiesta, avanzata dalla difesa, di valutare le attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva, a ciò ostando il dettato dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; sotto altro profilo, la Corte territorialeiii-non ha assecondato neppure la richiesta di esclusione della recidiva, sul rilievo della sua inammissibilità. 2Inammissibile è stata altresì giudicata la richiesta di riconoscimento della continuazione, alla luce della giurisprudenza che esige, a tale fine, la soddisfazione dell'onere di allegazione delle decisioni a tale fine rilevanti, sottolineando l'insufficienza della mera indicazione, da parte dell'appellante, degli estremi delle pronunce di cui si chiede al giudice l'unificazione nell'ambito del medesimo disegno criminoso, sul rilievo che l'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. riguarda la sola fase esecutiva e, ove fosse applicato anche alla fase di cognizione, comporterebbe un ingiustificato allungamento dei tempi processuali. Partitamente, la Corte di appello, oltre ad osservare che la richiesta era stata introdotta con memoria trasmessa in prossimità della data fissata per la trattazione cartolare del processo (sabato 6 dicembre, per l'udienza del 9 dicembre), inosservante del termine di cinque giorni prima dell'udienza ex art. 598-bis cod. proc. pen., ha altresì appuntato, a fondamento dell'inammissibilità della produzione, la circostanza che tale richiesta avrebbe dovuto essere rivolta al giudice di primo grado, trattandosi di sentenza divenuta irrevocabile anteriormente a tale giudizio. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 601 cod. proc. pen., in quanto la ricorrente, sottoposta a misura cautelare - arresti domiciliari e divieto di soggiorno nella Regione Campania - in .1,relazione ad altri due procedimenti penali 3g la Corte di -aOpello era- stga posta a -conoscenza di tale condizione, purtuttavia era stata giudicata in assenza, in violazione del diritto di partecipare all'udienza, previa traduzione. La difesa rappresenta che le conclusioni scritte rassegnate dall'appellante danno conto della sottoposizione dell'imputata alle misure cautelari sopra richiamate e, pur tuttavia, non avendo disposto la traduzione della medesima, la Corte sarebbe incorsa nella lamentata violazione, alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, se detenuto per altra causa. Ne inferisce la nullità della sentenza per mancata partecipazione dell'imputata al processo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura il percorso motivazionale della sentenza impugnata che sarebbe incorsa in violazione di legge, laddove avrebbe omesso di rilevare la sussistenza, testualmente, della «connivenza, non punibile in materia di droga che si riferisce alla responsabilità legale di un individuo che non ha un 3comportamento attivo nel reato, ma che è comunque consapevole della condotta illecita di un'altra persona» (cfr. pag. 6 del ricorso). Ricordando i principi giurisprudenziali in tema di connivenza, la ricorrente si duole che, nel caso di specie, non se ne sia fatto buon governo, poiché «La Corte di merito omette di considerare che questo concetto giuridico descrive la situazione di chi, pur essendo a conoscenza della commissione di un reato da parte di un'altra persona, rimane passivo, senza fornire alcun aiuto né materiale, né morale». Sostiene che la punibilità sarebbe unicamente connessa al compimento di condotte agevolatrici della detenzione, tali da tradursi nell'occultamento della sostanza o nell'assicurare la propria collaborazione in caso di bisogno: nel caso di specie, non sarebbe stata provata né l'una, né l'altra ipotesi, posto che presso l'abitazione dell'imputata erano stati trovati soltanto la sostanza stupefacente e un bilancino di precisione. 2.3. Con il terzo motivo, deduce, da un lato la violazione di legge, segnatamente, dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dall'altro, la sussistenza del corrispondente vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento di tale ipotesi criminosa. Ad avviso della ricorrente, la Corte di appello avrebbe valorizzato il dato qualitativo, il peso della sostanza e la recidiva, contravvenendo ai principi delle Sez. U, Murolo, non essendo emersi, per converso, elementi indicativi di una stabile attività di spaccio e non ostando, a tale fine, neppure la diversa tipologia di sostanze. Nel caso, il dato ponderale sarebbe compatibile con il piccolo spaccio, caratterizzato da modesti incassi e dalla possibilità di soddisfare un modesto numero di richieste. La Corte distrettuale sarebbe dunque incorsa in errore nel ritenere che il dato quantitativo era incompatibile con la fattispecie meno grave. Si sofferma sulla natura e sulla funzione della nozione di dose media singola, evidenziando la non coincidenza della stessa rispetto alla cd...dose da strada/contenente, di regola, un quantitativo superiore di principio attivo, lamentando che la Corte distrettuale non si sarebbe fatta carico di tale profilo, ai fini dell'accertamento dell'effettiva redditività dell'attività di cessione, come avrebbe omesso ogni approfondimento, così incorrendo nel relativo vizio motivazionale, in ordine alla capacità dell'imputata di procurarsi, mediante la disponibilità di contatti con fornitori all'ingrosso, stabili quantitativi di sostanza. 2.4. Con il quarto motivo, si censura l'omessa risposta al motivo di appello afferente alla richiesta di esclusione della recidiva, cui la Corte distrettuale non avrebbe ribattuto, in quanto, pur se bilanciata con le circostanze attenuanti generiche, l'esclusione di essa avrebbe determinato una riduzione della pena inflitta. 42.5. Con il quinto motivo, si duole della mancata considerazione della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con la sentenza in oggetto e quelli di cui alla pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare di Salerno n. 206 del 12 maggio 2022, divenuta irrevocabile in epoca precedente alla sentenza del Tribunale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il parziale annullamento della sentenza, con riferimento alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo è infondato. Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che il processo davanti alla Corte di appello di Salerno è stato trattato I.con rito cd. cartolare, come emerge dagli atti processuali allegati dal ricorrente, in quanto «giti tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali» (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01) e, ancor prima, analogamente, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01. Ciò premesso, ove non sia stata tempestivamente avanzata istanza di trattazione orale del processo, all'imputato, che ha così inteso non prendervi parte, è precluso di lamentare la sussistenza di un legittimo impedimento conseguente al dedotto stato detentivo al quale, in difetto di adozione del provvedimento di traduzione del giudice, conseguirebbe, in tesi, la nullità della sentenza. Quanto affermato trova conforto, oltre che nel chiaro tenore e nella piana esegesi dell'art. 598-bis cod. proc. pen., nella giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale «Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare non partecipato per la mancanza di tempestiva richiesta di partecipazione in presenza dell'imputato appellante ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione la previsione di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale» (Sez. 3, n. 13277 del 19/02/2025, Aiello, Rv. 287831-01). Pertanto, deve concludersi, a fronte della mancata richiesta di partecipazione al processo di appello in presenza dell'imputata, per l'infondatezza del motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 5La doglianza si appalesa reiterativa della censura proposta alla Corte di appello che, con motivazione esaustiva, coerente, non manifestamente illogica e scevra di contraddizioni, ha escluso la configurabilità della ventilata ipotesi di cd. connivenza non punibile, per cui, alla luce della consolidata giurisprudenza va ribadito che «t inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). 2.1. Sotto altro angolo prospettico, la doglianza risulta aspecifica, mostrando un evidente profilo di genericità cd. estrinseca, laddove, trascurando di confrontarsi con le puntuali considerazioni della Corte territoriale, la cui decisione, dettagliatamente motivata, ha altresì richiamato la pronuncia di primo grado, dando luogo alla cd. doppia conforme, sostiene che sarebbe assente la configurabilità del concorso, non risultando prestato dall'imputata neppure un contributo causale minimo alla commissione del reato, non essendo stata ravvisata alcuna cessione a terzi di sostanza. Invero, la Corte (pag. 10 della sentenza) ha dato conto delle circostanze che sono state ritenute univocamente indicative della sussistenza del contributo fornito dall'imputata alla detenzione a fini di cessione delle sostanze: specificamente, trattasi della modalità di 2 L confezionamento della sostanza (cocaina) in bustine singole, rt Peso lordo complessivo, tg " rinvenimento frazionato, 1 presenza di un bilancino di precisione, due coltelli intrisi di sostanza, un trituratore di marjuana, due schede bancomat recanti tracce di stupefacente, che costituiscono chiari indicatori, come evidenziato logicamente dalla Corte di appello, della sussistenza del contributo concorsuale nella detenzione delle sostanze e, per converso, dell'assenza della cd. connivenza passiva e della destinazione alla cessione delle stesse. 2.2. La Corte distrettuale sottolinea altresì la valenza, in tale prospettiva, delle dichiarazioni ammissive rese dall'imputata, la quale ha riconosciuto di avere - quanto meno - contribuito all'occultamento, alla custodia e al controllo della sostanza, condotte che integrano, anche a considerare soltanto tale profilo, un apporto concorsuale nel delitto, in tesi perpetrato dal figlio. 3. Il terzo motivo è inammissibile, laddove lamenta la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto versato in fatto e manifestamente infondato. La Corte, con passaggi motivazionali nitidi, coerenti ed esaustivi del tema introdotto con il motivo di doglianza, ha respinto, come aveva peraltro già fatto il giudice di primo grado, l'inquadramento della vicenda nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, cit., a ciò conseguendo l'inammissibilità del motivo. 6Tale valutazione pertiene sia alla richiesta di rivalutazione degli elementi fattuali emersi dall'istruttoria, sia all'addotta erroneità, nel soppesare gli indici fattuali isolati dalla giurisprudenza, in particolare da Sez. U, Murolo, atteso che il giudice distrettuale, con attenzione e logica, ha esaurientemente evidenziato le ragioni per cui, nel caso di specie, le caratteristiche dell'azione, con la disponibilità di differenti sostanze doveva lcconsiderarsi esplicativ della capacità di fornire una plurale varietà di assuntori di sostanze e indice della possibilità dell'imputata di procurarsi sostanze di diversa tipologia, tanto da impedire la riconducibilità dei fatti all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. 4. Il quarto motivo, con il quale la ricorrente lamenta l'omessa risposta della Corte di appello circa l'esclusione della recidiva ; è inammissibile. Osserva il [OSCURATO:PERSONA] che il motivo con il quale l'appellante aveva proposto la doglianza davanti alla Corte di appello si presentava generico, come può apprezzarsi dal tenore letterale della doglianza dedotta in quella sede, che recita: «In questa sede si eccepisce l'errore nell'applicazione della recidiva: l'aggravante della recidiva è stata applicata in modo troppo severo, senza considerare che la condotta successiva del ricorrente ha dimostrato un chiaro distacco da comportamenti criminosi e laddove i fatti antecedenti non erano chiaro sintomo di sussistenza di recidiva, atteso che la stessa è una circostanza aggravante facoltativa, che può essere esclusa dal giudice laddove la ricaduta nel reato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, non appaia in realtà sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'agente». A fronte di rilievi che, all'evidenza, non erano suscettibili di aggredire la motivazione sulla cui base il Tribunale, valutata la sussistenza di due precedenti specifici e contenuti nell'arco temporale previsto, relativi/violazioni analoghe, aveva ravvisato la contestata recidiva, la Corte di appello ha correttamente concluso nel senso dell'inammissibilità del motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. Alla luce delle esposte considerazioni, il motivo di ricorso, laddove lamenta la mancata risposta, da parte della Corte distrettuale, in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva è pertanto inammissibile. 5. Il quinto motivo è infondato, alla luce del condiviso e ormai consolidato e condiviso principio per cui «In tema di continuazione, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi a indicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva» (Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288289-01; nello stesso senso, tra le più recenti, cfr., altresì, Sez. 5, n. 10661 del 23/01/2023, Corallo, Rv. 284291-01). 7Va rimarcato che, come evidenzia la Sez. 5, Corallo, cit. «la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della valutazione della continuazione cd. esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato ha l'onere di allegare copia delle sentenze a tal fine rilevanti e non solo di indicarne gli estremi (tra le più recenti, Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto e altri, Rv. 273380; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017, Gilardi e altri, Rv. 271581; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunitto e altri, Rv. 273380; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014, dep. 2015, Infantolino, Rv. 262817; Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014, dep. 2015, Recalcati, Rv. 262583). 4 Tale orientamento va preferito a quello (espresso da Sez. 3, n. 39850 del 27/03/2014, Monini, Rv. 261359; Sez. 5, n. 37337 del 29/04/2011, Castellano, Rv. 250929; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio e altri, Rv. 236261), secondo il quale è sufficiente, in sede di cognizione, l'indicazione degli estremi delle sentenze relative ai fatti con cui si chiede a continuazione, incombendo sul Giudice l'onere di acquisire i provvedimenti giudiziari. Le ragioni di questa scelta esegetica risiedono, in primo luogo, nel dato normativo: l'unica disposizione che prevede la possibilità, per la parte che invoca la continuazione, di indicare i soli estremi delle sentenze, che vanno poi acquisite dal Giudice, è l'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che è norma indiscutibilmente relativa alla sola fase dell'esecuzione, essendo inserita nel capo XV relativo, appunto, alle «disposizioni relative alla esecuzione». D'altra parte [...] la possibilità, per la parte, di indicare i soli estremi dei provvedimenti relativi ai reati da porre in continuazione determinerebbe un allungamento dei tempi del processo di merito suscettibile anche di manovre dilatorie — si pensi a istanze del tutto infondate, ma che comunque comporterebbero la necessità di sospendere il processo in attesa dell'acquisizione disposta dal Giudice; la ritenuta applicabilità dell'art. 186 disp. att. cit. anche al giudizio di cognizione impedirebbe, infatti, la sospensione del termine di prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen. Aggiunge il [OSCURATO:PERSONA] che non si tratta di una lettura "punitiva" per la difesa dell'imputato, considerato che, trattandosi di provvedimenti che riguardano quest'ultimo, essi sono accessibili al suo difensore, che può ottenerne facilmente copia e che, anzi, per formulare l'istanza ex art. 81, comma 2 cod. peri. cognita causa, dovrebbe averne già la disponibilità». [OSCURATO:PERSONA] si riconosce nell'illustrato orientamento giurisprudenziale, che appare più aderente al dato normativo e ai principi informanti il processo penale rispetto a quello più risalente. Si aggiunga che, nel caso di specie, la Corte di appello ha altresì evidenziato che la sentenza oggetto della richiesta di riconoscimento della continuazione era divenuta irrevocabile anteriormente al giudizio di primo grado e, pertanto, la richiesta avrebbe dovuto essere proposta in quel grado di giudizio, trattandosi di istanza afferente a fatti giudicati con sentenza divenutEA irrevocabile prima della presentazione dell'appello (Sez. 2, n. 20933 del 20/05/2025, Langellotti, Rv. 288159-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 P.Q.M