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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04110/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ritiene che nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza (nel caso in esame, per la revoca dell'affidamento in prova a causa di una violazione consistita in un comportamento astrattamente di rilievo penale, quale l'aver minacciato la moglie con un'ascia ed averla colpito con un pugno) sono rilevanti anche comportamenti non ancora accertati con sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498; Sez. 1, Sentenza n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695), e che, in ogni caso, la valutazione dell'ordinanza impugnata che il comportamento tenuto dal condannato durante l'espiazione, che la stessa ordinanza riferisce essere avvenuto sulla pubblica via ed essere stato denunciato da un passante con chiamata al 113, "sia esorbitante da una reazione anche forte alle provocazioni della donna e dimostri una scarsa capacità di contenimento sintomatica di una ancora elevata pericolosità sociale" è esente da vizi di logicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ritiene che nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza (nel caso in esame, per la revoca dell'affidamento in prova a causa di una violazione consistita in un comportamento astrattamente di rilievo penale, quale l'aver minacciato la moglie con un'ascia ed averla colpito con un pugno) sono rilevanti anche comportamenti non ancora accertati con sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498; Sez. 1, Sentenza n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695), e che, in ogni caso, la valutazione dell'ordinanza impugnata che il comportamento tenuto dal condannato durante l'espiazione, che la stessa ordinanza riferisce essere avvenuto sulla pubblica via ed essere stato denunciato da un passante con chiamata al 113, "sia esorbitante da una reazione anche forte alle provocazioni della donna e dimostri una scarsa capacità di contenimento sintomatica di una ancora elevata pericolosità sociale" è esente da vizi di logicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gen
Sentenza Cassazione n. 04110/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris