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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10422/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 23844-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - contratkorrente - avverso la sentenza n. 5135/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23844 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- RG 23844/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Lombardia , con sentenza nr5135/2019 rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Lecco che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di presa di carico conseguente all'avviso di accertamento emesso per maggiori imposte Irpef, Irap e Iva relative all'anno di imposta 2012. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava l'irritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art 60 ,comma I ,lett e) del DPR nr 600/1973 in luogo di quella ex art 140 c.p.c. non avendo l'Amministrazione finanziaria fornito alcun elemento circa lo svolgimento delle ricerche non desumibili dall'espressione avviso di deposito nr 1817 del 23.11.2017 pubblicato nell'albo pretorio per 8 giorni dal 23.12.2017 al 31.12.2017 .

Avverso tale sentenza L'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste il contribuente con controricorso.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 2699 e 2700 c.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 con riferimento al valore probatorio della notifica dell'avviso di accertamento; violazione dell'art 116 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 con riferimento alla regola di valutazione del materiale probatorio in presenza di prove legali per avere la CTR tenuto conto solamente della parte autografa della relata ignorando la parte prestampata che rientra a pieno titolo nell'asserzioni del pubblico ufficiale assistite da fede privilegiata.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 140 e 143 c.p.c. in combinato disposto con l'art 60,lett e) del D.P.R. 600/1973 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. con riferimento alle modalità di notificazione nei confronti di soggetti irreperibili per avere la CTR ritenuto irritualmente avvenute le modalità di notificazione dell'atto presupposto.

In i assenza di una esplicita formalizzazione delle ricerche avvenute nella relata di notifica I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti alla correttezza del procedimento notificatorio eseguito ai sensi dell'ad 60 sono manifestamente infondati.

Va ricordato che sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (Cass. sez.

V, n. 7523/16; n. 19152/16) il principio per cui "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'e' situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (conf.

Cass. n. 25436 del 2015, Cass. n. 23332 del 2015, Cass. n. 24260 del 2014, Cass. n. 14030 del 2011, Cass. n. 20425 del 2007, Cass. n. 7268 del 2002), con la precisazione che non sono necessarie nuove ed ulteriori ricerche, essendo sufficiente che "il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato" (Cass. sez.

V, n. 23588 del 2015; conf.

Cass. n. 25272 del 2014, Cass. n. 17064 del 2006, Cass. n. 906 del 2002, Cass. n. 8071 del 1995).

Più in generale (v.

Cass. sez.

V, n. 8630/15) è stato ribadito: a) che "la disciplina delle notificazioni degli alti tributari si fonda sui criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)" (Cass. n. 1206 del 2011, Cass. n. 25272 del 2014); b) che "e' legittima l'effettuazione della notificazione degli atti tributari, da parte del messo notificatore, ai sensi del D.P.R n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), nel caso in cui i mutamenti anagrafici siano intervenuti successivamente alla notifica medesima, in quanto l'ignoranza del nuovo indirizzo del contribuente non può addebitarsi all'amministrazione notificante, alla quale non può essere richiesta un'opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici (nella specie, i registri anagrafici comunali), avendo, peraltro, il legislatore posto a carico del contribuente l'onere di provvedere tempestivamente alle predette variazioni (Cass., n. 15919 del 2011, Cass. n. 1440 del 2013); c) che "il modello di notificazione in questione è già stato reputato in linea con un'interpretazione costituzionalmente orientata, in base alle considerazioni espresse dalla Corte (con sentenza 3 aprile 2006, n. 7773), secondo cui la notificazione dell'avviso di accertamento in base all'art. 60, lett. e), s'innesta nell'ambito di un preesistente rapporto con il fisco, che presuppone il compimento da parte del contribuente di atti idonei a mettere in moto il meccanismo impositivo, e non costituisce quindi un fatto imprevedibile per il destinatario, a carico del quale è posto, proprio per tale motivo, l'onere di eleggere domicilio nel luogo del proprio domicilio fiscale, ed in ogni caso di comunicare le variazioni.

L'assolvimento di un tale onere, che si deve ritenere esteso all'indicazione di un indirizzo utile a consentire la notificazione, non risulta così gravoso da incidere sulle garanzie del contribuente, né si tradisce in un ingiustificato privilegio per il fisco, essendo la norma conformata alla specificità del complessivo rapporto impositivo, nonché strumentale alle esigenze funzionali ed operative dell'amministrazione finanziaria, rispondenti all'interesse generale" (Cass. sez. 3

V. n. 6661 del 2014).

Quanto al criterio discretivo per attivare il procedimento notificatorio previsto per l'irreperibilità cd.

"assoluta", ovvero per quella ed.

"relativa", si rammenta che questa Corte ha ravvisato la prima ipotesi nel caso di "mero contrasto tra la risultanza anagrafica e l'accertamento compiuto in loco dall'Ufficiale giudiziario" (Cass. sez.

V, 5122/16; cfr. Cass. n. 8676/15, che ha ritenuto necessaria la notifica ex art. 60 cit., lett. e), in una fattispecie in cui l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., era stato restituito al messo notificatore con l'indicazione "sconosciuto").

Occorre altresì richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., "la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione" (Cass., sez.

I, n. 20971 del 2012; sez.

III, n. 6462 del 2007); pertanto, "nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.

Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare, è assistito da presunzione iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione" (Cass., sez.

II, n. 25860 del 2008), incombendo a chi ne contesta la veridicità fornire adeguata prova del contrario (cfr. Cass. n. 19021 del 2013, Cass. n. 3906 del 2012, Cass. n. 8306 del 2011, Cass. n. 322 del 2007, Cass. n. 6953 del 2006, Cass. n. 4844 del 1993, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., e con riguardo al rapporto di parentela tra destinatario e consegnatario dell'atto).Illustrato il quadro normativo di cui sopra, nella specie entrambi i motivi pur ) denunciando formalmente una violazione di legge n realtà tendono inammissibilmente ad una rivisitazione di una questione di merito, avendo la CTR, con un accertamento in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, rilevato che dalla retata di notifica non erano emersi elementi in grado di dimostrare la sussistenza di documentazione idonea a provare le ricerche effettuate e dunque che si trattava non di una fattispecie di irreperibilità assoluta con conseguente illegittimità della notifica effettuata ai sensi dell'art 60 lett e).

La mancata indicazione delle ricerche non ha consentito alla CTR di verificare la sussistenza del presupposto che giustifica il ricorso alla procedura dell'art 60 lett e).

Né si può ritenere che la semplice dichiarazione assertiva per cui il destinatario della notifica sarebbe privo di abitazione, ufficio azienda nel Comune sia coperta da fede privilegiata contrastabile con la querela di falso.

In questo senso si è affermato che la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario ( Cass 2021 nr 36766).

Alla stregua delle considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23844-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - contratkorrente - avverso la sentenza n. 5135/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23844 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- RG 23844/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Lombardia , con sentenza nr5135/2019 rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Lecco che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di presa di carico conseguente all'avviso di accertamento emesso per maggiori imposte Irpef, Irap e Iva relative all'anno di imposta 2012. [OSCURATO:PERSONA] di appello rilevava l'irritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art 60 ,comma I ,lett e) del DPR nr 600/1973 in luogo di quella ex art 140 c.p.c. non avendo l'Amministrazione finanziaria fornito alcun elemento circa lo svolgimento delle ricerche non desumibili dall'espressione avviso di deposito nr 1817 del 23.11.2017 pubblicato nell'albo pretorio per 8 giorni dal 23.12.2017 al 31.12.2017 . Avverso tale sentenza L'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste il contribuente con controricorso. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 2699 e 2700 c.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 3 con riferimento al valore probatorio della notifica dell'avviso di accertamento; violazione dell'art 116 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 4 con riferimento alla regola di valutazione del materiale probatorio in presenza di prove legali per avere la CTR tenuto conto solamente della parte autografa della relata ignorando la parte prestampata che rientra a pieno titolo nell'asserzioni del pubblico ufficiale assistite da fede privilegiata. Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 140 e 143 c.p.c. in combinato disposto con l'art 60,lett e) del D.P.R. 600/1973 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. con riferimento alle modalità di notificazione nei confronti di soggetti irreperibili per avere la CTR ritenuto irritualmente avvenute le modalità di notificazione dell'atto presupposto. In i assenza di una esplicita formalizzazione delle ricerche avvenute nella relata di notifica I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti alla correttezza del procedimento notificatorio eseguito ai sensi dell'ad 60 sono manifestamente infondati. Va ricordato che sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (Cass. sez. V, n. 7523/16; n. 19152/16) il principio per cui "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'e' situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (conf. Cass. n. 25436 del 2015, Cass. n. 23332 del 2015, Cass. n. 24260 del 2014, Cass. n. 14030 del 2011, Cass. n. 20425 del 2007, Cass. n. 7268 del 2002), con la precisazione che non sono necessarie nuove ed ulteriori ricerche, essendo sufficiente che "il messo notificatore non reperisca il contribuente perché sconosciuto all'indirizzo indicato" (Cass. sez. V, n. 23588 del 2015; conf. Cass. n. 25272 del 2014, Cass. n. 17064 del 2006, Cass. n. 906 del 2002, Cass. n. 8071 del 1995). Più in generale (v. Cass. sez. V, n. 8630/15) è stato ribadito: a) che "la disciplina delle notificazioni degli alti tributari si fonda sui criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)" (Cass. n. 1206 del 2011, Cass. n. 25272 del 2014); b) che "e' legittima l'effettuazione della notificazione degli atti tributari, da parte del messo notificatore, ai sensi del D.P.R n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), nel caso in cui i mutamenti anagrafici siano intervenuti successivamente alla notifica medesima, in quanto l'ignoranza del nuovo indirizzo del contribuente non può addebitarsi all'amministrazione notificante, alla quale non può essere richiesta un'opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dai registri pubblici (nella specie, i registri anagrafici comunali), avendo, peraltro, il legislatore posto a carico del contribuente l'onere di provvedere tempestivamente alle predette variazioni (Cass., n. 15919 del 2011, Cass. n. 1440 del 2013); c) che "il modello di notificazione in questione è già stato reputato in linea con un'interpretazione costituzionalmente orientata, in base alle considerazioni espresse dalla Corte (con sentenza 3 aprile 2006, n. 7773), secondo cui la notificazione dell'avviso di accertamento in base all'art. 60, lett. e), s'innesta nell'ambito di un preesistente rapporto con il fisco, che presuppone il compimento da parte del contribuente di atti idonei a mettere in moto il meccanismo impositivo, e non costituisce quindi un fatto imprevedibile per il destinatario, a carico del quale è posto, proprio per tale motivo, l'onere di eleggere domicilio nel luogo del proprio domicilio fiscale, ed in ogni caso di comunicare le variazioni. L'assolvimento di un tale onere, che si deve ritenere esteso all'indicazione di un indirizzo utile a consentire la notificazione, non risulta così gravoso da incidere sulle garanzie del contribuente, né si tradisce in un ingiustificato privilegio per il fisco, essendo la norma conformata alla specificità del complessivo rapporto impositivo, nonché strumentale alle esigenze funzionali ed operative dell'amministrazione finanziaria, rispondenti all'interesse generale" (Cass. sez. 3 V. n. 6661 del 2014). Quanto al criterio discretivo per attivare il procedimento notificatorio previsto per l'irreperibilità cd. "assoluta", ovvero per quella ed. "relativa", si rammenta che questa Corte ha ravvisato la prima ipotesi nel caso di "mero contrasto tra la risultanza anagrafica e l'accertamento compiuto in loco dall'Ufficiale giudiziario" (Cass. sez. V, 5122/16; cfr. Cass. n. 8676/15, che ha ritenuto necessaria la notifica ex art. 60 cit., lett. e), in una fattispecie in cui l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., era stato restituito al messo notificatore con l'indicazione "sconosciuto"). Occorre altresì richiamare il consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c., "la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione" (Cass., sez. I, n. 20971 del 2012; sez. III, n. 6462 del 2007); pertanto, "nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. Invece, il contenuto intrinseco della notizia appresa dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare, è assistito da presunzione iuris tantum, che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione" (Cass., sez. II, n. 25860 del 2008), incombendo a chi ne contesta la veridicità fornire adeguata prova del contrario (cfr. Cass. n. 19021 del 2013, Cass. n. 3906 del 2012, Cass. n. 8306 del 2011, Cass. n. 322 del 2007, Cass. n. 6953 del 2006, Cass. n. 4844 del 1993, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., e con riguardo al rapporto di parentela tra destinatario e consegnatario dell'atto).Illustrato il quadro normativo di cui sopra, nella specie entrambi i motivi pur ) denunciando formalmente una violazione di legge n realtà tendono inammissibilmente ad una rivisitazione di una questione di merito, avendo la CTR, con un accertamento in fatto non sindacabile dinanzi al giudice di legittimità, rilevato che dalla retata di notifica non erano emersi elementi in grado di dimostrare la sussistenza di documentazione idonea a provare le ricerche effettuate e dunque che si trattava non di una fattispecie di irreperibilità assoluta con conseguente illegittimità della notifica effettuata ai sensi dell'art 60 lett e). La mancata indicazione delle ricerche non ha consentito alla CTR di verificare la sussistenza del presupposto che giustifica il ricorso alla procedura dell'art 60 lett e). Né si può ritenere che la semplice dichiarazione assertiva per cui il destinatario della notifica sarebbe privo di abitazione, ufficio azienda nel Comune sia coperta da fede privilegiata contrastabile con la querela di falso. In questo senso si è affermato che la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario ( Cass 2021 nr 36766). Alla stregua delle considerazioni il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimit
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