CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19244/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05PA4Y8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avvii alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, in data 4.2.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., all'eccessività della pena irrogata e alla qualificazione del fatto di reato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità delle descritte censure, che non rientrano fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza. 4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che non si possa proporre impugnazione finalizzata, come avviene nella specie, a mettere in discussione l'accordo, sulla base di affermazioni del tutto vaghe generiche, puramente assertive. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 13