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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 36397/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20728-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] TARANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 20728 sez.

S2 - ud. 16/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] 80224030587; - intimato - avverso la sentenza n. 443/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Corte d'Appello di Lecce di rigetto di opposizione a ordinanza ingiunzione, in accoglimento dell'appello dell'amministrazione.

2. Il Ministero del lavoro si è costituito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità e infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

4. Non risultano presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso si fonda su un solo motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della

I. n. 689/1981; il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: « Le censure mosse dal ricorrente con un unico motivo di ricorso sono infondate in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge Ric. 2020 n.20728 sez.

S2 - ud. 16/06/2021 n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Sez. 2 - , Ord. n. 27702 del 2019)». - il Collegio condivide la proposta del Relatore; Nella specie il giudice del merito ha accertato, all'esito della ricostruzione fattuale della vicenda, che il momento iniziale di decorrenza del termine doveva individuarsi nel giorno 13 settembre 2012, data relativa all'ultimo verbale dell'attività svolta dopo il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Taranto il 7 marzo 2012 che aveva semplicemente occasionato il procedimento accertativo posto in essere dall'ufficio dell'ispettorato del lavoro.

Il verbale notificato alla ricorrente 1'11 ottobre 2012, pertanto, era nei termini e nessuna violazione dell'art. 14

I. n. 689 del 1981 si era verificata; la sentenza impugnata, come si è detto, è conforme alla giurisprudenza citata nella proposta e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; Ric. 2020 n. 20728 sez.

S2 - ud. 16/06/2021 ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1000 più spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 7(.>1V,v1A-\> rr7 7' — DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20728-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] TARANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 20728 sez. S2 - ud. 16/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] 80224030587; - intimato - avverso la sentenza n. 443/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Corte d'Appello di Lecce di rigetto di opposizione a ordinanza ingiunzione, in accoglimento dell'appello dell'amministrazione. 2. Il Ministero del lavoro si è costituito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità e infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. 4. Non risultano presentate memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso si fonda su un solo motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della I. n. 689/1981; il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: « Le censure mosse dal ricorrente con un unico motivo di ricorso sono infondate in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge Ric. 2020 n.20728 sez. S2 - ud. 16/06/2021 n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Sez. 2 - , Ord. n. 27702 del 2019)». - il Collegio condivide la proposta del Relatore; Nella specie il giudice del merito ha accertato, all'esito della ricostruzione fattuale della vicenda, che il momento iniziale di decorrenza del termine doveva individuarsi nel giorno 13 settembre 2012, data relativa all'ultimo verbale dell'attività svolta dopo il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Taranto il 7 marzo 2012 che aveva semplicemente occasionato il procedimento accertativo posto in essere dall'ufficio dell'ispettorato del lavoro. Il verbale notificato alla ricorrente 1'11 ottobre 2012, pertanto, era nei termini e nessuna violazione dell'art. 14 I. n. 689 del 1981 si era verificata; la sentenza impugnata, come si è detto, è conforme alla giurisprudenza citata nella proposta e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; Ric. 2020 n. 20728 sez. S2 - ud. 16/06/2021 ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1000 più spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 16 giugno 2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 7(.>1V,v1A-\> rr7 7' — DEPOSIT
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