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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 31573/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];dato atto che il ricorso è stato trattato con procedura de plano a norma dell’art.610, comma5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTOCon sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello d Napoli, a seguito diconcordato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per i reati di cui ai capia) e c) dell’imputazione, in anni due di reclusione ed euro novecento di multa.Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio dimotivazione, in relazione al diniego del giudizio di prevalenza della circostanzacircostanza aggravante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto l’unica doglianza è proposta permotivi non consentiti dalla legge processuale.

Per pacifica giurisprudenza dilegittimità, infatti, «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. chededuca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 –01).Nel caso in esame, il giudice d’appello, in maniera esattamente conformealla proposta di concordato, ha affermato il giudizio di equivalenza tra la giàriconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod.pen., e la contestata circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n.3, cod. pen., rideterminando, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio neitermini sopra indicati.Ne deriva che il ricorso deve ritenersi inammissibile, giacché la sentenzaimpugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribilein cassazione per il motivo dedottoDetta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, aisensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];dato atto che il ricorso è stato trattato con procedura de plano a norma dell’art.610, comma5-bis, cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTOCon sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello d Napoli, a seguito diconcordato ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per i reati di cui ai capia) e c) dell’imputazione, in anni due di reclusione ed euro novecento di multa.Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio dimotivazione, in relazione al diniego del giudizio di prevalenza della circostanzacircostanza aggravante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l’unica doglianza è proposta permotivi non consentiti dalla legge processuale. Per pacifica giurisprudenza dilegittimità, infatti, «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. chededuca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 –01).Nel caso in esame, il giudice d’appello, in maniera esattamente conformealla proposta di concordato, ha affermato il giudizio di equivalenza tra la giàriconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod.pen., e la contestata circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n.3, cod. pen., rideterminando, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio neitermini sopra indicati.Ne deriva che il ricorso deve ritenersi inammissibile, giacché la sentenzaimpugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribilein cassazione per il motivo dedottoDetta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, aisensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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