CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 50099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammisibilità del ricorso letta la memoria di replica del difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, cori la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato le sentenze emesse dal Tribunale di Venezia in data 9/05/2022 e dal Tribunale di Padova nelle date del 26/04/2022 e del 3/05/2022, assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 2) del procedimento deciso con sentenza del Tribunale di Venezia e rideterminando la pena, previa applicazione della disciplina del reato continuato tra tutti i restanti reati. 2. L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Venezia per il delitto di tentato furto commesso in Venezia il 30 aprile 2022 con giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la speciale tenuità del fatto e le contestate aggravanti; dal Tribunale di Padova con sentenza del 3 maggio 2022 per il delitto di tentato furto aggravato da violenza sulle cose e da recidiva specifica reiterata infraquinquennale commesso in Padova il 19 febbraio 2022, con giudizio di equivalenza tra circostanze eterogenee; dal Tribunale di Padova con sentenza del 26 aprile 2022 per il reato di tentato furto in abitazione aggravato commesso in Padova il 21 febbraio 2022 (capo a) e del reato di furto aggravato dall'esposizione della merce alla pubblica fede commesso in Padova il 3 marzo 2022 (capo c), esclusa la contestata recidiva e applicati le circostanze attenuanti generiche nonché il vincolo di continuazione tra i reati. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: a) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dell'art. 125, comma 1 n.2, cod. pen. in relazione all'imputazione decisa con sentenza del Tribunale di Padova del 3 maggio 2022. La difesa contesta la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, non emergendo che la porta a vetri del supermercato Aldi di Padova via Viotti n.24 sia stata anche solo parzialmente danneggiata o alterata o mutata dalla condotta dell'imputato. La Corte di appello ha travisato la prova, non essendo riscontrabile negli atti processuali la dimostrazione del danno, desumendosene conseguentemente la qualificazione del fatto come tentato furto semplice procedibile a querela, nel caso in esame insussistente; b) ius superveniens ed errata applicazione degli artt. 2 e 3 d. Igs. 10 ottobre 2021, n. 150 in relazione all'art. 625, comma 1 n.2 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. con riguardo all'imputazione sulla quale si è pronunciata il Tribunale di Padova in data 3 maggio 2022 in quanto anche la fattispecie di furto aggravato dalla violenza sulle cose è oggi procedibile a querela di parte, nel caso in esame 4. insussistente. Il regime di procedibilità del reato può essere rilevato d'ufficio a prescindere dalla inammissibilità del ricorso in quanto al momento di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] erano ancora pendenti -i termini per il deposito della sentenza di appello e dunque non si era ancora formato un giudicato sostanziale; c) con riguardo ai capi di imputazione a) e c) del procedimento deciso con sentenza del Tribunale di Padova del 26 aprile 2022, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per mancata risposta alle specifiche doglianze contenute nell'atto di appello. La Corte si è limitata ad affermare la sussistenza della prova in merito ai reati contestati senza indicare il percorso logico-giuridico seguito, come si desume dal fatto che, senza leggere l'imputazione, non sarebbe possibile comprendere il fatto contestato. Dal medesimo vizio era già affetto il provvedimento del giudice di primo grado. In ogni caso, si assume, la Corte di appello ha omesso di valutare tutti gli elementi che avrebbero dovuto portare alla pronuncia assolutoria e, in particolare, le dichiarazioni del testimone oculare signor [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver visto il Fava tentare di rompere lo specchietto di un veicolo, armeggiare in un angolo del cortile, spostare una bicicletta e poi continuare a rovistare, non comprendendosi alla luce di tale testimonianza per quale ragione l'imputato dovesse considerarsi ladro di biciclette. La Corte ha omesso di considerare le dichiarazioni dell'imputato, che ha riferito di aver commesso il fatto sotto l'effetto dei farmaci, nonché le dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto alla polizia giudiziaria, relative all'aver staccato lo specchietto laterale destro di un veicolo per assumere eroina da una vena del collo. Anche per i fatti di cui al capo c) manca una reale motivazione, tanto più che dalle dichiarazioni rese dal capo area del supermercato Lidi di via Sono si è potuto esclusivamente accertare che gli alimenti rinvenuti all'interno dello zainetto asseritamente in uso all'imputato fossero marchiati «Lidi» e fossero ancora freddi al tatto, come se fossero stati estratti da poco dal frigorifero, senza tenere conto del fatto che nel centro di Padova ci sono tre supermercati «Lidl» e che al momento dei fatti era pieno inverno. Mancherebbe la prova del concorso del Fava nel contestato furto. 3. il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha cpncluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, concludendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure proposte non superano il vaglio di ammissibilità in quanto risultano manifestamente infondate e, in parte, pedissequamente reiterative di motivi di appello già ampiamente esaminati, con motivazione esente da vizi, dalla Corte di appello nella sentenza impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso risulta generico, in quanto omette di confrontarsi con quanto indicato alle pagg.5-6 della sentenza di appello, ove è presente congrua replica ad analoga deduzione difensiva. Giova, infatti, ricordare che, essendo stato contestato il tentativo di reato, l'aggravante sussiste indipendentemente dall'effettivo danneggiamento del bene, qualora l'agente, nel caso in esame in possesso di un mattone concretamente idoneo a infrangere il vetro della porta del supermercato, ponga in essere una condotta che, in base ad un preciso giudizio ipotetico, consenta di ritenere che, se il reato fosse stato portato a compimento, il reato si sarebbe concretizzato nella forma aggravata (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 - 01, in cui si è affermata la compatibilità del tentativo con la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; Sez. 5, n.6460 del 14/10/2015, dep. 2016, A., Rv. 266418 - 01; Sez. 1, ord. n. 98 del 19/01/1968, Giannini, Rv. 107360 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La difesa sostiene che, in pendenza dei termini per il deposito della sentenza all'entrata in vigore del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'inammissibilità del ricorso non sarebbe ostativa al rilievo dell'improcedibilità dell'azione penale. Tale assunto si pone in frontale contrasto con quanto enunciato nella pronuncia delle Sezioni Unite D'Amato (Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, Rv. 244810 - 01), in base alla quale la pronuncia della sentenza, da identificare con la lettura del dispositivo, determina la pendenza della fase successiva perché da quel momento il giudice non può assumere ulteriori decisioni. Se ne desume, dunque, che per la sentenza impugnata, pronunciata il 19/12/2022, la pendenza da tale data della fase di legittimità comporta che l'inammissibilità del ricorso precluda il rilievo dell'eventuale difetto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 4. Il terzo motivo di ricorso prevede alcune censure in fatto che propongono una lettura alternativa del compendio istruttorio, adeguatamente e non illogicamente valutato dalla Corte territoriale con la motivazione che si può leggere a pag.6 e che non è compito della Corte di legittimità rivisitare. Giova richiamare sul punto il princìpio affermato dalla Corte di legittimità a proposito della natura privata del cortile condominiale quale luogo idoneo a configurare il contesto nel quale si colloca la condotta tipica prevista dall'art. 624 bis cod. pen. (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080 - 01, in cui si è affermato che «Integra il reato di furto in abitazione la sottrazione illecita cli beni mobili posti all'interno di aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini»). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre,, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa