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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17565/2026

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appresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 1887/2023, depositata il 31/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. cessata nel 2010,impugnavano, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma,l’avviso di accertamento n.

TK3035105036/2014, con il quale l’Agenziadelle entrate – ad integrazione, ex art. 43 del d.P.R. n. 600/1973,Numero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’avviso di accertamento n.

TK035100110/2012 già notificato aicontribuenti e da questi definito con accordo ex art. 15 d.lgs. n. 218/1997– aveva, in relazione all’anno d’imposta 2009, rideterminato il redditoimponibile della predetta società in euro 16.712.655,00, calcolandomaggiori imposte ai fini Ires (euro 3.133.730,00) e Irap (euro545.752,00).L’impugnato avviso di accertamento era stato notificato aicontribuenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 36,commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, sull’assunto che GiacomoStradaioli, in qualità di amministratore (dal 14/04/2009 al 26/02/2010),aveva occultato attività sociali sotto forma di redditi evasi e non avevaversato l’Iva dovuta, e tutti, in qualità di soci, si erano impossessati deiredditi evasi e dell’Iva non versata in epoca antecedente al trasferimento(in data 26/02/2010) delle loro quote sociali, nonché, sempre in qualità disoci, avevano proceduto a svuotare il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]una volta completata l’operazione di cessione del centro commerciale“[OSCURATO:PERSONA]”, e subito dopo ceduto le quote per farneperdere le tracce all’Amministrazione finanziaria.Con il ricorso i contribuenti eccepivano: la carenza di potere e didelega del funzionario firmatario dell’atto impositivo; la radicale assenza dinuovi elementi che giustificassero l’avviso integrativo; l’illegittimità delmetodo di accertamento induttivo; la radicale infondatezza della tesierariale.La CTP rigettava il ricorso.2.

I soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo nelle moredel giudizio di primo grado deceduto [OSCURATO:PERSONA], proponevanoappello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale,divenuta Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] (diseguito, CGT-2), rigettava il gravame.Numero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/20263.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e GiacomoStradaioli, affidandosi a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo, articolato, motivo di ricorso si deduce la violazione:a) degli artt. 276 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia; b) degli artt. 2495c.c., 137 e segg. c.p.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973; c) degli artt. 1306 e2495 c.c., nonché dell’art. 36 d.P.R. n. 602/73; d) del principio dicorrettezza e di trasparenza dell’agire amministrativo, nonché del giustoprocesso (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost).La CGT-2, dopo aver esaminato il merito della vicenda, ha omesso dipronunciarsi in ordine alle eccezioni, pur richiamate tra i motivi di appello,di violazione degli artt. 1306 e 2495 c.c., nonché dell’art. 36 d.P.R. n.602/1973, assumendo che le questioni non esaminate erano state ritenutenon rilevanti ai fini della decisione ed inidonee a supportare una diversadecisione, e ciò in quanto le questioni esaminate esaurivano la vicenda.Così facendo la corte di merito ha violato l’art. 276 c.p.c., cheimpone al giudice di decidere gradatamente le questioni pregiudizialiproposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi, ossia solo dopo, il meritodella causa.

E ciò a fortiori se si considera che, nella specie, le questionipregiudiziali, inerenti alla legittimazione dei soggetti destinatari dellanotifica e/o della pretesa, nonché ai presupposti del loro coinvolgimento,non potevano ritenersi assorbite dall’esame del merito della vicenda.

Sutali questioni, quindi, i giudici d’appello hanno omesso di pronunciarsi.1.1 Il motivo - da inquadrare, in ragione della lamentata omessapronuncia ex art. 112 c.p.c., nel vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. - è infondato.Numero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/20261.2 La CGT-2, dopo aver sostenuto che l’impugnato avviso diaccertamento non costituiva una inammissibile duplicazione di quelloprecedente già definito, ma lo integrava in alcuni aspetti tali da rivestirequel carattere di novità che giustificava l’emissione di un nuovo attoimpositivo, ha sostenuto, nel merito della pretesa erariale, che «sipresenta determinante la circostanza che sono successivamente venute inrilievo fondate perplessità sulla provvista per alcune operazioni etransazioni che non trovavano capienza con i redditi dichiarati, tali da farpresumere risorse finanziarie sottratte all’imposizione e quindi utilioccultati, giustificando così l’intervento di altro ufficio finanziario, comeavvenuto».In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dai contribuenti,inerenti all’insussistenza dei presupposti per far valere la responsabilitàdei soci sia quali successori della società ex art. 2495 c.c. che ai sensidell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, i giudici d’appello hanno sostenuto che«Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta allaSezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art.112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, explurimis per le affermazioni più risalenti Cass.

Civile - Sezione II, 22marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass.

Civile - Sezione V 16maggio 2012 n. 7663).

Gli argomenti di doglianza non espressamenteesaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisionee comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso».Con tale motivazione la CGT-2 non ha affatto omesso di pronunciarsisulle predette eccezioni preliminari, ma ha ritenuto che le stesse nonrientrassero nel thema decidendum e che, dunque, non fosse necessarioprocedere al loro esame, in ossequio al principio di corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.Numero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026La statuizione della corte di merito risulta condivisibile, in quanto,come emerge dal contenuto sia del ricorso originario dei contribuenti chedi quello d’appello (allegati al ricorso per cassazione), nonché dalledoglianze da questi sollevate come riportate nell’impugnata sentenza, lequestioni inerenti all’asserita violazione degli artt. 1306 e 2495 c.c., 137 esucc. c.p.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973 non sono state sollevate con il ricorsooriginario, bensì, del tutto tardivamente, solo con l’atto d’appello,risultando perciò inammissibili.

In tal senso, la CGT-2 le ha ritenute“irrilevanti” ai fini della decisione.In proposito, questa Corte ha reiteratamente sostenuto che, nelprocesso tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non siariconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quellidedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano lamateria del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in unmotivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degliartt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992 (Cass. 03/11/2022, n. 32390; Cass.03/07/2015, n. 13742).

In sostanza, il contenzioso tributario ha unoggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'attoimpositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causapetendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto, sicché, nelgiudizio tributario d'appello, è inammissibile la deduzione di un nuovomotivo di illegittimità dell'avviso di accertamento (Cass. 24/07/2018, n.19616; Cass. 24/10/2014, n. 22662; Cass. 03/10/2014, n. 20928; Cass.24/06/2011, n. 13934).Ne consegue che l’omessa pronuncia, di cui si dolgono i ricorrenti,non sussiste, avendo questa Corte sostenuto che l’omissione di pronuncia,allorché abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituiscevizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso percassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, nonNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass.16/07/2021, n. 20363; Cass. 25/09/2018, n. 22784).2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 43 e 36del d.P.R. n. 600/73 per radicale assenza di nuovi elementi, nonché laviolazione del principio di certezza del diritto, del diritto di difesa, delprincipio di trasparenza amministrativa, oltre che la violazione degli artt. 7e 12 della legge n. 212/2000 in tema di tutela dei soggetti sottoposti averifica.La CGT-2 ha erroneamente ritenuto che l’elemento della novità,giustificativo dell’adozione di un nuovo atto impositivo, consistesse nontanto nel rinvenimento di elementi di fatto nuovi, quanto, piuttosto,nell’ammissibilità di un diverso ragionamento induttivo sulla base deglielementi probatori già raccolti in occasione della prima verifica fiscale cheaveva portato all’emissione dell’avviso di accertamento definito ai sensidell’art. 15 d.lgs. n. 218/1997.Invero, nel precedente accertamento, l’Ufficio aveva già rilevatoricavi non dichiarati ammontanti all’importo di euro 21.012.245,00, e talesomma, in quanto addirittura superiore ai maggiori ricavi poi posti a basedel secondo avviso, oggetto di impugnazione, escludeva la novità del fattostorico (ricavi occultati) ed era del tutto compatibile con i trasferimenti didenaro dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dei soci per l’importo dicomplessivi euro 16.985.894,00, rilevata nel secondo accertamento ecostituente la circostanza asseritamente nuova.In altri termini, il presupposto del primo e del secondo intervento direttifica era il medesimo, ossia l’esistenza di ricavi occultati per importicoincidenti e coerenti; solo che nel primo caso si era calcolato il redditoevaso con un criterio e, nel secondo caso, intervenute “perplessità” e nonfatti nuovi, si era ritenuto di operare con altro criterio.In via del tutto subordinata, comunque, nessun elemento nuovo erariscontrabile quanto meno per [OSCURATO:PERSONA], atteso che la verifica suiNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026conti personali dei soci, posta a base dell’accertamento integrativo edassunta essere l’elemento nuovo, atteneva ai soli Giacomo e GiovanniStradaioli, i quali erano stati gli unici a ricevere i trasferimenti di denarosu cui l’accertamento integrativo si fondava, sicché nei confronti di MarioStradaioli non sussistevano neanche i presupposti per l’applicazione degliartt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio dellatendenziale unitarietà dell'avviso di accertamento, desumibile dall'art. 43,terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis),comporta che è ammissibile il frazionamento dell'accertamento «in caso disopravvenuta conoscenza di nuovi elementi», sicché non è consentitoall'Ufficio sostituire un primo atto di accertamento con altro successivosulla base degli stessi elementi di fatto diversamente valutati (Cass.03/06/2015, n. 11421), e la conoscenza dei nuovi elementi deve essereavvenuta in epoca successiva a quella in cui l'accertamento originario èstato notificato (Cass. 20/12/2016, n. 26279).In sostanza, il requisito della novità che giustifica l'accertamentointegrativo, ai sensi dell'art. 43 cit., non ricorre quando si tratti di diversa,o più approfondita, valutazione del materiale probatorio già acquisitodall'Ufficio, in quanto con l'emissione dell'atto di rettifica l'Ufficio consumail suo potere di accertamento in relazione al materiale probatorio a suadisposizione (Cass. 16/03/2020, n. 7293; Cass. 30/10/2018, n. 27565;Cass. 18/10/2018, n. 26191; Cass. 03/04/2013, n. 8029).Si è, però, precisato che i dati conosciuti da un ufficio fiscale, manon ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamentoal momento dell'adozione di esso, costituiscono, ai sensi dell'art. 43 deld.P.R. n. 600/1973, elementi sopravvenuti, che legittimano l'integrazioneo la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediantenotificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivoNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026della norma al solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sullabase di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di dati giàoriginariamente in possesso dell'ufficio procedente (Cass. 15/01/2016, n.576; Cass. 12/05/2006, n. 11057), senza che rilevi in senso contrario nél’art. 33 del medesimo decreto, che pone solo un dovere di reciprocacollaborazione tra uffici finanziari e Guardia di finanza, né la circostanzache sia stato effettuato un primo accertamento parziale, in quanto si trattadi uno strumento volto a favorire la sollecita emersione della materiaimponibile, che non preclude, pertanto, l’esercizio dell’ulteriore azioneaccertatrice, anche ove definito con adesione (Cass. 22/01/2018, n.1542).Anche più recentemente si è ribadito che l'integrazionedell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensidell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, è ammessa solo ove glielementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, tali dovendosiritenere anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possessodi quello che ha emesso l'atto al momento dell'adozione dello stesso,senza che rilevi in senso contrario la circostanza che sia stato effettuatoun primo accertamento parziale, anche ove definito con adesione; taleipotesi non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazionedel "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, essendo oneredell'Amministrazione finanziaria indicare quali siano i nuovi elementi chenon ha potuto esaminare in occasione del precedente accertamento, inquanto in possesso di diverso ufficio fiscale (Cass. 07/08/2025, n. 22825).2.3 A tali principi la CGT-2 si è attenuta, avendo rilevato che «conl’avviso integrativo sono stati accertati nei confronti dei contribuentiulteriori elementi fiscalmente rilevanti rispetto a quelli che formavanol’oggetto del precedente avviso di accertamento; pertanto, la nuovacontestazione non costituisce una inammissibile duplicazione dellaprecedente, ma la integra in alcuni aspetti tali da rivestire quel carattereNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026di novità che giustifica la nuova emissione, a nulla rilevando la circostanzache i presupposti informativi fossero storicamente già esistenti.

Secondocondivisibile giurisprudenza di legittimità, puntualmente citata sia dallaCTP, sia nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, il concetto dinovità va contestualizzato nell’ambito di una generale valutazione dellavicenda, per distinguere ciò che ha originato il primo accertamento e ciòche di contro giustifica il secondo, rivestendo una diversacaratterizzazione.

In proposito, si presenta determinante la circostanzache sono successivamente venute in rilievo fondate perplessità sullaprovvista per alcune operazioni e transazioni che non trovavano capienzacon i redditi dichiarati, tali da far presumere risorse finanziarie sottratteall’imposizione e quindi utili occultati, giustificando così l’intervento di altroufficio finanziario, come avvenuto».In sostanza, i “nuovi elementi” sopravvenuti, giustificativi dell’avvisodi accertamento integrativo, consistevano, come si evince dallo stessoricorso per cassazione, nell’emersione di trasferimenti di denaro dallaEuromarketing s.r.l. in favore dei soci per l’importo complessivo di euro16.985.894,00, che risultava di gran lunga superiore e non compatibilecon il reddito imponibile già accertato induttivamente con il primo attoimpositivo, pari ad euro 5.390.000,00 (cfr. pag. 2 sentenza d’appello),sicché era ragionevole presumere che il valore degli utili realmenteconseguiti dalla società nell’anno 2009 ammontasse a circa euro16.712.565,00.Non si tratta, quindi, della rivalutazione di elementi già noti, bensìdella valutazione di nuovi elementi che l’Ufficio di Latina ha segnalatoall’Ufficio di Roma, come si evince dal controricorso, e che hanno portatoalla determinazione di maggiori imposte a titolo di Ires e Irap al netto diquelle già oggetto del primo avviso di accertamento.2.4 La conclusione cui sono pervenuti i giudici d’appello risultacondivisibile anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a nullaNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026rilevando che i contestati trasferimenti di denaro siano stati eseguiti afavore dei soli Giacomo e [OSCURATO:PERSONA].Invero, con l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio èstato contestato a tutti i contribuenti, in qualità di soci, sia di essersiimpossessati dei redditi evasi e dell’Iva non versata in epoca antecedenteal trasferimento delle loro quote sociali, sia di aver proceduto a svuotare ilpatrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. una volta completata l’operazione dicessione del centro commerciale “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché diaver provveduto, subito dopo, a cedere le rispettive quote per farneperdere le tracce all’Amministrazione finanziaria.Ebbene, il depauperamento del patrimonio della società, attraverso icospicui trasferimenti di denaro costituenti l’elemento di novitàgiustificativo della ripresa impositiva, è imputabile anche a [OSCURATO:PERSONA] qualità di socio, trattandosi di una condotta che, a prescinderedall’effettiva destinazione delle somme oggetto di distrazione, siconcretizza e si esaurisce “a monte” già nella sola attività di svuotamentodelle casse societarie, di cui il predetto contribuente si è resocorresponsabile unitamente agli altri soci.Per quanto attiene, invece, alla contestata condotta di apprensionedei redditi occulti evasi dalla società, la corresponsabilità di MarioStradaioli è ugualmente ravvisabile nella disposizione delle sommesottratte, ossia nel trasferimento di queste ultime sui conti correntibancari di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi comunque di attidispositivi il cui compimento presuppone il previo impossessamento deldenaro sottratto al patrimonio sociale e la cui rilevanza non è influenzatadalle successive modalità di impiego delle somme.Non è, poi, dirimente, al fine di escludere la responsabilità di MarioStradaioli, la circostanza che le somme distratte non siano confluite anchesu eventuali rapporti di conto corrente a lui intestati, sia perché gli utiliextracontabili percepiti dalla società nel 2009 (oltre 16 milioni di euro)Numero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026sono di importo di gran lunga superiore alle somme (pari a circa 11 milionidi euro) versate sui conti bancari dei soci Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] biennio 2009-2010, come emerge dalle tabelle alle pagg. 6 e 7dell’avviso di accertamento impugnato (riportate alle pagg. 5 e 6 delricorso per cassazione), residuando quindi una parte di ricavi occulti dinon accertata destinazione, sia perché questa Corte, proprio in materia dipresunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società dicapitali a ristretta base partecipativa, ha ritenuto che non rilevi, in sensocontrario alla predetta presunzione, la circostanza che i corrispondentiaccrediti non siano transitati sul conto personale dei soci (Cass.09/09/2025, n. 24907).3.

Con il terzo motivo si deduce “sotto altro profilo” la violazione delprincipio di correttezza e di trasparenza dell’agire amministrativo, nonchédel giusto processo (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost).

Si deduce, altresì, laviolazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, degli artt. 1273 e segg. c.c.,nonché dell’art. 8 della legge n. 212/2000.I contribuenti assumono che la società decise di non impugnare ilprimo avviso e di avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n.218/1997, ritenendo, come esposto anche nell’accordo, che il debitoinerente all’anno 2009 fosse stato cristallizzato nell’importo complessivo dieuro 7.365.124,85, che i medesimi contribuenti si accollarono.

E, tuttavia,l’Ufficio, dopo aver acquisito l’acquiescenza della società e l’interventovolontario dei soci, nonché l’incasso dell’acconto e delle cospicue ratesuccessive, ritenne di esigere ulteriori somme in danno della società e,questa volta, anche dei soci, semplicemente valorizzando, in mododiverso, i maggiori ricavi che già aveva accertato.Ciò denota, da un lato, una condotta poco trasparente e corretta daparte dell’Amministrazione, con sostanziale lesione del diritto di difesa emenomazione del principio del giusto processo, e, dall’altro, una violazionedell’art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, in quanto la facoltà di integrazioneNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’accertamento appare in contrasto con la natura transattiva e la finalitàdeflattiva dell’accordo stipulato ai sensi della predetta norma.

Il tutto,peraltro, giungendo ad una soluzione in aperta distonia con quanto erastato già definito nell’ambito del precedente contesto, in termini di accolloda parte dei soci ex art. 8 della legge n. 212/2000 e, quindi, di altruità deldebito e di limite di responsabilità.3.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.3.2 L’inammissibilità discende dal rilievo per cui le doglianze deiricorrenti non sono direttamente indirizzate avverso la sentenza d’appelloimpugnata, ma mirano a contestare la condotta dell’Amministrazionefinanziaria in relazione all’adozione dell’atto impositivo integrativo,dimenticando che il ricorso per cassazione instaura un giudizio avverso lastatuizione di merito e non può avere ad oggetto direttamente il rapportosottostante intercorso tra le parti.3.3 L’infondatezza attiene a quanto già rilevato in ordine al secondomotivo, avendo l’Ufficio fatto applicazione del potere integrativodell’accertamento riconosciutogli dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n.600/1973, che può essere esercitato anche qualora sia stato effettuato unprimo accertamento parziale, anche ove definito con adesione (Cass.07/08/2025, n. 22825).4.

In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro12.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 1887/2023, depositata il 31/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inqualità di ex soci della [OSCURATO:SOCIETA]. cessata nel 2010,impugnavano, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma,l’avviso di accertamento n. TK3035105036/2014, con il quale l’Agenziadelle entrate – ad integrazione, ex art. 43 del d.P.R. n. 600/1973,Numero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’avviso di accertamento n. TK035100110/2012 già notificato aicontribuenti e da questi definito con accordo ex art. 15 d.lgs. n. 218/1997– aveva, in relazione all’anno d’imposta 2009, rideterminato il redditoimponibile della predetta società in euro 16.712.655,00, calcolandomaggiori imposte ai fini Ires (euro 3.133.730,00) e Irap (euro545.752,00).L’impugnato avviso di accertamento era stato notificato aicontribuenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 36,commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 602/1973, sull’assunto che GiacomoStradaioli, in qualità di amministratore (dal 14/04/2009 al 26/02/2010),aveva occultato attività sociali sotto forma di redditi evasi e non avevaversato l’Iva dovuta, e tutti, in qualità di soci, si erano impossessati deiredditi evasi e dell’Iva non versata in epoca antecedente al trasferimento(in data 26/02/2010) delle loro quote sociali, nonché, sempre in qualità disoci, avevano proceduto a svuotare il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]una volta completata l’operazione di cessione del centro commerciale“[OSCURATO:PERSONA]”, e subito dopo ceduto le quote per farneperdere le tracce all’Amministrazione finanziaria.Con il ricorso i contribuenti eccepivano: la carenza di potere e didelega del funzionario firmatario dell’atto impositivo; la radicale assenza dinuovi elementi che giustificassero l’avviso integrativo; l’illegittimità delmetodo di accertamento induttivo; la radicale infondatezza della tesierariale.La CTP rigettava il ricorso.2. I soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo nelle moredel giudizio di primo grado deceduto [OSCURATO:PERSONA], proponevanoappello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale,divenuta Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] (diseguito, CGT-2), rigettava il gravame.Numero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/20263. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e GiacomoStradaioli, affidandosi a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo, articolato, motivo di ricorso si deduce la violazione:a) degli artt. 276 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia; b) degli artt. 2495c.c., 137 e segg. c.p.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973; c) degli artt. 1306 e2495 c.c., nonché dell’art. 36 d.P.R. n. 602/73; d) del principio dicorrettezza e di trasparenza dell’agire amministrativo, nonché del giustoprocesso (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost).La CGT-2, dopo aver esaminato il merito della vicenda, ha omesso dipronunciarsi in ordine alle eccezioni, pur richiamate tra i motivi di appello,di violazione degli artt. 1306 e 2495 c.c., nonché dell’art. 36 d.P.R. n.602/1973, assumendo che le questioni non esaminate erano state ritenutenon rilevanti ai fini della decisione ed inidonee a supportare una diversadecisione, e ciò in quanto le questioni esaminate esaurivano la vicenda.Così facendo la corte di merito ha violato l’art. 276 c.p.c., cheimpone al giudice di decidere gradatamente le questioni pregiudizialiproposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi, ossia solo dopo, il meritodella causa. E ciò a fortiori se si considera che, nella specie, le questionipregiudiziali, inerenti alla legittimazione dei soggetti destinatari dellanotifica e/o della pretesa, nonché ai presupposti del loro coinvolgimento,non potevano ritenersi assorbite dall’esame del merito della vicenda. Sutali questioni, quindi, i giudici d’appello hanno omesso di pronunciarsi.1.1 Il motivo - da inquadrare, in ragione della lamentata omessapronuncia ex art. 112 c.p.c., nel vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. - è infondato.Numero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/20261.2 La CGT-2, dopo aver sostenuto che l’impugnato avviso diaccertamento non costituiva una inammissibile duplicazione di quelloprecedente già definito, ma lo integrava in alcuni aspetti tali da rivestirequel carattere di novità che giustificava l’emissione di un nuovo attoimpositivo, ha sostenuto, nel merito della pretesa erariale, che «sipresenta determinante la circostanza che sono successivamente venute inrilievo fondate perplessità sulla provvista per alcune operazioni etransazioni che non trovavano capienza con i redditi dichiarati, tali da farpresumere risorse finanziarie sottratte all’imposizione e quindi utilioccultati, giustificando così l’intervento di altro ufficio finanziario, comeavvenuto».In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dai contribuenti,inerenti all’insussistenza dei presupposti per far valere la responsabilitàdei soci sia quali successori della società ex art. 2495 c.c. che ai sensidell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, i giudici d’appello hanno sostenuto che«Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta allaSezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art.112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, explurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile - Sezione II, 22marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile - Sezione V 16maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamenteesaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisionee comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso».Con tale motivazione la CGT-2 non ha affatto omesso di pronunciarsisulle predette eccezioni preliminari, ma ha ritenuto che le stesse nonrientrassero nel thema decidendum e che, dunque, non fosse necessarioprocedere al loro esame, in ossequio al principio di corrispondenza tra ilchiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.Numero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026La statuizione della corte di merito risulta condivisibile, in quanto,come emerge dal contenuto sia del ricorso originario dei contribuenti chedi quello d’appello (allegati al ricorso per cassazione), nonché dalledoglianze da questi sollevate come riportate nell’impugnata sentenza, lequestioni inerenti all’asserita violazione degli artt. 1306 e 2495 c.c., 137 esucc. c.p.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973 non sono state sollevate con il ricorsooriginario, bensì, del tutto tardivamente, solo con l’atto d’appello,risultando perciò inammissibili. In tal senso, la CGT-2 le ha ritenute“irrilevanti” ai fini della decisione.In proposito, questa Corte ha reiteratamente sostenuto che, nelprocesso tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non siariconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quellidedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano lamateria del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in unmotivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degliartt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992 (Cass. 03/11/2022, n. 32390; Cass.03/07/2015, n. 13742). In sostanza, il contenzioso tributario ha unoggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'attoimpositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causapetendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto, sicché, nelgiudizio tributario d'appello, è inammissibile la deduzione di un nuovomotivo di illegittimità dell'avviso di accertamento (Cass. 24/07/2018, n.19616; Cass. 24/10/2014, n. 22662; Cass. 03/10/2014, n. 20928; Cass.24/06/2011, n. 13934).Ne consegue che l’omessa pronuncia, di cui si dolgono i ricorrenti,non sussiste, avendo questa Corte sostenuto che l’omissione di pronuncia,allorché abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituiscevizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso percassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, nonNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass.16/07/2021, n. 20363; Cass. 25/09/2018, n. 22784).2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 43 e 36del d.P.R. n. 600/73 per radicale assenza di nuovi elementi, nonché laviolazione del principio di certezza del diritto, del diritto di difesa, delprincipio di trasparenza amministrativa, oltre che la violazione degli artt. 7e 12 della legge n. 212/2000 in tema di tutela dei soggetti sottoposti averifica.La CGT-2 ha erroneamente ritenuto che l’elemento della novità,giustificativo dell’adozione di un nuovo atto impositivo, consistesse nontanto nel rinvenimento di elementi di fatto nuovi, quanto, piuttosto,nell’ammissibilità di un diverso ragionamento induttivo sulla base deglielementi probatori già raccolti in occasione della prima verifica fiscale cheaveva portato all’emissione dell’avviso di accertamento definito ai sensidell’art. 15 d.lgs. n. 218/1997.Invero, nel precedente accertamento, l’Ufficio aveva già rilevatoricavi non dichiarati ammontanti all’importo di euro 21.012.245,00, e talesomma, in quanto addirittura superiore ai maggiori ricavi poi posti a basedel secondo avviso, oggetto di impugnazione, escludeva la novità del fattostorico (ricavi occultati) ed era del tutto compatibile con i trasferimenti didenaro dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dei soci per l’importo dicomplessivi euro 16.985.894,00, rilevata nel secondo accertamento ecostituente la circostanza asseritamente nuova.In altri termini, il presupposto del primo e del secondo intervento direttifica era il medesimo, ossia l’esistenza di ricavi occultati per importicoincidenti e coerenti; solo che nel primo caso si era calcolato il redditoevaso con un criterio e, nel secondo caso, intervenute “perplessità” e nonfatti nuovi, si era ritenuto di operare con altro criterio.In via del tutto subordinata, comunque, nessun elemento nuovo erariscontrabile quanto meno per [OSCURATO:PERSONA], atteso che la verifica suiNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026conti personali dei soci, posta a base dell’accertamento integrativo edassunta essere l’elemento nuovo, atteneva ai soli Giacomo e GiovanniStradaioli, i quali erano stati gli unici a ricevere i trasferimenti di denarosu cui l’accertamento integrativo si fondava, sicché nei confronti di MarioStradaioli non sussistevano neanche i presupposti per l’applicazione degliartt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio dellatendenziale unitarietà dell'avviso di accertamento, desumibile dall'art. 43,terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis),comporta che è ammissibile il frazionamento dell'accertamento «in caso disopravvenuta conoscenza di nuovi elementi», sicché non è consentitoall'Ufficio sostituire un primo atto di accertamento con altro successivosulla base degli stessi elementi di fatto diversamente valutati (Cass.03/06/2015, n. 11421), e la conoscenza dei nuovi elementi deve essereavvenuta in epoca successiva a quella in cui l'accertamento originario èstato notificato (Cass. 20/12/2016, n. 26279).In sostanza, il requisito della novità che giustifica l'accertamentointegrativo, ai sensi dell'art. 43 cit., non ricorre quando si tratti di diversa,o più approfondita, valutazione del materiale probatorio già acquisitodall'Ufficio, in quanto con l'emissione dell'atto di rettifica l'Ufficio consumail suo potere di accertamento in relazione al materiale probatorio a suadisposizione (Cass. 16/03/2020, n. 7293; Cass. 30/10/2018, n. 27565;Cass. 18/10/2018, n. 26191; Cass. 03/04/2013, n. 8029).Si è, però, precisato che i dati conosciuti da un ufficio fiscale, manon ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamentoal momento dell'adozione di esso, costituiscono, ai sensi dell'art. 43 deld.P.R. n. 600/1973, elementi sopravvenuti, che legittimano l'integrazioneo la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediantenotificazione di nuovi avvisi, dovendosi limitare il contenuto preclusivoNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026della norma al solo divieto di fondare il suddetto avviso integrativo sullabase di una mera rivalutazione o di un maggior apprendimento di dati giàoriginariamente in possesso dell'ufficio procedente (Cass. 15/01/2016, n.576; Cass. 12/05/2006, n. 11057), senza che rilevi in senso contrario nél’art. 33 del medesimo decreto, che pone solo un dovere di reciprocacollaborazione tra uffici finanziari e Guardia di finanza, né la circostanzache sia stato effettuato un primo accertamento parziale, in quanto si trattadi uno strumento volto a favorire la sollecita emersione della materiaimponibile, che non preclude, pertanto, l’esercizio dell’ulteriore azioneaccertatrice, anche ove definito con adesione (Cass. 22/01/2018, n.1542).Anche più recentemente si è ribadito che l'integrazionedell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensidell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, è ammessa solo ove glielementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, tali dovendosiritenere anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possessodi quello che ha emesso l'atto al momento dell'adozione dello stesso,senza che rilevi in senso contrario la circostanza che sia stato effettuatoun primo accertamento parziale, anche ove definito con adesione; taleipotesi non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazionedel "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, essendo oneredell'Amministrazione finanziaria indicare quali siano i nuovi elementi chenon ha potuto esaminare in occasione del precedente accertamento, inquanto in possesso di diverso ufficio fiscale (Cass. 07/08/2025, n. 22825).2.3 A tali principi la CGT-2 si è attenuta, avendo rilevato che «conl’avviso integrativo sono stati accertati nei confronti dei contribuentiulteriori elementi fiscalmente rilevanti rispetto a quelli che formavanol’oggetto del precedente avviso di accertamento; pertanto, la nuovacontestazione non costituisce una inammissibile duplicazione dellaprecedente, ma la integra in alcuni aspetti tali da rivestire quel carattereNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026di novità che giustifica la nuova emissione, a nulla rilevando la circostanzache i presupposti informativi fossero storicamente già esistenti. Secondocondivisibile giurisprudenza di legittimità, puntualmente citata sia dallaCTP, sia nelle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, il concetto dinovità va contestualizzato nell’ambito di una generale valutazione dellavicenda, per distinguere ciò che ha originato il primo accertamento e ciòche di contro giustifica il secondo, rivestendo una diversacaratterizzazione. In proposito, si presenta determinante la circostanzache sono successivamente venute in rilievo fondate perplessità sullaprovvista per alcune operazioni e transazioni che non trovavano capienzacon i redditi dichiarati, tali da far presumere risorse finanziarie sottratteall’imposizione e quindi utili occultati, giustificando così l’intervento di altroufficio finanziario, come avvenuto».In sostanza, i “nuovi elementi” sopravvenuti, giustificativi dell’avvisodi accertamento integrativo, consistevano, come si evince dallo stessoricorso per cassazione, nell’emersione di trasferimenti di denaro dallaEuromarketing s.r.l. in favore dei soci per l’importo complessivo di euro16.985.894,00, che risultava di gran lunga superiore e non compatibilecon il reddito imponibile già accertato induttivamente con il primo attoimpositivo, pari ad euro 5.390.000,00 (cfr. pag. 2 sentenza d’appello),sicché era ragionevole presumere che il valore degli utili realmenteconseguiti dalla società nell’anno 2009 ammontasse a circa euro16.712.565,00.Non si tratta, quindi, della rivalutazione di elementi già noti, bensìdella valutazione di nuovi elementi che l’Ufficio di Latina ha segnalatoall’Ufficio di Roma, come si evince dal controricorso, e che hanno portatoalla determinazione di maggiori imposte a titolo di Ires e Irap al netto diquelle già oggetto del primo avviso di accertamento.2.4 La conclusione cui sono pervenuti i giudici d’appello risultacondivisibile anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a nullaNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026rilevando che i contestati trasferimenti di denaro siano stati eseguiti afavore dei soli Giacomo e [OSCURATO:PERSONA].Invero, con l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio èstato contestato a tutti i contribuenti, in qualità di soci, sia di essersiimpossessati dei redditi evasi e dell’Iva non versata in epoca antecedenteal trasferimento delle loro quote sociali, sia di aver proceduto a svuotare ilpatrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. una volta completata l’operazione dicessione del centro commerciale “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché diaver provveduto, subito dopo, a cedere le rispettive quote per farneperdere le tracce all’Amministrazione finanziaria.Ebbene, il depauperamento del patrimonio della società, attraverso icospicui trasferimenti di denaro costituenti l’elemento di novitàgiustificativo della ripresa impositiva, è imputabile anche a [OSCURATO:PERSONA] qualità di socio, trattandosi di una condotta che, a prescinderedall’effettiva destinazione delle somme oggetto di distrazione, siconcretizza e si esaurisce “a monte” già nella sola attività di svuotamentodelle casse societarie, di cui il predetto contribuente si è resocorresponsabile unitamente agli altri soci.Per quanto attiene, invece, alla contestata condotta di apprensionedei redditi occulti evasi dalla società, la corresponsabilità di MarioStradaioli è ugualmente ravvisabile nella disposizione delle sommesottratte, ossia nel trasferimento di queste ultime sui conti correntibancari di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi comunque di attidispositivi il cui compimento presuppone il previo impossessamento deldenaro sottratto al patrimonio sociale e la cui rilevanza non è influenzatadalle successive modalità di impiego delle somme.Non è, poi, dirimente, al fine di escludere la responsabilità di MarioStradaioli, la circostanza che le somme distratte non siano confluite anchesu eventuali rapporti di conto corrente a lui intestati, sia perché gli utiliextracontabili percepiti dalla società nel 2009 (oltre 16 milioni di euro)Numero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026sono di importo di gran lunga superiore alle somme (pari a circa 11 milionidi euro) versate sui conti bancari dei soci Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] biennio 2009-2010, come emerge dalle tabelle alle pagg. 6 e 7dell’avviso di accertamento impugnato (riportate alle pagg. 5 e 6 delricorso per cassazione), residuando quindi una parte di ricavi occulti dinon accertata destinazione, sia perché questa Corte, proprio in materia dipresunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società dicapitali a ristretta base partecipativa, ha ritenuto che non rilevi, in sensocontrario alla predetta presunzione, la circostanza che i corrispondentiaccrediti non siano transitati sul conto personale dei soci (Cass.09/09/2025, n. 24907).3. Con il terzo motivo si deduce “sotto altro profilo” la violazione delprincipio di correttezza e di trasparenza dell’agire amministrativo, nonchédel giusto processo (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost). Si deduce, altresì, laviolazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, degli artt. 1273 e segg. c.c.,nonché dell’art. 8 della legge n. 212/2000.I contribuenti assumono che la società decise di non impugnare ilprimo avviso e di avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n.218/1997, ritenendo, come esposto anche nell’accordo, che il debitoinerente all’anno 2009 fosse stato cristallizzato nell’importo complessivo dieuro 7.365.124,85, che i medesimi contribuenti si accollarono. E, tuttavia,l’Ufficio, dopo aver acquisito l’acquiescenza della società e l’interventovolontario dei soci, nonché l’incasso dell’acconto e delle cospicue ratesuccessive, ritenne di esigere ulteriori somme in danno della società e,questa volta, anche dei soci, semplicemente valorizzando, in mododiverso, i maggiori ricavi che già aveva accertato.Ciò denota, da un lato, una condotta poco trasparente e corretta daparte dell’Amministrazione, con sostanziale lesione del diritto di difesa emenomazione del principio del giusto processo, e, dall’altro, una violazionedell’art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, in quanto la facoltà di integrazioneNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’accertamento appare in contrasto con la natura transattiva e la finalitàdeflattiva dell’accordo stipulato ai sensi della predetta norma. Il tutto,peraltro, giungendo ad una soluzione in aperta distonia con quanto erastato già definito nell’ambito del precedente contesto, in termini di accolloda parte dei soci ex art. 8 della legge n. 212/2000 e, quindi, di altruità deldebito e di limite di responsabilità.3.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.3.2 L’inammissibilità discende dal rilievo per cui le doglianze deiricorrenti non sono direttamente indirizzate avverso la sentenza d’appelloimpugnata, ma mirano a contestare la condotta dell’Amministrazionefinanziaria in relazione all’adozione dell’atto impositivo integrativo,dimenticando che il ricorso per cassazione instaura un giudizio avverso lastatuizione di merito e non può avere ad oggetto direttamente il rapportosottostante intercorso tra le parti.3.3 L’infondatezza attiene a quanto già rilevato in ordine al secondomotivo, avendo l’Ufficio fatto applicazione del potere integrativodell’accertamento riconosciutogli dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n.600/1973, che può essere esercitato anche qualora sia stato effettuato unprimo accertamento parziale, anche ove definito con adesione (Cass.07/08/2025, n. 22825).4. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condannadei ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 19785/2023Numero sezionale 4340/2026Numero di raccolta generale 17565/2026Data pubblicazione 03/06/2026rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro12.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro