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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 26585/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15818-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domicili ata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata presso l 'avvocato [OSCURATO:PERSONA]dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 73/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il10/02/2021; Ric. 2021 n. 15818 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.citò in giudiz io la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo di aver stipulato il 6.6.08 un contratto di finanziamento per euro 200.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili, come da piano di ammortamento allegato.

Secondo l’attrice, era stato superato il tasso-soglia cui sarebbe conseguita la gratuità del mutuo, chiedendo pertanto la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo d’interessi, per la somma di euro 40.749,50 avendo la stessa diritto alla sola restituzione della sorta capitale. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già banca di [OSCURATO:PERSONA], eccepì l’infondatezza della domanda e spiegò riconvenzionale volta al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso del mutuo, con gli interessi pattuiti.

Il Tribunale respinse la domanda , osservando, anzitutto, che ai fini della verifica del mancato superamento del tasso-soglia dell’usura non era corretto sommare i tassi d’interesse corrispettivi e moratori; per gli interessi moratori era da applicare la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d’Italia, sicché alla data di stipula del mutuo tale tasso non superava la soglia del 13,41%; ciò posto, l’adito Tribunale di Cagliari accolse la domanda riconvenzionale della banca, atte so che la stessa aveva dimostrato documentalmente il proprio credito, non contestato dall’attrice.

Con sentenza del 10.2.21, la Corte territoriale cagliaritana ha rigettato il gravame della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., osservando che: il ctu Ric. 2021 n. 15818 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -3- aveva accertatoche la perizia di parte attrice non era corretta perché generica, non indicando i criteri dell’indicato tasso di mora, concludendo che il tasso di mora pattuito nel contratto di finanziamento non fosse superiore al tasso-soglia usurario; le contestazioni alla ctu non erano fondate. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ricorre in cassazione con unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 24, 41, 47 Cost., 2697 cc, 99 cpc, 1418, 1419, 1325, 13 46, 1 421, c . c . , per non aver la Corte d’appello rilevato la nullità della clausola inerente agli interessi del contratto di finanziamento, avendo il ctu calcolato il TAEG per l’8,209% a fronte dell’indicatore sintetico dei costi pari al 6,514%, trovando in tal caso applicazione l’art. 117 TUB.Pertanto, il ricorrente lamenta che il tasso degli interessi applicato dalla banca sia stato superiore all’ISC.

L’unico motivo èinammissibile poiché fondato su doglianza a quanto consta differente da quella oggetto delle critiche formulate in appello, afferenti al superamento del tasso-soglia usurario dovuto agli interessi moratori, mentre la censurain esame concerne l’ omesso rilievo di una asserita nullità della clausola contrattuale per superamento dell’ISC.

Giova in proposito anzitutto rilevare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Ric. 2021 n. 15818 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -4- cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., n. 32804/19; n. 28480/05): nel caso in esame la questione del rapporto tra il tasso applicato e l’ISC non risulta affrontato nella sentenza impugnata, né dal ricorso si comprende se e quando la questione fosse stata prospettata in tali termini al giudice d’appello.

D’altronde, neppure può prospettarsi in questa sede un vizio derivante dall’avere il giudice di appello omesso di rilevare una asserita nullità rilevabile officiosamente, avuto riguardo al principio secondo il qualeil potere del giudice di rilevare in viaofficiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (Cass., n. 11106/21; n. 36353/21): nel caso in esame la società ricorrente ha posto a sostegno del ricorsoper cassazione una causa di nullità del tutto differente da quella oggetto della domanda introduttiva, non riguardante un elemento costitutivo del contratto di conto corrente bancario, bensì un fatto nuovo e diverso, ossia l’esorbitanza dell’interesse complessivamente praticato rispetto al cd.

«indicatore sintetico dei costi».

Pertanto, la causa di nullità invocata dal ricorrente per la prima volta nel ricorso per cassazione attiene ad un fatto costitutivo del tutto diverso da quello inerente alla domanda iniziale, che non risulta aver costituito oggetto di contraddittorio nelle fasi di merito, per quanto emerge dalla sentenza impugnata.Ciò esime dall’osservare che l’ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente Ric. 2021 n. 15818 sez.

M1 -ud. 15-06-2022 -5- della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla, peraltro, alcuna sanzione di nullità.

Lespese seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3200,00 di cui 200,00 per esborsi,oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15818-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domicili ata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata presso l 'avvocato [OSCURATO:PERSONA]dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 73/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il10/02/2021; Ric. 2021 n. 15818 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.citò in giudiz io la Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo di aver stipulato il 6.6.08 un contratto di finanziamento per euro 200.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili, come da piano di ammortamento allegato. Secondo l’attrice, era stato superato il tasso-soglia cui sarebbe conseguita la gratuità del mutuo, chiedendo pertanto la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo d’interessi, per la somma di euro 40.749,50 avendo la stessa diritto alla sola restituzione della sorta capitale. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già banca di [OSCURATO:PERSONA], eccepì l’infondatezza della domanda e spiegò riconvenzionale volta al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso del mutuo, con gli interessi pattuiti. Il Tribunale respinse la domanda , osservando, anzitutto, che ai fini della verifica del mancato superamento del tasso-soglia dell’usura non era corretto sommare i tassi d’interesse corrispettivi e moratori; per gli interessi moratori era da applicare la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d’Italia, sicché alla data di stipula del mutuo tale tasso non superava la soglia del 13,41%; ciò posto, l’adito Tribunale di Cagliari accolse la domanda riconvenzionale della banca, atte so che la stessa aveva dimostrato documentalmente il proprio credito, non contestato dall’attrice. Con sentenza del 10.2.21, la Corte territoriale cagliaritana ha rigettato il gravame della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., osservando che: il ctu Ric. 2021 n. 15818 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -3- aveva accertatoche la perizia di parte attrice non era corretta perché generica, non indicando i criteri dell’indicato tasso di mora, concludendo che il tasso di mora pattuito nel contratto di finanziamento non fosse superiore al tasso-soglia usurario; le contestazioni alla ctu non erano fondate. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ricorre in cassazione con unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 24, 41, 47 Cost., 2697 cc, 99 cpc, 1418, 1419, 1325, 13 46, 1 421, c . c . , per non aver la Corte d’appello rilevato la nullità della clausola inerente agli interessi del contratto di finanziamento, avendo il ctu calcolato il TAEG per l’8,209% a fronte dell’indicatore sintetico dei costi pari al 6,514%, trovando in tal caso applicazione l’art. 117 TUB.Pertanto, il ricorrente lamenta che il tasso degli interessi applicato dalla banca sia stato superiore all’ISC. L’unico motivo èinammissibile poiché fondato su doglianza a quanto consta differente da quella oggetto delle critiche formulate in appello, afferenti al superamento del tasso-soglia usurario dovuto agli interessi moratori, mentre la censurain esame concerne l’ omesso rilievo di una asserita nullità della clausola contrattuale per superamento dell’ISC. Giova in proposito anzitutto rilevare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Ric. 2021 n. 15818 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -4- cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., n. 32804/19; n. 28480/05): nel caso in esame la questione del rapporto tra il tasso applicato e l’ISC non risulta affrontato nella sentenza impugnata, né dal ricorso si comprende se e quando la questione fosse stata prospettata in tali termini al giudice d’appello. D’altronde, neppure può prospettarsi in questa sede un vizio derivante dall’avere il giudice di appello omesso di rilevare una asserita nullità rilevabile officiosamente, avuto riguardo al principio secondo il qualeil potere del giudice di rilevare in viaofficiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va contemperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio (Cass., n. 11106/21; n. 36353/21): nel caso in esame la società ricorrente ha posto a sostegno del ricorsoper cassazione una causa di nullità del tutto differente da quella oggetto della domanda introduttiva, non riguardante un elemento costitutivo del contratto di conto corrente bancario, bensì un fatto nuovo e diverso, ossia l’esorbitanza dell’interesse complessivamente praticato rispetto al cd. «indicatore sintetico dei costi». Pertanto, la causa di nullità invocata dal ricorrente per la prima volta nel ricorso per cassazione attiene ad un fatto costitutivo del tutto diverso da quello inerente alla domanda iniziale, che non risulta aver costituito oggetto di contraddittorio nelle fasi di merito, per quanto emerge dalla sentenza impugnata.Ciò esime dall’osservare che l’ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente Ric. 2021 n. 15818 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -5- della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla, peraltro, alcuna sanzione di nullità. Lespese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 3200,00 di cui 200,00 per esborsi,oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
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