CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04472/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che le lamentele avanzate, rispettivamente nell'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del primo ricorrente e nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del secondo, risultano indeducibili perché fondate su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, i ricorrenti, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, hanno, in realtà, lamentato una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio; che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione, alla quale, pertanto, è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 11984 del 27/04/2022, D'Alteri°, Rv. 283439, non mass. sul punto); che la Corte territoriale si è confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizio denunciato, dovendosi sottolineare, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi; ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente conful:ate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46.261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, ,41ampi, Rv. 281811, non mass. sul punto); rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta l'eccessività della pena e la mancata applicazione della circostanza attenuante comune ex art. 62, primo comma n.6, cod. pen. oppure delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice d'appello è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, anche per relationem rispetto alla sentenza di primo grado; che la difesa, nella sostanza, ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena e alla diminuzione massima per il riconoscimento delle circostanze attenuanti, mentre il primo giudice, con motivazione condivisa dalla Corte territoriale, ha l'issato la pena base, ha fatto buon governo dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., evidenziandone nel caso de quo alcuni negativi, quali l'ingente quantità, la tipologia e il valore economico dei beni oggetto del delitto, la condotta tenuta dall'imputato, fortemente dilatoria e sintomatica di mancata resipiscenza; considerato che si deve ritenere che i giudici di merito abbiano correttamente applicato i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) - e che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,