Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 30170/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA ,sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con ordinanza del 26/2/2024 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile - per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata il 20/6/2023 dal Tribunale di Como.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, evidenziando che il difensore era stato investito di nomina fiduciaria già in primo grado, con espresso conferimento di potere di impugnare in appello, non potendo, pertanto, trovare applicazione la norma richiamata.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile.

4. L'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dal d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Questa norma, applicabile al giudizio in esame, trova la propria ratio, per un verso, nella necessità di riscontrare un'effettiva ed attuale volontà di impugnazione in capo all'imputato assente, e, per altro verso, di fornire alla cancelleria del giudice ad quem un riferimento certo ed attuale con riguardo al luogo presso cui notificare il decreto di citazione a giudizio; questi incombenti potrebbero richiedere tempo al difensore, e per questo l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - introdotto con la medesima "riforma Cartabia" - ha previsto che i termini di cui alla stessa norma sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.

Tali ragioni - insieme al chiaro tenore letterale - impediscono, pertanto, di ritenere sufficiente il potere impugnatorio contenuto in una nomina fiduciaria conferita in primo grado.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle - spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ,sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con ordinanza del 26/2/2024 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile - per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciata il 20/6/2023 dal Tribunale di Como. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, evidenziando che il difensore era stato investito di nomina fiduciaria già in primo grado, con espresso conferimento di potere di impugnare in appello, non potendo, pertanto, trovare applicazione la norma richiamata. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 4. L'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Questa norma, applicabile al giudizio in esame, trova la propria ratio, per un verso, nella necessità di riscontrare un'effettiva ed attuale volontà di impugnazione in capo all'imputato assente, e, per altro verso, di fornire alla cancelleria del giudice ad quem un riferimento certo ed attuale con riguardo al luogo presso cui notificare il decreto di citazione a giudizio; questi incombenti potrebbero richiedere tempo al difensore, e per questo l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - introdotto con la medesima "riforma Cartabia" - ha previsto che i termini di cui alla stessa norma sono aumentati di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Tali ragioni - insieme al chiaro tenore letterale - impediscono, pertanto, di ritenere sufficiente il potere impugnatorio contenuto in una nomina fiduciaria conferita in primo grado. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle - spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 30170/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris