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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22470/2026

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nte protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar, inRoma, [OSCURATO:PERSONA], via Postumia n. 7-ricorrente-CONTROAgenzia delle Entrate–[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo diimprese tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora, Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA],succeduta ex art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 225/2016), [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via ErmannoWolf Ferrari n. 76-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 2833/7/2020 depositata il 12/6/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/20261.

Con sentenza n. 2833/7/2020, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto dalla Tiro a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 3252/30/2018, con cui la CommissioneTributaria Provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso proposto dallacontribuente avverso l’avviso di accertamento n. 26957/2016, perl’importo di 377.038,00 euro, richiestole dal raggruppamento temporaneodi imprese tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA].,in qualità di concessionario per la gestione e la riscossione della TARSUper conto del Comune di Pozzuoli (NA), a titolo di TARSU, addizionali esanzioni per gli anni di imposta 2010/2012, in relazione ad un immobilesito nel medesimo Comune alla località Licola-Montenuovo.Nel corso del giudizio di appello proposto dalla contribuente neiconfronti del raggruppamento temporaneo di imprese tra [OSCURATO:SOCIETA] SudS.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di ordinanzainterlocutoria della [OSCURATO:PERSONA], si costituival’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], subentrata medio tempore adEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria del predetto raggruppamento.Quanto al primo motivo di appello, con cui si deduceva laillegittimità/nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla richiestadi disapplicazione del regolamento comunale TARSU (approvato condelibera del Consiglio Comunale n. 13/1997) per mancanza di una prorogalegale del termine di applicabilità della TARSU oltre l’anno 2009 e perl’illegittimità delle tariffe deliberate al netto (e non al lordo) del gettitodell’addizionale ex ECA e MECA, la [OSCURATO:PERSONA] che la TARSU era rimasta in vigore, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 238, comma 11, e 264, comma 1, lett. i), del d.lgs. n.152/2006 (c.d.

“codice ambientale”), in virtù del quale era stata introdottala TIA/2 ed era stato abrogato il c.d.

“decreto Ronchi”, che aveva a suavolta abolito la TARSU, con conseguente reviviscenza di quest’ultima eNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026possibilità per i Comuni, in attesa del provvedimento di attuazione dellatariffa senza il quale il codice ambientale non poteva esplicare i suoieffetti, di continuare ad applicare la TARSU ed i relativi regolamenti giàvigenti (ciò sino all’entrata in vigore del TARES, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtùdell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 23/2011).

La Corte regionale rilevavaaltresì che non poteva ritenersi provato che le tariffe fossero state fissatein misura superiore al costo totale del servizio di gestione dei rifiuti soloperché determinate al netto e non al lordo dell’addizionale ex ECA.

Quantoal secondo motivo di appello, con cui si deduceva l’illegittimità dellasentenza impugnata per non aver riconosciuto l’illegittimità dell’avviso diaccertamento per difetto di legittimazione attiva del raggruppamentotemporaneo di imprese stipulante la convenzione per la riscossione, laCommissione Tributaria Regionale affermava l’ininfluenza della mancataiscrizione all’apposito albo di cui al d.m. n. 289/2000 di una delle imprese(la [OSCURATO:SOCIETA].) facenti parte del raggruppamento, ove a detta impresafossero stati affidati, come nel caso di specie, compiti e servizi meramentecomplementari, essendo sufficiente che l’attività principale diaccertamento e di riscossione venisse svolta da una delle imprese iscritte.Quanto al terzo motivo di appello, con cui si deduceva l’illegittimità dellasentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di difetto dilegittimazione del sottoscrittore dell’avviso (legale rappresentante dellaGe.[OSCURATO:SOCIETA].) e di sottoscrizione dell’atto, la CommissioneTributaria Regionale evidenziava che il legale rappresentante dellaGe.[OSCURATO:SOCIETA]. (deputata a svolgere anche gli accertamenti) eradelegato, in virtù di procura notarile, da [OSCURATO:SOCIETA]., capofila delraggruppamento temporaneo di imprese, legittimata a siffatta delega,senza che ciò integrasse violazione alcuna degli artt. 71 e 74 del d.lgs. n.507/1993.

Quanto al quarto motivo di appello, con cui si deduceva lanullità/illegittimità della sentenza impugnata per non aver rilevato laviolazione da parte del raggruppamento degli artt. 73 e ss. del d.lgs. n.Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026507/1993 e 97 Cost., nonché la violazione dell’art. 2697 c.c., la Corteregionale affermava che il citato art. 73 non pone alcun obbligo in capoall’ente impositore, ma gli attribuisce solo facoltà, e che l’atto impositivo,ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, devenecessariamente riportare solo la tariffa applicata e la relativa delibera,con la conseguenza che non è nemmeno necessario indicare i datinumerici fondamentali per il calcolo del tributo.

Quanto al quinto motivod’appello, con cui si deduceva l’illegittimità della sentenza per non averriconosciuto l’illegittimità delle maggiori superfici accertate e del quantumdella pretesa, in violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 70 deld.lgs. n. 507/1993, la [OSCURATO:PERSONA] osservava che“dall’avviso di accertamento e dal quadro riepilogativo riportato, nonchédalla scheda di censimento prodotta e controfirmata dall’appellante, risultala differenza di superficie accertata rispetto a quella dichiarata, mentrenon risulta in alcun modo dimostrata l’affermazione della ricorrenterelativa ad un presunto errore di calcolo nel computo della stessa.”.Aggiungeva, inoltre, che non sussisteva alcun elemento istruttoriocomprovante la “minore consistenza della superficie complessiva dell’areapotenzialmente attratta dal tributo disponibile” e che l’estensione di 6.999mq. non risultava specificamente contestata, “tanto che la contestazioneeffettiva attiene alla diversa questione della sottoponibilità dell’interaconsistenza dell’area al tributo”, evidenziando, infine, l’assenza diriscontro probatorio della dedotta stagionalità dell’attività.

Quanto al sestomotivo di appello, con cui si deduceva l’illegittimità della sentenza per nonaver applicato il principio della continuazione di cui all’art. 12, comma 5,del d.lgs. n. 472/1997, la [OSCURATO:PERSONA] affermaval’insussistenza, nel caso di specie, della ipotesi di cui al comma 1, perchéla violazione di infedele denuncia “non concorre con altre ipotesi dicondotte sanzionate in materia di Tarsu” e dell’ipotesi di cui al comma 2del citato art. 12, “difettando la carenza di progressione nella violazioneNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026commessa”.

Quanto al settimo motivo di appello, con cui si deduceva lanullità/illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per mancanzaassoluta di motivazione, in particolare per mancanza di “qualunquespecificazione delle rilevazioni sul territorio e delle risultanze catastali”,non potendo essere utilizzata la “scheda di censimento” compilata daifunzionari del raggruppamento temporaneo di imprese il 2/11/2015,poiché relativa ad un periodo successivo, la Commissione TributariaRegionale rilevava che dette censure erano assorbite dalle considerazioniin precedenza svolte con riferimento all’obbligo motivazionale dell’avvisodi accertamento alla stregua del costante orientamento della SupremaCorte.2.

Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione la Tiro a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].3.

L’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], successore a titolo universaledelle società del “gruppo [OSCURATO:SOCIETA]”, tra cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualitàdi mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:SOCIETA]. eOttogas S.r.l., resisteva con controricorso.4.

La Procura Generale presso questa Corte, in persona del SostitutoProcuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria,con cui chiedeva il rigetto di tutti i motivi di ricorso, eccezion fatta perl’undicesimo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), del d.lgs.n. 156/2015, nonché degli artt. 52 e 53, del d.lgs. n. 446/1997, comemodificato dall’art. 1, comma 224, della legge n. 244/2007 e del d.m.289/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c..

La ricorrenteribadisce il difetto di legittimazione attiva del raggruppamento temporaneoNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026di imprese (in origine) tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), [OSCURATO:SOCIETA]., non essendoquest’ultima – e tantomeno il raggruppamento – compresa tra i soggettiabilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento eriscossione di cui all’art. 11, comma 5-quater, del d.l. n. 195/2009 e,pertanto, tra i soggetti iscritti all’albo di cui agli artt. 52 e 53 del d.lgs. n.446/1997 e del d.m. 289/2000.

Evidenzia che il raggruppamento “èrisultato aggiudicatario (unitario) della funzione di accertamento e diriscossione della TARSU negli anni accertati (2010-2011 e 2012), per cuisarebbe irrilevante la suddivisione tra le tre società delle attività principalie complementari, valorizzata dal giudice del gravame.Il motivo è infondato.Va, preliminarmente, rilevato che il raggruppamento temporaneo diimprese (disciplinato prima dal d.lgs. n. 163/2006, poi, negli stessisostanziali termini, dal d.lgs. n. 50/2016 e, da ultimo, dal d.lgs. n.36/2023) si distingue in due tipologie, orizzontale (quando tutte leimprese riunite eseguono la medesima prestazione) e verticale (quando lamandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono leprestazioni secondarie), essendo, inoltre, consentito anche ilraggruppamento c.d. misto, che è un raggruppamento verticale in cuil'esecuzione delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) vieneassunta da sub-associazioni di tipo orizzontale.Questa Corte ha avuto modo di chiarire che le qualifiche tecniche dicarattere soggettivo necessarie all’espletamento del servizio in vista delquale è stato costituito il raggruppamento devono essere possedute daciascuna delle imprese associate, a meno che non risulti che dettequalifiche siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte delleprestazioni eseguibili da alcune soltanto di esse, precisando che dettorequisito deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgereprestazioni tra loro fungibili (v.

Cass., n. 35338/2022, richiamata daNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026Cass., n. 16261/2023, richiamate da Cass., n. 31391/2024; Cass., n.15518/2025; Cass., n. 15897/2025).È stato più volte, pertanto, affermato il principio di diritto per il quale,la regola secondo cui, nell’ipotesi di affidamento del servizio diaccertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad unraggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivodell’iscrizione nell’apposito albo ministeriale di cui all’art. 53 del d.lgs. n.446/1997, deve essere posseduto dalle imprese associate, va riferito soloa quelle chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili e, dunque,nell’ipotesi di raggruppamento di tipo misto, la predetta qualificasoggettiva deve essere rispettata solo da quelle società associate chesvolgono quelle attività principali concernenti l’accertamento e lariscossione dei tributi per le quali detto requisito formale è previsto, manon anche per quelle che svolgono attività secondarie di mero supportoalla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto difungibilità, apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass., n.31391/2024, richiamata da Cass., n. 15518/2025; Cass., n. 15897/2025,concernenti analoghe controversie in cui è intimato il medesimoraggruppamento).La superfluità dell’iscrizione all’albo ministeriale di imprese associateper l’esclusivo svolgimento di attività secondarie o accessorie rispetto allenella disciplina del diritto unionale.

“Difatti, in base alle direttive n.2014/23/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 26 febbraio 2014(sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) e n. 2014/24/UE delParlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sugli appaltipubblici), di cui il c.d.

“codice dei contratti pubblici” costituisce attuazionenel diritto interno, quelle forme di partecipazione aggregata, caratterizzatedal «raggruppamento» di persone fisiche, persone giuridiche o entipubblici, «compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, cheNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura diprodotti o la prestazione di servizi», che il diritto unionale riconduce allasoggettività di un unico «operatore economico» ex artt. 5, n. 2, dellacitata direttiva 2014/23/UE e 2, par. 1, n. 10, della citata direttiva n.2014/24/UE, non escludono affatto, quand’anche sia effettivamenteriscontrabile una permanente alterità soggettiva tra gli enti a vario titolocoinvolti nell’affidamento e nell’esecuzione del servizio pubblico, lapossibilità che un soggetto faccia valere i requisiti, in materia tanto dicapacità economica e finanziaria, quanto di capacità tecniche eprofessionali (requisiti di selezione di cui agli artt. 36, par. 1, 2 e 3, dellacitata direttiva n. 2014/23/UE e 58, par. 1, lett. a), b) e c), della citatadirettiva n. 2014/24/UE), propri di altro soggetto, con il quale si correliappunto nell’ambito di un affidamento unitario e coordinato…. la disciplinaunionale consente che il raggruppamento temporaneo, come unico«operatore economico», ai fini della partecipazione alla procedura diaggiudicazione, possa beneficiare delle capacità riferibili alle singoleimprese associate e che ciascuna delle imprese associate possa usufruiredelle capacità riferibili alle altre nell’ambito unitario del raggruppamentotemporaneo nei rapporti esterni con l’amministrazione aggiudicatrice.

Intal modo, si realizza un fenomeno di reciproca e vicendevole “osmosi” trale singole imprese associate, da un lato, e tra queste e il raggruppamentotemporaneo nel suo complesso, dall’altro lato, in modo che le capacitàdell’una siano paritariamente condivise con le altre e sianocumulativamente imputate al raggruppamento temporaneo nella relazionecorrente con l’amministrazione aggiudicatrice, fermi restando i poteri diverifica e di adeguamento che sono riservati a quest’ultima dall’art. 63della citata direttiva n. 2014/24/UE.

Né tale peculiarità è esclusadall’istituzione di «elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o diprestatori di servizi riconosciuti» … Per cui, ciò che rileva in tale contesto èil legame associativo, con reciproca vincolatività, tra le imprese munite eNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026le imprese sprovviste del titolo abilitativo all’esercizio dell’attivitàqualificata, che viene in tal modo a concentrarsi – ai soli fini dellapartecipazione alla procedura selettiva - in capo al raggruppamentotemporaneo nella veste di unico «operatore economico» «che offra sulmercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti ola prestazione di servizi»” (Cass., n. 15518/2025).Solo in forza del d.m. n. 101/2022, sulla base dell’art. 1, comma 805,della legge n. 160/2019, è stata prevista, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA],l’iscrizione in apposita sezione separata dell’albo ministeriale dei soggettiche svolgono esclusivamente funzioni ed attività di supportopropedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli entilocali.Nel caso in esame, quindi, non può attribuirsi alcun rilievo, comecorrettamente ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], allamancata iscrizione all’apposito albo ministeriale della [OSCURATO:SOCIETA]., postoche la stessa svolgeva, secondo quanto affermato dalla sentenzaimpugnata ed invero non specificamente contestato dalla ricorrente,“compiti e servizi meramente complementari”.

La censura svolta dallaricorrente, secondo cui “RTI è risultato aggiudicatario (unitario) dellafunzione di accertamento e di riscossione della TARSU”, non solo non ècongruente con il suddetto accertamento fattuale effettuato dal giudice dimerito in ordine ai servizi (complementari) in concreto svolti dalla OttogasS.r.l., che depone per un raggruppamento di natura verticale o mista, maappare non autosufficiente laddove la ricorrente non riporta il disciplinaredi gara o le condizioni contrattuali comprovanti che tutte le società fosseroinvece chiamate a svolgere analoghi compiti e non fosse consentitol’esercizio differenziato delle varie attività necessarie all’espletamento delservizio o che fosse richiesto per tutte l’iscrizione all’albo ministeriale.Peraltro, una recente pronuncia relativa ad una fattispecie simile a quellaper cui è causa (impugnazione di un avviso di accertamento per la TARSUNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026relativa agli anni di imposta 2011-2012) dà espressamente atto che, in uncaso analogo, “il giudice di legittimità aveva rilevato che l’attività diaccertamento era stata affidata in concessione dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” alpredetto raggruppamento ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, all’esito di precedente bando di gara, il cui disciplinare (art.5) non prevedeva l’iscrizione all’apposito albo previsto dall’art. 53 deld.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dal d.m. 11 settembre 2000, n. 289,per il raggruppamento, ma solo per le imprese associate destinate asvolgere le c.d. attività principali (come individuate nell’art. 2 delmedesimo disciplinare), essendo, invece, previsto per le consorziatedestinate a svolgere le c.d. attività secondarie (pure individuate dallacitata disposizione del disciplinare) la sola iscrizione nella Camera diCommercio…”.Inoltre, in ragione della natura giuridica del raggruppamentotemporaneo di imprese, il quale non dà luogo ad un'entità giuridica nuova,dotata di una propria soggettività giuridica, non era evidentementeprospettabile alcuna iscrizione del raggruppamento nel suddetto albo (v.Cass., n. 15518/2025; Cass., n. 15897/2025).2.

Con il secondo motivo, si deducono “Illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/92,come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. n. 156/2015,art. 1, comma 8, DL 193/2016, nonché art. 83 e 182 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 – Nullità della sentenza per omessa pronunciadel giudice di appello su questioni sollevate nei gradi di merito inviolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”.Nello specifico, la ricorrente rappresenta di aver eccepito nel corso delgiudizio di appello, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “il difetto di difesa tecnica diRTI mediante avv. del libero foro (avv. [OSCURATO:PERSONA], con la suacostituzione, in appello (9.11.2018), in violazione dell’art. 11, comma 2del d.lgs. 546/1992 ed art. 1, comma 8, DL 193/2016”, con conseguenteNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026difetto di legittimazione ad causam e ad processum di AE [OSCURATO:SOCIETA]”,per “illegittimità/nullità della procura in atti conferita ad un avvocato dellibero foro” e che, pertanto, con ordinanza n. 2894/2019, la CommissioneTributaria Regionale aveva assegnato “il termine di 30 giorni dallacomunicazione dell’ordinanza per costituirsi direttamente ex art. 182,comma 2, c.p.c.”.

In ottemperanza a tale ordinanza, l’Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:SOCIETA] aveva depositato il 15/7/2019 “un atto di controdeduzioni con nomina di difensore , nella qualità di EntePubblico Economico subentrante… quale successore a titolo universale diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA] a seguito di fusione per incorporazionedelle società [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] SudSpa, quest’ultima mandataria del Raggruppamento temporaneo d’imprese(di seguito RTI) convenuto nel presente giudizio e composto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ”, indicando di essere rappresentata edifesa nel presente giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], (CF),giusta procura del Notaio in Roma…del 5 luglio 2017 ed allegando,però, all’atto una diversa procura speciale, registrata in Roma il26/6/2018, “con la quale, a far data dal 1° luglio 2019 era stataconferita procura speciale ad una serie di Responsabili delle struttureorganizzative “, tra cui [OSCURATO:PERSONA], in qualità di [OSCURATO:PERSONA]Atti introduttivi del Giudizio .

In tali“controdeduzioni”, l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] si era riportata alprecedente scritto difensivo, insistendo sulla legittimità della precedentecostituzione in giudizio mediante un avvocato del libero foro.

Pertanto, lacontribuente aveva depositato memorie illustrative per eccepirel’inammissibilità della costituzione “diretta” dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] del 15/7/2019, a mezzo del proprio dirigente dott.

AntonioCristofaro: “a) per mancanza del requisito soggettivo di iscrizione all’albodi cui al DM 289/2000 (…) di RTI ed [OSCURATO:SOCIETA]”; b) per non poter, quindi,l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:SOCIETA]” stare in giudizio quale “capogruppo” diNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026RTI al posto di [OSCURATO:SOCIETA] servizi di riscossione, già [OSCURATO:SOCIETA] sud spa-mandataria-capofila ab origine di RTI- cui è subentrata , in virtù dell’art.1, comma 1, DL 22 ottobre 2016, n. 193 conv. nella Legge 1 dicembre2016, n. 225…”; c) per il difetto di difesa tecnica di RTI in appello, inviolazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. 54/92 ed art. 1, comma 8, DL193/2016 che avrebbe dovuto portare il Giudice di appello a dichiarare lanullità del mandato ed il difetto di ius postulandi del difensore e nonprocedere alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c….d) per il fatto che laprocura agli atti depositata da AE [OSCURATO:SOCIETA] unitamente allecontrodeduzioni con nomina di difensore …è quella con cui il Dott.[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Presidente dell’AE [OSCURATO:SOCIETA], haconferito – dal 1° luglio 2019 – procura speciale per il contenzioso…ad unaserie di Responsabili delle strutture organizzative di più regioniitaliane”, indicando, quale procuratore per la regione Campania, il dott.[OSCURATO:PERSONA] “per i soli Atti introduttivi del giudizio - e non quindi,per gli atti successivi del giudizio, ovvero quelli riferiti al II grado…per iquali la procura speciale risulta, infatti, conferita ad altro Responsabile distruttura organizzativa…”, con conseguente difetto di ius postulandi deldott. [OSCURATO:PERSONA] in grado d’appello.Lamenta la ricorrente che, sulle suddette eccezioni, il giudice delgravame non si era pronunciato e che, in ogni caso, non poteva ritenersiavvenuta la regolarizzazione della costituzione ex art. 182 c.p.c. esuperato il difetto di conferimento della procura per il grado di appello aldifensore costituitosi con le suddette “controdeduzioni”.3.

Con il terzo motivo, si lamenta l’“Illegittimità della sentenza perviolazione dell’art. 182 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.- Motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.”, per aver la [OSCURATO:PERSONA] ordinato laregolarizzazione della costituzione del raggruppamento temporaneo diimprese, mentre avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione delNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026raggruppamento “ad agire nella nuova composizione determinatasi ingrado di appello per il subentro di AE [OSCURATO:SOCIETA] (ente pubblico) nelraggruppamento d’imprese aggiudicatario della gara pubblica in cui lamandataria capofila era [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA]” edavrebbe dovuto prendere atto dell’estinzione del raggruppamento, “perchéil venir meno di EQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] SPA ha dato luogo allaviolazione del principio di immodificabilità dei raggruppamenti temporaneid’imprese (su cui la CTR non ha pronunciato) e perché era venuta amancare la società per azioni che in seno al raggruppamento svolgeva ilruolo di capofila ed avrebbe, quindi, dovuto rilevare la mancanza dilegitimatio ad causam e la legitimatio ad processum del RTI nella suacomposizione…”.Il secondo motivo ed il terzo motivo – da trattarsi congiuntamente inquanto involgenti questioni, connesse, per lo più di natura procedurale –sono infondati.Va, preliminarmente, rilevata l’insussistenza del vizio di omessapronuncia con riferimento alle questioni di rito spiegate, trattandosi divizio configurabile, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,solo con riferimento a questioni di merito (v., tra le tante, Cass., n.26913/2024; Cass., n. 41362/2021; Cass., n. 27804/2020).In ogni caso, le censure vanno disattese anche sotto il profilo dellalamentata violazione di legge.Ribadita l’ininfluenza, per le ragioni illustrate nella trattazione delprimo motivo, della mancata iscrizione all’albo ministeriale della OttogasS.r.l. e del raggruppamento temporaneo di imprese (per il quale, comedetto, nemmeno è prospettabile un obbligo di iscrizione, non trattandosi diun autonomo soggetto giuridico), non si ravvisano ragioni ostative alsubingresso di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] nella posizione diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., né una fattispecie estintiva del raggruppamento per ilvenir meno dell’originaria mandataria.Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026Orbene, in virtù dell’art. 1 del d.l. n. 193/2016, è stato stabilito loscioglimento, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], delle società del “gruppo [OSCURATO:SOCIETA]”,con cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, senza il previoesperimento di alcuna procedura di liquidazione e dalla medesima data èstato attribuito all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], nuovo entestrumentale dell’Agenzia delle Entrate, l’esercizio delle funzioni relativealla riscossione nazionale.

Per effetto del subentro ex lege del nuovo entepubblico economico, espressamente qualificato dal comma 3 del citato art.1 «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali», si è determinato, pur nel quadro di una successione inuniversum ius, il fenomeno di un trasferimento tra enti pubblici, senzasoluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività dellariscossione, che si concretizza nel passaggio di attribuzioni traamministrazioni pubbliche, con trasferimento sia delle struttureburocratiche che dei rapporti attivi e passivi pendenti, contraddistinta dauna stretta linea di continuità tra l’ente che si estingue e l’ente chesubentra (v., Cass., Sez.

Un., n. 15911/2021; Cass., n. 31391/2024).

Lacontinuità sostanziale nell’esercizio ininterrotto dell’attività di riscossionegià svolta dalle società estinte, da parte dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], non ha, pertanto, comportato alcuna violazione del principiodi immodificabilità del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese,mentre del tutto legittima, stante il disposto subingresso in tutti i rapportigiuridici, sia negoziali (tra cui il rapporto di mandato collettivo sotteso alraggruppamento temporaneo di imprese) sia processuali, risulta laavvenuta costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] alposto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria del raggruppamentotemporaneo di imprese.Va, inoltre, rilevata l’ininfluenza delle questioni relative ai vizi dellanuova costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese a seguitodell’ordinanza ex art. 182 c.p.c., emessa dalla Commissione TributariaNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026Regionale, da ritenersi inutiliter data, considerata la legittimità dellaoriginaria costituzione del raggruppamento temporaneo di impresemediante un difensore del libero foro.

A tal proposito, premesso che leSezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di dirittosecondo cui: «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenziadelle Entrate–[OSCURATO:SOCIETA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersianche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice dipace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi diconflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro,senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e deicriteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1,comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere ilpatrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale equello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione dellafattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia el'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilpatrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità» (Cass., Sez.

Un., n. 30008/2019; confermata daCass., Sez.

Un., n. 15911/2021), nel caso di specie, va rilevato chel’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita in giudizio in proprio,quale agente della riscossione nazionale.

Secondo quanto espressamenteNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026riportato nella sentenza impugnata, l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] siè, invece, costituita nel giudizio di appello, così come nel presente giudiziodi cassazione, quale mandataria (sostituendo in tale qualità [OSCURATO:SOCIETA] SudS.p.a.) del raggruppamento temporaneo di imprese, strumento giuridicovolto a realizzare una forma di cooperazione tra imprese, che possono cosìintegrare capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative in vistadella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici,fondato su un accordo negoziale di natura privatistica, in base al quale piùparti conferiscono un mandato collettivo irrevocabile ad un soggettoprescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome dei mandanti, sicchénemmeno può trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 1, comma 8,del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.225/2017.4.

Con il quarto motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza perviolazione dell’art. 69, D.Lgs. 507/93, art. 7 L. 212/2000, art. 2967 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, lamentando, in sintesi, lainidoneità della motivazione dell’avviso, ritenuta astratta e generica, laomessa allegazione e riproduzione nell’atto del contenuto essenziale dellascheda di censimento del 2/11/2015, relativa comunque ad un periodosuccessivo alle annualità di imposta in contestazione e “presentata alComune dalla parte ad altri fini”, la inidoneità del contenuto dell’avviso aprovare gli elementi costitutivi della pretesa impositiva, l’erroneitàdell’assunto della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’avvisopoteva ritenersi motivato con la mera indicazione della tariffa applicata edella relativa delibera, nonché la illegittimità della integrazione dellamotivazione dell’atto consentita all’ente accertatore nel corso di giudizio,mediante la produzione della scheda di censimento.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Sebbene il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., quale corollario delNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenutinella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28/10/2021 - non debbaessere interpretato in modo eccessivamente formalistico e non debbapertanto tradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti e documentiposti a fondamento del ricorso, insussistente laddove sia invecepuntualmente riportato il contenuto degli atti richiamati all’interno dellecensure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 8950/2022; Cass., n.12481/2022; Cass., n. 11325/2023; Cass., n. 17183/2024; Cass., n.13358/2025, con specifico riferimento alla contestazione dell’adeguatezzamotivazionale dell’avviso di accertamento), nel caso di specie il ricorsonon trascrive, né sintetizza il contenuto dell’avviso di accertamento neipunti salienti, non consentendone la chiara ricostruzione dell’impiantomotivazionale ed il riscontro delle censure spiegate.

Questa Corte harimarcato che, ove si censuri una sentenza “sotto il profilo della congruitàdel giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso diaccertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, lacui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni didiritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimitàdell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorsoriporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che siassumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito,al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudiziosulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (trale tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez.5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n.28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez.5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n.14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/202626 agosto 2024, n. 23105; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11100).Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimitàverificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alledoglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica(Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre2019, n. 28570).” (Cass., n. 15897/2025).Per contro, la Corte regionale ha accertato la idoneità motivazionaledell’atto impugnato, avuto riguardo al (condivisibile) orientamentocostante espresso in merito dalla giurisprudenza di legittimità(richiamando “da ultimo” l’ordinanza n. 22470/2019), secondo cui èsufficiente la indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera.Inoltre, il motivo, laddove denuncia l’inidoneità “probatoria” in concretodella motivazione dell’atto a dimostrare gli elementi costitutivi dellapretesa, contestando l’avvenuta tassazione dell’intera superficie di 6.966mq e non solo quella idonea a produrre rifiuti occupata da tende eroulottes, sembra confondere il piano della motivazione dell’atto conquello della prova, che è questione di mera concludenza dimostrativa,contestabile in sede giudiziaria, ma non di carenza motivazionale, giacchéil requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitarel’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventualesuccessiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio diimpugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi deifatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la “illegittimità dellasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., comma6, 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art.24 della Cost., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.”, denunciandol’apparenza della motivazione della sentenza impugnata laddove laNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026Commissione Tributaria Regionale disattende l’assunto relativo al vizio dimotivazione dell’atto, “statuendo che: detto motivo risulta assorbitodalle considerazioni precedentemente svolte con particolare riferimentoall’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento alla stregua delcostante orientamento della Suprema Corte …, senza alcunaspecificazione del cit. costante orientamento cui ha inteso riferirsi”,riportato in altro passo della sentenza.

Ciò sebbene la contribuente avesselamentato di non essere stata messa in condizione di comprendere ipresupposti giuridici e di fatto della pretesa impositiva, per l’astrattezza egenericità della motivazione e per la mancata allegazione della scheda dicensimento del 2/11/2015, “presentata dalla parte ad altri fini” di cui nonè stato riportato nell’atto nemmeno il contenuto essenziale.

Deduce laricorrente che non è dato comprendere da quali elementi la CommissioneTributaria Regionale avrebbe tratto il convincimento secondo cui sarebbebastato ai fini motivazionali la sola indicazione della tariffa applicata edella relativa delibera e non sarebbe stato invece necessario riportare laformula e i dati per il calcolo della tariffa, la quantità totale dei rifiutiovvero la superficie totale iscritta a ruolo, a fronte dei dati e deidocumenti allegati dalla contribuente, “idonei a provare che almenouna parte del contenuto di quegli atti, non riportati nell’atto impositivo,sarebbe stata necessaria ad integrarne la motivazione ”.Il motivo è infondato.Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, il vizio dimotivazione causa di nullità della sentenza ricorre quando, in violazione diun obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma,Cost.), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e 36, comma 2,n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, non solo la sentenza sia del tutto priva dimotivazione dal punto di vista grafico, ma anche quando presenti uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile o anche meramenteNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisioneassunta, la motivazione non consente di comprendere le ragioni e, quindi,le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi alrisultato enunciato, in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare unragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga, con uncerto procedimento enunciativo logico e consequenziale, a spiegare ladecisione assunta, così rimettendo all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

Un., n. 22232/2016,cit.; Cass., n. 13977/2019, che richiama Cass., n. 14927/2017; Cass., n.6758/2022; Cass., n. 1986/2025).

Inoltre, come statuito dalle SezioniUnite e più volte ribadito da questa Corte, la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel.c.c., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimitàsulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass., Sez.

Un., n. 19881/2014; Cass., Sez.Un., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n. 23580/2025).

A talproposito, va evidenziato che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto, cioè, adiscutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità oconfutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, sufficiente, inNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026base all'art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., che esponga gli elementiin fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in talmodo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti nonespressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragionidella decisione (cfr. Cass., n. 12732/2024; Cass., n. 3108/2022, cherichiama Cass., n. 12652/2020; Cass., n. 10937/2016; Cass., n.12123/2013 e anche Cass., 19011/2017; Cass., n. 16056/2016; Cass., n.18103/2021; Cass., n. 23580/2025).Nel caso di specie, non solo la ricorrente ripropone, in realtà, subspecie di nullità della motivazione della sentenza, la violazione di leggecontestata nel precedente (inammissibile) motivo relativo alla inidoneitàdella motivazione dell’atto, ma la [OSCURATO:PERSONA] risultaaver argomentato, seppur succintamente, in maniera chiara e coerente ilrigetto delle censure relative alla asserita mancanza assoluta dimotivazione dell’avviso, considerando evidentemente non idonei adinficiarne la congruità motivazionale i rilievi della contribuente,espressamente riportati in sentenza, relativi alla mancanza di “qualunquespecificazione delle rilevazioni sul territorio e delle risultanze catastali” eall’inutilizzabilità della scheda di censimento.

Infatti, dopo aver dato attodelle censure svolte, la sentenza rileva che “il motivo è assorbito”, rectiussuperato, “dalle considerazioni precedentemente svolte con particolareriferimento all’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento allastregua del costante orientamento della Suprema Corte.”.

Trattasidell’orientamento riportato a pagina 8 della sentenza - con relativospecifico richiamo ad una recente (all’epoca) pronuncia secondo cui, intema di TARSU, è sufficiente che l’atto impositivo riporti la tariffa e larelativa delibera - alla luce del quale, secondo la propria insindacabilevalutazione, il giudice di merito ha evidentemente ritenuto subvalenti edanzi ininfluenti le allegazioni della contribuente a sostegno dellaprospettata inidoneità motivazionale dell’atto.

Pertanto, l’iter logicoNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026sotteso al rigetto delle censure relative alla motivazione dell’avviso diaccertamento impugnato risulta espresso in maniera comprensibile ecoerente, sicché, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno, lasentenza deve ritenersi senz’altro rispettosa del “minimo costituzionale”nella accezione sopra chiarita.6.

Con il sesto motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 73 D.lgs. n. 507/93, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, per aver ritenuto, a fronte dellalamentata omessa attivazione, da parte dell’ente impositore, delprocedimento di cui al citato art. 73, che la norma non imponga alcunobbligo, ma piuttosto attribuisca una facoltà all’ente impositore,richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui,in tema di TARSU, il Comune è tenuto “ad indicare in ciascun attoimpositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con laconseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formulautilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiutiovvero la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numericifondamentali per il calcolo del tributo”, così fornendo, secondo laricorrente, una motivazione apparente e relativa ad altro motivo diappello.7.

Con il settimo motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 73 D.lgs. n. 507/93, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, per avere la Commissione TributariaRegionale erroneamente ritenuto che il citato art. 73 non imponga alcunobbligo, ma, piuttosto, attribuisca una facoltà all’ente impositore, il qualeavrebbe invece violato il diritto della contribuente al contradditoriopreventivo e segnatamente il diritto di formulare, prima di ricevere l’atto,osservazioni e richieste e/o di fornire ulteriori elementi che avrebberopotuto condurre ad una decisione finale diversa da quella assunta conl’atto impugnato.Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il sesto motivo ed il settimo motivo – da trattarsi congiuntamente inquanto involgenti la medesima questione dell’omesso svolgimentopreventivo, da parte dell’ente impositore, delle attività istruttorie previstedall’art. 73 del d.lgs. n. 507/93 – sono infondati.Va, preliminarmente, rilevato che non sussiste alcun obbligo generaledi contraddittorio preventivo per i tributi locali, alla luce del consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le tante Cass.,Sez.

Un., n. 21271/2025; Cass., n. 30917/2025; Cass., n. 4752/2021;Cass., n. 27421/2018) secondo cui, in caso di verifiche fiscali c.d.

"atavolino", nella vigenza della disciplina applicabile (alla fattispecie inesame) prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge n. 212/2000(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219/2023, a suavolta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39/2024,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67/2024), con riferimento aitributi c.d.

“non armonizzati”, quale quello in esame, l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige solo in caso di espressaprevisione normativa, non ravvisabile, come si dirà, per la TARSU (mentreha valenza generalizzata per i tributi c.d. armonizzati), per cui non si ponela questione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cuiall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, con conseguenteinconfigurabilità anche della violazione del diritto unionale (Cass., n.1735/2026).Nel caso specifico della TARSU, l’istruttoria da parte dell’enteimpositore, siccome finalizzata all’acquisizione di informazioni per laricognizione dei presupposti d’imposta, costituisce non un obbligo, ma unamera facoltà, esercitabile se necessaria, ossia ove l’ente impositore nondisponga già dei dati necessari all’adozione dell’atto impositivo.

In talsenso, depone inequivocamente il tenore dell’art. 73 del d.lgs. n.507/1993 (“Ai fini del controllo dei dati … l'ufficio comunale può rivolgereal contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere aquestionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamentesottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altrotributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici ancheeconomici…2.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuentealle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di poliziaurbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricatodella rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicarealmeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobilisoggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e dellamisura delle superfici,…”), che declina in termini di “possibilità” losvolgimento delle attività accertative ivi previste da parte dell’enteimpositore (v.

Cass., n. 14816/2025).Ciò posto e richiamato tutto quanto sopra rilevato in merito allainesistenza/apparenza della motivazione della sentenza, non si ritiene chenell’affermare, correttamente, l’insussistenza di un obbligo impostoall’ente impositore dal citato art. 73, la Corte Tributaria Regionale abbiafornito una motivazione apparente, atteso che, nell’esercizio del legittimopotere di interpretazione delle norme, ha ritenuto (del tuttoconformemente al dato testuale) che l’articolo in esame attribuisse unamera facoltà e, richiamando successivamente l’obbligo motivazionaleminimo e necessario dell’avviso di accertamento (individuato nella tariffaapplicata e nella relativa delibera), ha implicitamente dato contodell’ultroneità di un obbligo generalizzato di istruttoria preventiva perpoter assicurare il rispetto di quel contenuto minimo.8.

Con l’ottavo motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza sui vizidi illegittimità del Regolamento e di determinazione delle tariffe ai finidell’invocata disapplicazione del Regolamento e delibere tariffarie delComune limitatamente all’atto impugnato ex art. 7, comma 5, D.Lgs. n.Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026546/92, per violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 68, 69 D.Lgs.507/93, nonché dell’art. 42, comma 2, lett. f) del TUEL (D.Lgs. 267/2000)in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.

Nello specifico, laricorrente assume la illegittimità del regolamento del Comune di Pozzuoli(NA) e delle relative delibere tariffarie approvate per gli anni 2010, 2011 e2012, per la mancata corrispondenza tra tali delibere ed i costi di gestionedel servizio rifiuti, in violazione degli artt. 65 e 68 del d.lgs. n. 507/1993,per l’errata determinazione delle tariffe al netto e non al lordodell’addizionale ex ECA, a conferma della loro più elevata misura rispettoal parametro legale della copertura dei costi del servizio e per la disparitàdi trattamento evincibile dalle delibere di approvazione delle tariffe conriferimento alla misura della TARSU prevista per le civili abitazioni e per icampeggi, in violazione degli artt. 65 (che commisura la tassa allaquantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile deirifiuti solidi urbani producibili in locali ed aree per il tipo di uso cui sonodestinati e al costo di smaltimento), 68, comma 2 (che stabilisce che ilregolamento debba contenere la classificazione delle categorie esottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti etassabili con la medesima misura tariffaria e ricomprende in un’unicacategoria “i locali e le aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivitàe convivenze, esercizi alberghieri”) e 69, comma 2 (secondo cui ladelibera di approvazione della tariffa deve indicare le ragioni dei rapportistabiliti tra le tariffe), del d.lgs. n. 507/1993, “proprio per essere statedette delibere non sufficientemente motivate in ordine alla differenzatariffaria stabilita per i locali ed aree equiparabili secondo il tipo d’uso”.

Lasentenza impugnata, pertanto, avrebbe errato nel ritenere non provatoche le tariffe in questione siano state determinate in misura superiore aicosti, sostenendo che, in assenza di elementi di prova in ordineall’ammontare di tali costi, “il mero dato dell’applicazione di un imposta allordo e non al netto” non dimostri che le tariffe siano superiori al costoNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026complessivo del servizio.

La ricorrente deduce, inoltre, l’illegittimità delletariffe applicate relative ai campeggi, in quanto adottate dalla GiuntaComunale invadendo le attribuzioni riservate al Consiglio Comunale, a cuiè riservato, ex art. 42 del TUEL, il potere di raggruppare gli immobili indistinte categorie, considerato che il regolamento comunale nonprevedeva una apposita categoria tariffaria per i campeggi.9.

Con il nono motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza sullarichiesta di disapplicazione del Regolamento comunale Tarsu (approvatocon delibera C.C. n. 13 del 24.2.1997) vigente negli anni 2010, 2011 e2012 limitatamente all’avviso di accertamento impugnato ex art. 7 co. 5d.lgs 507/93 – Violazione e falsa applicazione del DL n. 61/2007(conv. inLegge 5 luglio 2007, n. 87), DL n. 195/2009, art. 11, comma 5 ter, artt.65, 68, D.Lgs. 507/93, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”.

Laricorrente lamenta la omessa disapplicazione del regolamento e delletariffe sebbene esse, pur costituendo l’addizionale ex ECA e MECAun’appendice della TARSU, fossero state illegittimamente determinate alnetto dell’addizionale ex ECA e MECA, come risultava dall’avviso, a riprovadella maggior pretesa avanzata nei confronti della contribuente, inviolazione del vincolo, di cui all’art. 11, comma 5-ter, del d.l. n. 195/2009,della corrispondenza tra costo del servizio e tariffe.L’ottavo motivo ed il nono motivo - da trattarsi congiuntamente inquanto strettamente connessi, affrontando la medesima censura relativaalla mancata disapplicazione del regolamento comunale e delle tariffe –sono inammissibili e, comunque, infondati.Va,, preliminarmente, rilevato, quanto ai dedotti profili di illegittimitàdel regolamento e delle delibere tariffarie, che per i regolamenti comunali,in quanto norme secondarie, non vale il principio iura novit curia, nonrientrando, pertanto, la loro conoscenza tra i doveri del giudice, che, soloove disponga di poteri istruttori può acquisirne diretta conoscenzaindipendentemente dall’attività svolta dalle parti (v., tra le tante, Cass., n.Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/202617641/2024; Cass., n. 21826/2023; Cass., n. 7715/2022).

Nel caso dispecie, il regolamento comunale, di cui si chiede la disapplicazione, nonrisulta allegato al ricorso, il quale nemmeno riporta la trascrizione dellenorme regolamentari interessate, che è necessaria a pena diinammissibilità ex art. 336 c.p.c., laddove si sollevino censure checomportino l’esame di un regolamento non prodotto (v., in tal senso:Cass., cit. 17641/2024; Cass., n. 21826/2023; Cass., n. 7715/2022).

Ilprincipio di autosufficienza e specificità non risulta rispettato nemmenocon riferimento alla censurata omessa disapplicazione delle deliberetariffarie, le quali non risultano indicate nell’indice in calce al ricorso, tragli allegati e nemmeno risultano trascritte quantomeno nelle parti dispecifico interesse.

Va, a tal proposito, ribadito che, sebbene il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primocomma, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi- anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.Italia del 28 ottobre 2021 - non debba essere interpretato in modoeccessivamente formalistico e non debba pertanto tradursi in ungeneralizzato onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove sia, invece, puntualmenteriportato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., Sez.

Un., n. 8950/2022; Cass., n. 12481/2022; Cass., n.11325/2023; Cass., n. 17183/2024), nel caso di specie il ricorso nontrascrive, né sintetizza il contenuto di tali delibere nemmeno nei puntisalienti, non consentendo il riscontro delle censure spiegate.Tanto premesso, va, altresì, rilevato, in via generale, che ladisapplicazione dell’atto amministrativo può effettuarsi solo in presenza divizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere),sicché la contestazione della validità dei criteri seguiti dal comunenell’adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazioneNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026incidentale di illegittimità della stessa, tanto più che, nell’ambito degli attiregolamentari, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamentopolitico-amministrativo insindacabile in sede giudiziaria (v., tra le tante,Cass. n. 7437/2019; Cass., n. 20964/2019; Cass., n. 4321/2015; Cass.,n. 7044/2014).Ciò posto, si evidenzia, comunque, che la censura relativaall’illegittima determinazione delle tariffe al netto e non al lordo delleaddizionali, con conseguente superamento del limite costituito dai costi delservizio, è del tutto generica laddove non individua, nemmeno in viaorientativa, lo scostamento tra costo e gettito nel caso in esame (relativi,peraltro, a tre diverse annualità) e, comunque, involge verifiche fattualinon richiedibili in sede di legittimità.

A ciò si aggiunga che il principio dicorrispondenza tra gettito complessivo della tassa e costo di esercizio delservizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito dall’art. 61, comma1, del d.lgs. n. 507/1993, concerne il limite stabilito dalla legge ai criteri dideterminazione della tariffa annuale della tassa da parte di ciascunComune e non attiene alla singola obbligazione del contribuente.L’estraneità del suddetto principio di rispondenza tra gettito e costoall’obbligazione tributaria del singolo trova riscontro nel riferimentocontenuto nella norma al gettito complessivo della tassa e ai dati del contoconsuntivo utilizzati per determinare i limiti minimo e massimo dicopertura dei costi (v., in tal senso, Cass., n. 31391/24, che richiamaCass., n. 21719/2004).

Pertanto, il principio della rispondenza tra gettitocomplessivo e costo del servizio non può costituire un parametro diverifica della legittimità di un avviso di accertamento che, come nel casoin esame, rettifichi la misura dell’imposta dovuta sulla base di unamaggiore superficie imponibile accertata.Quanto alla censurata carenza di motivazione delle delibere diapprovazione delle tariffe in ordine alla differenza stabilita per locali edaree equiparabili secondo il tipo d’uso e all’ulteriore dedotta illegittimitàNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026delle tariffe relative ai campeggi in quanto asseritamente adottate dallaGiunta comunale in assenza del relativo potere (stante la mancataprevisione nel regolamento comunale TARSU della specifica categoria deicampeggi), va, altresì, evidenziato (fermo il difetto di autosufficienza especificità inizialmente rilevato) che trattasi di questioni non trattate nellasentenza impugnata, con conseguente onere per la ricorrente, onde nonincorrere nell'inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarel'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, maanche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (ex multis,Cass., n. 3473/2025; Cass., n. 20585/2023; Cass., n. 35885/2022; Cass.,n. 8362/2022; Cass., n. 40984/2021).

Detto onere è rimastoinadempiuto.

In ogni caso, questa Corte ha affermato che i rapporti tra letariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 tra glielementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alladifferenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loroclassificazione economica (Cass., n. 25736/2025; Cass., n. 14632/2025;Cass. n. 15861/2011).

“Sul tema dell’istituzione di tariffe differenziate lagiurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ha avuto occasione di pronunciarsiescludendo il vizio di illegittimità, ai fini della disapplicazione, nei casi incui il comune preveda l’applicazione di specifiche tariffe per alcunetipologie di immobili o, viceversa, della medesima tariffa per determinatecategorie di immobili.

In proposito è stato riconosciuto che ladeterminazione della tariffa da applicare, ai fini Tarsu, costituisce unascelta discrezionale che rientra nei limiti della potestà impositiva attribuitaal comune dall’ordinamento, non vietata da alcuna norma statale (Cass. n.5358 del 2020, nell’ipotesi di delibere di equiparazione tra strutturealberghiere e B B; Sez. 6 - 5, n. 33545/2019, Rv. 656430 - 01 conriferimento alla tariffa della Tarsu da applicare negli istituti penitenziari).”Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026(Cass., n. 17058/2024).

In ordine alla dedotta insufficienza dello specificoprofilo motivazionale della delibera di approvazione delle tariffe va, inoltre,evidenziato che questa Corte, in tema di tassa per lo smaltimento deirifiuti solidi urbani, ha affermato l’inconfigurabilità di un obbligo dimotivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cuiall’art. 65 del d.lgs, n. 507/1993, poiché, al pari di qualsiasi attoamministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad unapluralità indistinta di destinatari, locali ed aree tassabili (v., tra le tante,Cass., n. 7437/2019, che richiama Cass., n. 7044/2014 e Cass., n.22804/2006).10.Con il decimo motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 74, D.Lgs. n. 507/73 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.- Omessa pronuncia in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, per aver ritenuto legittima lasottoscrizione dell’atto impugnato da parte del legale rappresentante dellaGe.se.T., [OSCURATO:PERSONA], “che non è di RTI (unitariamenteconsiderato), né tanto meno del capofila di RTI”, mentre, ai sensi degliartt. 71 e 74 in materia di TARSU, la sottoscrizione dell’avviso diaccertamento dovrebbe provenire da un funzionario designato dall’enteimpositore, nel caso di specie l “unitario” raggruppamento o l’ente capofilanel potere di accertamento e riscossione della TARSU.

Ad ulterioreconferma del vizio dedotto, la ricorrente rileva inoltre che il sottoscrittoredell’atto è stato delegato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e non dal nuovo soggetto(l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]) ad essa subentrato nelraggruppamento temporaneo di imprese.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] ha affrontato lo specifico motivodi censura svolto dalla contribuente, ritenendo legittima la sottoscrizionedell’atto “da parte del responsabile della gestione, [OSCURATO:PERSONA],quale rappresentante legale della “[OSCURATO:SOCIETA]”, società non solo inNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026possesso del requisito soggettivo di iscrizione all’Albo dei Concessionari,ma anche deputata a svolgere le attività principali dell’RTI tra cuirientrano gli accertamenti, nonché delegato in virtù di procura notarile daEquitalia, società capofila dell’RTI, poi sostituita dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA].

Né sussiste alcuna violazione degli artt. 71 e 74 d.lgs 507/93poiché il funzionario designato per l’organizzazione e gestione del tributoin oggetto ben può essere un soggetto delegato da uno dei soggetti checompongono l’RTI, non configurandosi quest’ultimo quale soggettoautonomo rispetto alle società o enti che ne fanno parte e non assumerilievo in proposito la circostanza che ad [OSCURATO:SOCIETA] sia subentrata l’[OSCURATO:PERSONA]”.Orbene, non solo non sussiste, all’evidenza, il vizio di omessapronuncia, ma questa Corte ritiene condivisibili le conclusioni cui è giuntala [OSCURATO:PERSONA] in merito alla valida sottoscrizionedell’avviso impugnato, conformandosi ad una recente pronuncia relativaalla stessa questione qui esaminata (concernente il medesimoraggruppamento temporaneo di imprese ed il medesimo soggettosottoscrittore dell’avviso, incontestatamente individuato in FrancescoCarrese, a ciò delegato nel medesimo periodo di imposta, cui si riferiscel’avviso oggetto di causa).Con sentenza n. 15522/2025, questa Corte ha accertato che FrancescoCarrese è il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., “che nelraggruppamento è deputato a svolgere le “[OSCURATO:PERSONA]” tra cui gliaccertamenti, così come puntualmente indicato nella Domanda dipartecipazione alla Gara ed espressamente delegato, pure, da [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di procura notarile n. 27543 del 28/10/2013, poirinnovata con il subentro di AdER con procura rep. 43.250 raccolta 24.654del 9.11.2017 versata in atti.

La sottoscrizione è, quindi, esercizio direttodi poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambitodell'organigramma della società, nella specie, quella di legaleNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., la cui verifica non richiedeprovvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il [OSCURATO:PERSONA], previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficioistituito presso le Camere di Commercio.

Va pure precisato che l'art. 11,comma 4, del d.lgs. n. 157 del 1995, nella parte in cui dispone che leimprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo di impreseaggiudicatario di un appalto di lavori pubblici conferiscono "mandatospeciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo",e procura "al rappresentante legale dell'impresa capogruppo", nonimpedisce a quest'ultimo di nominare un procuratore per farsirappresentare in determinati affari del raggruppamento, né di sceglierlotra i partecipanti al raggruppamento stesso, derivando il potere gestoriodell'impresa mandataria e quello rappresentativo del suo legalerappresentante non direttamente dalla legge ma dalla designazione, liberae volontaria, delle imprese raggruppate che, pur obbligate a nominare unacapogruppo ed a conferire procura al legale rappresentante della stessa,sono libere di scegliere quale debba essere designata come mandataria e,in caso di capogruppo con pluralità di legali rappresentanti, a quali di essiconferire la procura.

Questa Corte ha avuto modo di rilevare che ledisposizioni secondo le quali le imprese in [OSCURATO:PERSONA] conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale conrappresentanza all’impresa mandataria, con conferimento di procura allegale rappresentante dell'operatore economico mandatario - così che almandatario «spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, deimandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni egli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o2006 n. 163, art. 37, commi 14, 15 e 16) - sono finalizzate ad agevolarel'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le impreseappaltatrici ma non si estendono anche nei confronti dei terzi estranei aNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo nondetermina un centro autonomo di imputazione giuridica (art. 37, comma17, cit.; v.

Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925, cit.; Cass., 29 dicembre2011, n. 29737; Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; v., altresì, Consiglio diStato, V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di Stato, Ad. plen., 13 giugno2012, n. 22).

E, in particolare, si è rimarcato che tanto il potere gestoriodell'impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legalerappresentate della stessa non derivano direttamente dalla legge, madalla designazione dell'impresa mandataria liberamente e volontariamenteeffettuata dalle imprese raggruppate, così che – non operando, in ambitonegoziale di diritto privato, il principio delegatus delegare non potest –non sussistono ragioni per restringere l'operatività degli ordinari principidella rappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure daparte del legale rappresentante dell’impresa mandataria (Cass., 27 aprile2016, n. 8407)”.Del tutto condivisibilmente, la circostanza che ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.sia subentrata l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] è stata ritenuta dalgiudice del gravame priva di qualsiasi incidenza sulla legittimazione delsottoscrittore dell’atto, essendo l’Agenzia delle Entrate-Riscossionesubentrata in tutti i rapporti prima facenti capo ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. enon incidendo, comunque, il subingresso di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] sulla validità ed efficacia della precedente procura conferita daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. (peraltro, la sopracitata sentenza dà atto del suoavvenuto rinnovo, nell’anno 2017, da parte di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]).11.

Con l’undicesimo motivo, si deduce la “illegittimità della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Motivazione apparente inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c”, per non aver applicato alleNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026sanzioni irrogate il principio della continuazione, ai sensi dell’art. 12,comma 5, del d.lgs. n. 472/1997.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata si è limitata ad escludere la sussistenza - nelcaso in esame di denuncia infedele ai fini della TARSU (così individuatadalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] la violazionecontestata nell’avviso di accertamento impugnato) per gli anni di imposta2010/2012– delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 del d.lgs. n.472/1997, non valutando invece la richiesta applicazione, da parte dellacontribuente, del comma 5 del medesimo articolo, contestata dallacontroricorrente.Orbene, come già rilevato da questa Corte (v.

Cass., n. 998/2023),“…l'art. 70, commi 1 e 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 disponeche: «1.

I soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unicadei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune.

La denuncia èredatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messia disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. Ladenuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni ditassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente è tenuto adenunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali edaree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiorammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossionedel tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia».

A fronte di taliobblighi, l'art. 76, commi 1 e 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507prevede che: «1.

Per l'omessa presentazione della denuncia, anche divariazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lirecentomila.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquantaal cento per cento della maggiore tassa dovuta.

Se l'omissione o l'erroreNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Lastessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancataesibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo73, comma 3 bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari neisessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione ocompilazione incompleta o infedele». … Secondo la giurisprudenza diquesta Corte, in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ilD.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 consente al contribuente di limitarsi adenunciare le sole variazioni intervenute successivamente allapresentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare lapropria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solarecorrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stataincompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova dianno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo,sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione dellasanzione anche per gli anni successivi al primo.

D'altro canto, la protrattainottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca ladecadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare lesuperfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute,ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2009, n. 1812; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2010,n. 10796; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2014, n. 6950; Cass., Sez. 6^-5,18 maggio 2019, n. 13486; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25063;Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre2020, n. 29394; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25694)… Si è infattigià precisato che, per ogni anno solare, sussiste una distinta obbligazionetributaria (art. 64, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507),sicché, come accade nel caso di totale omissione della dichiarazione,anche nel caso in cui l'iniziale denuncia sia infedele (o incompleta), ilNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026contribuente non è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, correttae completa, perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno,tant'è che la sua inottemperanza è sanzionata dall'art. 76 del D.L.vo 15novembre 1993 n. 507 per ogni anno in cui la denuncia non è presentata.Qualora, dunque, il contribuente effettui una iniziale denuncia infedele (oincompleta) e negli anni successivi resti inerte, in questi anni, nonpresentando la dichiarazione dovuta, si trova nella stessa condizione di chiabbia omesso di presentarla (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25063;Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 11 2020, n. 22900; Cass., Sez. 5^, 1settembre 2022, nn. 25694 e 25695). … Ciò posto, occorre stabilire se lareiterazione annuale della medesima infrazione all'obbligo di denunciapossa beneficiare del trattamento previsto dall'art. 12 del D.L.vo 18dicembre 1997 n. 472 per le sanzioni amministrative.

In linea generale,come è stato recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 8aprile 2022, n. 11432), in tema di cumulo di sanzioni, trova applicazionel'art. 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472 (come sostituito dall'art. 2,comma 1, lett. e), del D.L.vo 5 giugno 1998 n. 203 e modificato dall'art.2,comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 marzo 2000 n. 99); ai sensi di tale norma,il principio del c.d.

"cumulo materiale", che prevede la sommatoria ditante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato a favore delcontribuente dal c.d.

"cumulo giuridico", che consente l'applicazione di unasola sanzione maggiorata nei casi di: 1) concorso formale (art. 12, comma1), che si ha quando un soggetto con una sola azione viola più normeanche relative a tributi diversi; 2) concorso materiale (art. 12, comma 1),ove la medesima disposizione sia violata, anche con più azioni, diversevolte; 3) progressione (art. 12, comma 2), che si ha quando, anche intempi diversi, vengono commesse più violazioni che, nella loroprogressione, pregiudicano «la determinazione dell'imponibile ovvero laliquidazione anche periodica del tributo»; 4) continuazione (art. 12,comma 5), per il caso in cui violazioni «della stessa indole vengonoNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026commesse in periodi d'imposta diversi»; 5) rilevanza delle stesseviolazioni ai fini di più tributi (art. 12, comma 3).

In particolare, ladisposizione citata afferma che: «È punito con la sanzione che dovrebbeinfliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppiochi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, ancherelative a tributi diversi» (comma 1, prima parte); soggiace alla stessasanzione «chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nellaloro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare ladeterminazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica deltributo» (comma 2); si applica la sanzione base aumentata dalla metà altriplo «quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodidi imposta diversi» (comma 5) La stessa norma ha riformulato la disciplinagenerale dell'istituto della continuazione nell'illecito tributario,confermando ed ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni,che è stato reso obbligatorio e non più facoltativo (come, invece,disponeva l'art. 8, della Legge 7 gennaio 1929 n. 4), e disciplinandospecificamente l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di impostadiversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggiorrigore, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di procedere al cumulo giuridicodelle sanzioni.

La nuova nozione di continuazione di cui all'art. 12 delD.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472 ha determinato un superamento delleprevigenti nel senso dell'obbligatorietà (in quanto la concessione delbeneficio non è facoltativa per gli uffici); dell'irrilevanza dell'elementopsicologico (non essendo richiesta una «medesima risoluzione») edell'elemento temporale (non essendo limitata allo stesso periodo diimposta); dell'ampliamento oggettivo (applicandosi alla generalità deitributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo).

Si è,dunque, in presenza di una pluralità di regole correttive la cui applicazionerisente, a sua volta, della natura dei singoli tributi, dando luogo aNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026conseguenze diverse che non si pongono in contrasto tra loro perchériferite a fattispecie riduttive ed impositive differenti…”.Ne discende che la ripetizione in un intervallo pluriennale (dall'anno2010 all'anno 2012) della violazione prevista dall'art. 70, comma 1, deld.lgs. n. 507/1993 è idonea a configurare il vincolo della continuazione trale singole omissioni ed è vincolante per l'ente impositore ai fini deltrattamento sanzionatorio previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n.472/1997.

Pertanto, l'omessa presentazione della dichiarazione per piùperiodi, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni amministrative perciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime dellacontinuazione, venendo in rilievo condotte omissive che, traducendosi nelreiterato ostacolo alla determinazione dell'imponibile ed alla liquidazionedell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra lorooggettivamente e finalisticamente collegate (in senso analogo, per l'ICI:Cass., n. 18447/2021).In accoglimento dell’undicesimo motivo di ricorso, rigettati gli altri, lasentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Campania (aisensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 130/2022), in diversacomposizione, anche per le spese di legittimità, dovendosi rideterminare lesanzioni secondo il criterio del cumulo giuridico sopra indicato.

P.Q.MLa Corte accoglie l’undicesimo motivo e rigetta i restanti motivi, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di II° grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar, inRoma, [OSCURATO:PERSONA], via Postumia n. 7-ricorrente-CONTROAgenzia delle Entrate–[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantepro tempore, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo diimprese tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora, Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA],succeduta ex art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 225/2016), [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via ErmannoWolf Ferrari n. 76-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 2833/7/2020 depositata il 12/6/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/20261. Con sentenza n. 2833/7/2020, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto dalla Tiro a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 3252/30/2018, con cui la CommissioneTributaria Provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso proposto dallacontribuente avverso l’avviso di accertamento n. 26957/2016, perl’importo di 377.038,00 euro, richiestole dal raggruppamento temporaneodi imprese tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA].,in qualità di concessionario per la gestione e la riscossione della TARSUper conto del Comune di Pozzuoli (NA), a titolo di TARSU, addizionali esanzioni per gli anni di imposta 2010/2012, in relazione ad un immobilesito nel medesimo Comune alla località Licola-Montenuovo.Nel corso del giudizio di appello proposto dalla contribuente neiconfronti del raggruppamento temporaneo di imprese tra [OSCURATO:SOCIETA] SudS.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di ordinanzainterlocutoria della [OSCURATO:PERSONA], si costituival’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], subentrata medio tempore adEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria del predetto raggruppamento.Quanto al primo motivo di appello, con cui si deduceva laillegittimità/nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla richiestadi disapplicazione del regolamento comunale TARSU (approvato condelibera del Consiglio Comunale n. 13/1997) per mancanza di una prorogalegale del termine di applicabilità della TARSU oltre l’anno 2009 e perl’illegittimità delle tariffe deliberate al netto (e non al lordo) del gettitodell’addizionale ex ECA e MECA, la [OSCURATO:PERSONA] che la TARSU era rimasta in vigore, ai sensi del combinatodisposto degli artt. 238, comma 11, e 264, comma 1, lett. i), del d.lgs. n.152/2006 (c.d. “codice ambientale”), in virtù del quale era stata introdottala TIA/2 ed era stato abrogato il c.d. “decreto Ronchi”, che aveva a suavolta abolito la TARSU, con conseguente reviviscenza di quest’ultima eNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026possibilità per i Comuni, in attesa del provvedimento di attuazione dellatariffa senza il quale il codice ambientale non poteva esplicare i suoieffetti, di continuare ad applicare la TARSU ed i relativi regolamenti giàvigenti (ciò sino all’entrata in vigore del TARES, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtùdell’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 23/2011). La Corte regionale rilevavaaltresì che non poteva ritenersi provato che le tariffe fossero state fissatein misura superiore al costo totale del servizio di gestione dei rifiuti soloperché determinate al netto e non al lordo dell’addizionale ex ECA. Quantoal secondo motivo di appello, con cui si deduceva l’illegittimità dellasentenza impugnata per non aver riconosciuto l’illegittimità dell’avviso diaccertamento per difetto di legittimazione attiva del raggruppamentotemporaneo di imprese stipulante la convenzione per la riscossione, laCommissione Tributaria Regionale affermava l’ininfluenza della mancataiscrizione all’apposito albo di cui al d.m. n. 289/2000 di una delle imprese(la [OSCURATO:SOCIETA].) facenti parte del raggruppamento, ove a detta impresafossero stati affidati, come nel caso di specie, compiti e servizi meramentecomplementari, essendo sufficiente che l’attività principale diaccertamento e di riscossione venisse svolta da una delle imprese iscritte.Quanto al terzo motivo di appello, con cui si deduceva l’illegittimità dellasentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di difetto dilegittimazione del sottoscrittore dell’avviso (legale rappresentante dellaGe.[OSCURATO:SOCIETA].) e di sottoscrizione dell’atto, la CommissioneTributaria Regionale evidenziava che il legale rappresentante dellaGe.[OSCURATO:SOCIETA]. (deputata a svolgere anche gli accertamenti) eradelegato, in virtù di procura notarile, da [OSCURATO:SOCIETA]., capofila delraggruppamento temporaneo di imprese, legittimata a siffatta delega,senza che ciò integrasse violazione alcuna degli artt. 71 e 74 del d.lgs. n.507/1993. Quanto al quarto motivo di appello, con cui si deduceva lanullità/illegittimità della sentenza impugnata per non aver rilevato laviolazione da parte del raggruppamento degli artt. 73 e ss. del d.lgs. n.Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026507/1993 e 97 Cost., nonché la violazione dell’art. 2697 c.c., la Corteregionale affermava che il citato art. 73 non pone alcun obbligo in capoall’ente impositore, ma gli attribuisce solo facoltà, e che l’atto impositivo,ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, devenecessariamente riportare solo la tariffa applicata e la relativa delibera,con la conseguenza che non è nemmeno necessario indicare i datinumerici fondamentali per il calcolo del tributo. Quanto al quinto motivod’appello, con cui si deduceva l’illegittimità della sentenza per non averriconosciuto l’illegittimità delle maggiori superfici accertate e del quantumdella pretesa, in violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 70 deld.lgs. n. 507/1993, la [OSCURATO:PERSONA] osservava che“dall’avviso di accertamento e dal quadro riepilogativo riportato, nonchédalla scheda di censimento prodotta e controfirmata dall’appellante, risultala differenza di superficie accertata rispetto a quella dichiarata, mentrenon risulta in alcun modo dimostrata l’affermazione della ricorrenterelativa ad un presunto errore di calcolo nel computo della stessa.”.Aggiungeva, inoltre, che non sussisteva alcun elemento istruttoriocomprovante la “minore consistenza della superficie complessiva dell’areapotenzialmente attratta dal tributo disponibile” e che l’estensione di 6.999mq. non risultava specificamente contestata, “tanto che la contestazioneeffettiva attiene alla diversa questione della sottoponibilità dell’interaconsistenza dell’area al tributo”, evidenziando, infine, l’assenza diriscontro probatorio della dedotta stagionalità dell’attività. Quanto al sestomotivo di appello, con cui si deduceva l’illegittimità della sentenza per nonaver applicato il principio della continuazione di cui all’art. 12, comma 5,del d.lgs. n. 472/1997, la [OSCURATO:PERSONA] affermaval’insussistenza, nel caso di specie, della ipotesi di cui al comma 1, perchéla violazione di infedele denuncia “non concorre con altre ipotesi dicondotte sanzionate in materia di Tarsu” e dell’ipotesi di cui al comma 2del citato art. 12, “difettando la carenza di progressione nella violazioneNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026commessa”. Quanto al settimo motivo di appello, con cui si deduceva lanullità/illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per mancanzaassoluta di motivazione, in particolare per mancanza di “qualunquespecificazione delle rilevazioni sul territorio e delle risultanze catastali”,non potendo essere utilizzata la “scheda di censimento” compilata daifunzionari del raggruppamento temporaneo di imprese il 2/11/2015,poiché relativa ad un periodo successivo, la Commissione TributariaRegionale rilevava che dette censure erano assorbite dalle considerazioniin precedenza svolte con riferimento all’obbligo motivazionale dell’avvisodi accertamento alla stregua del costante orientamento della SupremaCorte.2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione la Tiro a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].3. L’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], successore a titolo universaledelle società del “gruppo [OSCURATO:SOCIETA]”, tra cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualitàdi mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese tra [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:SOCIETA]. eOttogas S.r.l., resisteva con controricorso.4. La Procura Generale presso questa Corte, in persona del SostitutoProcuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], depositava memoria,con cui chiedeva il rigetto di tutti i motivi di ricorso, eccezion fatta perl’undicesimo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la illegittimità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), del d.lgs.n. 156/2015, nonché degli artt. 52 e 53, del d.lgs. n. 446/1997, comemodificato dall’art. 1, comma 224, della legge n. 244/2007 e del d.m.289/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.. La ricorrenteribadisce il difetto di legittimazione attiva del raggruppamento temporaneoNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026di imprese (in origine) tra [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), [OSCURATO:SOCIETA]., non essendoquest’ultima – e tantomeno il raggruppamento – compresa tra i soggettiabilitati alla gestione delle attività di liquidazione, accertamento eriscossione di cui all’art. 11, comma 5-quater, del d.l. n. 195/2009 e,pertanto, tra i soggetti iscritti all’albo di cui agli artt. 52 e 53 del d.lgs. n.446/1997 e del d.m. 289/2000. Evidenzia che il raggruppamento “èrisultato aggiudicatario (unitario) della funzione di accertamento e diriscossione della TARSU negli anni accertati (2010-2011 e 2012), per cuisarebbe irrilevante la suddivisione tra le tre società delle attività principalie complementari, valorizzata dal giudice del gravame.Il motivo è infondato.Va, preliminarmente, rilevato che il raggruppamento temporaneo diimprese (disciplinato prima dal d.lgs. n. 163/2006, poi, negli stessisostanziali termini, dal d.lgs. n. 50/2016 e, da ultimo, dal d.lgs. n.36/2023) si distingue in due tipologie, orizzontale (quando tutte leimprese riunite eseguono la medesima prestazione) e verticale (quando lamandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono leprestazioni secondarie), essendo, inoltre, consentito anche ilraggruppamento c.d. misto, che è un raggruppamento verticale in cuil'esecuzione delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) vieneassunta da sub-associazioni di tipo orizzontale.Questa Corte ha avuto modo di chiarire che le qualifiche tecniche dicarattere soggettivo necessarie all’espletamento del servizio in vista delquale è stato costituito il raggruppamento devono essere possedute daciascuna delle imprese associate, a meno che non risulti che dettequalifiche siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte delleprestazioni eseguibili da alcune soltanto di esse, precisando che dettorequisito deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgereprestazioni tra loro fungibili (v. Cass., n. 35338/2022, richiamata daNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026Cass., n. 16261/2023, richiamate da Cass., n. 31391/2024; Cass., n.15518/2025; Cass., n. 15897/2025).È stato più volte, pertanto, affermato il principio di diritto per il quale,la regola secondo cui, nell’ipotesi di affidamento del servizio diaccertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni ad unraggruppamento temporaneo di imprese, il requisito soggettivodell’iscrizione nell’apposito albo ministeriale di cui all’art. 53 del d.lgs. n.446/1997, deve essere posseduto dalle imprese associate, va riferito soloa quelle chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili e, dunque,nell’ipotesi di raggruppamento di tipo misto, la predetta qualificasoggettiva deve essere rispettata solo da quelle società associate chesvolgono quelle attività principali concernenti l’accertamento e lariscossione dei tributi per le quali detto requisito formale è previsto, manon anche per quelle che svolgono attività secondarie di mero supportoalla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto difungibilità, apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito (Cass., n.31391/2024, richiamata da Cass., n. 15518/2025; Cass., n. 15897/2025,concernenti analoghe controversie in cui è intimato il medesimoraggruppamento).La superfluità dell’iscrizione all’albo ministeriale di imprese associateper l’esclusivo svolgimento di attività secondarie o accessorie rispetto allenella disciplina del diritto unionale. “Difatti, in base alle direttive n.2014/23/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 26 febbraio 2014(sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) e n. 2014/24/UE delParlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sugli appaltipubblici), di cui il c.d. “codice dei contratti pubblici” costituisce attuazionenel diritto interno, quelle forme di partecipazione aggregata, caratterizzatedal «raggruppamento» di persone fisiche, persone giuridiche o entipubblici, «compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, cheNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura diprodotti o la prestazione di servizi», che il diritto unionale riconduce allasoggettività di un unico «operatore economico» ex artt. 5, n. 2, dellacitata direttiva 2014/23/UE e 2, par. 1, n. 10, della citata direttiva n.2014/24/UE, non escludono affatto, quand’anche sia effettivamenteriscontrabile una permanente alterità soggettiva tra gli enti a vario titolocoinvolti nell’affidamento e nell’esecuzione del servizio pubblico, lapossibilità che un soggetto faccia valere i requisiti, in materia tanto dicapacità economica e finanziaria, quanto di capacità tecniche eprofessionali (requisiti di selezione di cui agli artt. 36, par. 1, 2 e 3, dellacitata direttiva n. 2014/23/UE e 58, par. 1, lett. a), b) e c), della citatadirettiva n. 2014/24/UE), propri di altro soggetto, con il quale si correliappunto nell’ambito di un affidamento unitario e coordinato…. la disciplinaunionale consente che il raggruppamento temporaneo, come unico«operatore economico», ai fini della partecipazione alla procedura diaggiudicazione, possa beneficiare delle capacità riferibili alle singoleimprese associate e che ciascuna delle imprese associate possa usufruiredelle capacità riferibili alle altre nell’ambito unitario del raggruppamentotemporaneo nei rapporti esterni con l’amministrazione aggiudicatrice. Intal modo, si realizza un fenomeno di reciproca e vicendevole “osmosi” trale singole imprese associate, da un lato, e tra queste e il raggruppamentotemporaneo nel suo complesso, dall’altro lato, in modo che le capacitàdell’una siano paritariamente condivise con le altre e sianocumulativamente imputate al raggruppamento temporaneo nella relazionecorrente con l’amministrazione aggiudicatrice, fermi restando i poteri diverifica e di adeguamento che sono riservati a quest’ultima dall’art. 63della citata direttiva n. 2014/24/UE. Né tale peculiarità è esclusadall’istituzione di «elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o diprestatori di servizi riconosciuti» … Per cui, ciò che rileva in tale contesto èil legame associativo, con reciproca vincolatività, tra le imprese munite eNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026le imprese sprovviste del titolo abilitativo all’esercizio dell’attivitàqualificata, che viene in tal modo a concentrarsi – ai soli fini dellapartecipazione alla procedura selettiva - in capo al raggruppamentotemporaneo nella veste di unico «operatore economico» «che offra sulmercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti ola prestazione di servizi»” (Cass., n. 15518/2025).Solo in forza del d.m. n. 101/2022, sulla base dell’art. 1, comma 805,della legge n. 160/2019, è stata prevista, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA],l’iscrizione in apposita sezione separata dell’albo ministeriale dei soggettiche svolgono esclusivamente funzioni ed attività di supportopropedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli entilocali.Nel caso in esame, quindi, non può attribuirsi alcun rilievo, comecorrettamente ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], allamancata iscrizione all’apposito albo ministeriale della [OSCURATO:SOCIETA]., postoche la stessa svolgeva, secondo quanto affermato dalla sentenzaimpugnata ed invero non specificamente contestato dalla ricorrente,“compiti e servizi meramente complementari”. La censura svolta dallaricorrente, secondo cui “RTI è risultato aggiudicatario (unitario) dellafunzione di accertamento e di riscossione della TARSU”, non solo non ècongruente con il suddetto accertamento fattuale effettuato dal giudice dimerito in ordine ai servizi (complementari) in concreto svolti dalla OttogasS.r.l., che depone per un raggruppamento di natura verticale o mista, maappare non autosufficiente laddove la ricorrente non riporta il disciplinaredi gara o le condizioni contrattuali comprovanti che tutte le società fosseroinvece chiamate a svolgere analoghi compiti e non fosse consentitol’esercizio differenziato delle varie attività necessarie all’espletamento delservizio o che fosse richiesto per tutte l’iscrizione all’albo ministeriale.Peraltro, una recente pronuncia relativa ad una fattispecie simile a quellaper cui è causa (impugnazione di un avviso di accertamento per la TARSUNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026relativa agli anni di imposta 2011-2012) dà espressamente atto che, in uncaso analogo, “il giudice di legittimità aveva rilevato che l’attività diaccertamento era stata affidata in concessione dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” alpredetto raggruppamento ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, all’esito di precedente bando di gara, il cui disciplinare (art.5) non prevedeva l’iscrizione all’apposito albo previsto dall’art. 53 deld.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dal d.m. 11 settembre 2000, n. 289,per il raggruppamento, ma solo per le imprese associate destinate asvolgere le c.d. attività principali (come individuate nell’art. 2 delmedesimo disciplinare), essendo, invece, previsto per le consorziatedestinate a svolgere le c.d. attività secondarie (pure individuate dallacitata disposizione del disciplinare) la sola iscrizione nella Camera diCommercio…”.Inoltre, in ragione della natura giuridica del raggruppamentotemporaneo di imprese, il quale non dà luogo ad un'entità giuridica nuova,dotata di una propria soggettività giuridica, non era evidentementeprospettabile alcuna iscrizione del raggruppamento nel suddetto albo (v.Cass., n. 15518/2025; Cass., n. 15897/2025).2. Con il secondo motivo, si deducono “Illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/92,come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. n. 156/2015,art. 1, comma 8, DL 193/2016, nonché art. 83 e 182 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 – Nullità della sentenza per omessa pronunciadel giudice di appello su questioni sollevate nei gradi di merito inviolazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”.Nello specifico, la ricorrente rappresenta di aver eccepito nel corso delgiudizio di appello, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “il difetto di difesa tecnica diRTI mediante avv. del libero foro (avv. [OSCURATO:PERSONA], con la suacostituzione, in appello (9.11.2018), in violazione dell’art. 11, comma 2del d.lgs. 546/1992 ed art. 1, comma 8, DL 193/2016”, con conseguenteNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026difetto di legittimazione ad causam e ad processum di AE [OSCURATO:SOCIETA]”,per “illegittimità/nullità della procura in atti conferita ad un avvocato dellibero foro” e che, pertanto, con ordinanza n. 2894/2019, la CommissioneTributaria Regionale aveva assegnato “il termine di 30 giorni dallacomunicazione dell’ordinanza per costituirsi direttamente ex art. 182,comma 2, c.p.c.”. In ottemperanza a tale ordinanza, l’Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:SOCIETA] aveva depositato il 15/7/2019 “un atto di controdeduzioni con nomina di difensore , nella qualità di EntePubblico Economico subentrante… quale successore a titolo universale diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA] a seguito di fusione per incorporazionedelle società [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] SudSpa, quest’ultima mandataria del Raggruppamento temporaneo d’imprese(di seguito RTI) convenuto nel presente giudizio e composto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ”, indicando di essere rappresentata edifesa nel presente giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], (CF),giusta procura del Notaio in Roma…del 5 luglio 2017 ed allegando,però, all’atto una diversa procura speciale, registrata in Roma il26/6/2018, “con la quale, a far data dal 1° luglio 2019 era stataconferita procura speciale ad una serie di Responsabili delle struttureorganizzative “, tra cui [OSCURATO:PERSONA], in qualità di [OSCURATO:PERSONA]Atti introduttivi del Giudizio . In tali“controdeduzioni”, l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] si era riportata alprecedente scritto difensivo, insistendo sulla legittimità della precedentecostituzione in giudizio mediante un avvocato del libero foro. Pertanto, lacontribuente aveva depositato memorie illustrative per eccepirel’inammissibilità della costituzione “diretta” dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] del 15/7/2019, a mezzo del proprio dirigente dott. AntonioCristofaro: “a) per mancanza del requisito soggettivo di iscrizione all’albodi cui al DM 289/2000 (…) di RTI ed [OSCURATO:SOCIETA]”; b) per non poter, quindi,l’Agenzia delle entrate [OSCURATO:SOCIETA]” stare in giudizio quale “capogruppo” diNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026RTI al posto di [OSCURATO:SOCIETA] servizi di riscossione, già [OSCURATO:SOCIETA] sud spa-mandataria-capofila ab origine di RTI- cui è subentrata , in virtù dell’art.1, comma 1, DL 22 ottobre 2016, n. 193 conv. nella Legge 1 dicembre2016, n. 225…”; c) per il difetto di difesa tecnica di RTI in appello, inviolazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. 54/92 ed art. 1, comma 8, DL193/2016 che avrebbe dovuto portare il Giudice di appello a dichiarare lanullità del mandato ed il difetto di ius postulandi del difensore e nonprocedere alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c….d) per il fatto che laprocura agli atti depositata da AE [OSCURATO:SOCIETA] unitamente allecontrodeduzioni con nomina di difensore …è quella con cui il Dott.[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Presidente dell’AE [OSCURATO:SOCIETA], haconferito – dal 1° luglio 2019 – procura speciale per il contenzioso…ad unaserie di Responsabili delle strutture organizzative di più regioniitaliane”, indicando, quale procuratore per la regione Campania, il dott.[OSCURATO:PERSONA] “per i soli Atti introduttivi del giudizio - e non quindi,per gli atti successivi del giudizio, ovvero quelli riferiti al II grado…per iquali la procura speciale risulta, infatti, conferita ad altro Responsabile distruttura organizzativa…”, con conseguente difetto di ius postulandi deldott. [OSCURATO:PERSONA] in grado d’appello.Lamenta la ricorrente che, sulle suddette eccezioni, il giudice delgravame non si era pronunciato e che, in ogni caso, non poteva ritenersiavvenuta la regolarizzazione della costituzione ex art. 182 c.p.c. esuperato il difetto di conferimento della procura per il grado di appello aldifensore costituitosi con le suddette “controdeduzioni”.3. Con il terzo motivo, si lamenta l’“Illegittimità della sentenza perviolazione dell’art. 182 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.- Motivazione apparente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c.”, per aver la [OSCURATO:PERSONA] ordinato laregolarizzazione della costituzione del raggruppamento temporaneo diimprese, mentre avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione delNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026raggruppamento “ad agire nella nuova composizione determinatasi ingrado di appello per il subentro di AE [OSCURATO:SOCIETA] (ente pubblico) nelraggruppamento d’imprese aggiudicatario della gara pubblica in cui lamandataria capofila era [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA]” edavrebbe dovuto prendere atto dell’estinzione del raggruppamento, “perchéil venir meno di EQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] SPA ha dato luogo allaviolazione del principio di immodificabilità dei raggruppamenti temporaneid’imprese (su cui la CTR non ha pronunciato) e perché era venuta amancare la società per azioni che in seno al raggruppamento svolgeva ilruolo di capofila ed avrebbe, quindi, dovuto rilevare la mancanza dilegitimatio ad causam e la legitimatio ad processum del RTI nella suacomposizione…”.Il secondo motivo ed il terzo motivo – da trattarsi congiuntamente inquanto involgenti questioni, connesse, per lo più di natura procedurale –sono infondati.Va, preliminarmente, rilevata l’insussistenza del vizio di omessapronuncia con riferimento alle questioni di rito spiegate, trattandosi divizio configurabile, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,solo con riferimento a questioni di merito (v., tra le tante, Cass., n.26913/2024; Cass., n. 41362/2021; Cass., n. 27804/2020).In ogni caso, le censure vanno disattese anche sotto il profilo dellalamentata violazione di legge.Ribadita l’ininfluenza, per le ragioni illustrate nella trattazione delprimo motivo, della mancata iscrizione all’albo ministeriale della OttogasS.r.l. e del raggruppamento temporaneo di imprese (per il quale, comedetto, nemmeno è prospettabile un obbligo di iscrizione, non trattandosi diun autonomo soggetto giuridico), non si ravvisano ragioni ostative alsubingresso di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] nella posizione diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., né una fattispecie estintiva del raggruppamento per ilvenir meno dell’originaria mandataria.Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026Orbene, in virtù dell’art. 1 del d.l. n. 193/2016, è stato stabilito loscioglimento, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], delle società del “gruppo [OSCURATO:SOCIETA]”,con cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, senza il previoesperimento di alcuna procedura di liquidazione e dalla medesima data èstato attribuito all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], nuovo entestrumentale dell’Agenzia delle Entrate, l’esercizio delle funzioni relativealla riscossione nazionale. Per effetto del subentro ex lege del nuovo entepubblico economico, espressamente qualificato dal comma 3 del citato art.1 «a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, ancheprocessuali», si è determinato, pur nel quadro di una successione inuniversum ius, il fenomeno di un trasferimento tra enti pubblici, senzasoluzione di continuità, del munus publicum riferito all’attività dellariscossione, che si concretizza nel passaggio di attribuzioni traamministrazioni pubbliche, con trasferimento sia delle struttureburocratiche che dei rapporti attivi e passivi pendenti, contraddistinta dauna stretta linea di continuità tra l’ente che si estingue e l’ente chesubentra (v., Cass., Sez. Un., n. 15911/2021; Cass., n. 31391/2024). Lacontinuità sostanziale nell’esercizio ininterrotto dell’attività di riscossionegià svolta dalle società estinte, da parte dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], non ha, pertanto, comportato alcuna violazione del principiodi immodificabilità del suddetto raggruppamento temporaneo di imprese,mentre del tutto legittima, stante il disposto subingresso in tutti i rapportigiuridici, sia negoziali (tra cui il rapporto di mandato collettivo sotteso alraggruppamento temporaneo di imprese) sia processuali, risulta laavvenuta costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] alposto di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria del raggruppamentotemporaneo di imprese.Va, inoltre, rilevata l’ininfluenza delle questioni relative ai vizi dellanuova costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese a seguitodell’ordinanza ex art. 182 c.p.c., emessa dalla Commissione TributariaNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026Regionale, da ritenersi inutiliter data, considerata la legittimità dellaoriginaria costituzione del raggruppamento temporaneo di impresemediante un difensore del libero foro. A tal proposito, premesso che leSezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di dirittosecondo cui: «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenziadelle Entrate–[OSCURATO:SOCIETA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersianche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice dipace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi diconflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, diapposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni dimassima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro,senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e deicriteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1,comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere ilpatrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale equello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione dellafattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia el'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere ilpatrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postulanecessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presuppostodi legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nelgiudizio di legittimità» (Cass., Sez. Un., n. 30008/2019; confermata daCass., Sez. Un., n. 15911/2021), nel caso di specie, va rilevato chel’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] non si è costituita in giudizio in proprio,quale agente della riscossione nazionale. Secondo quanto espressamenteNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026riportato nella sentenza impugnata, l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] siè, invece, costituita nel giudizio di appello, così come nel presente giudiziodi cassazione, quale mandataria (sostituendo in tale qualità [OSCURATO:SOCIETA] SudS.p.a.) del raggruppamento temporaneo di imprese, strumento giuridicovolto a realizzare una forma di cooperazione tra imprese, che possono cosìintegrare capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative in vistadella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici,fondato su un accordo negoziale di natura privatistica, in base al quale piùparti conferiscono un mandato collettivo irrevocabile ad un soggettoprescelto come capogruppo, che dovrà agire in nome dei mandanti, sicchénemmeno può trovare applicazione, nel caso di specie, l’art. 1, comma 8,del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.225/2017.4. Con il quarto motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza perviolazione dell’art. 69, D.Lgs. 507/93, art. 7 L. 212/2000, art. 2967 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, lamentando, in sintesi, lainidoneità della motivazione dell’avviso, ritenuta astratta e generica, laomessa allegazione e riproduzione nell’atto del contenuto essenziale dellascheda di censimento del 2/11/2015, relativa comunque ad un periodosuccessivo alle annualità di imposta in contestazione e “presentata alComune dalla parte ad altri fini”, la inidoneità del contenuto dell’avviso aprovare gli elementi costitutivi della pretesa impositiva, l’erroneitàdell’assunto della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui l’avvisopoteva ritenersi motivato con la mera indicazione della tariffa applicata edella relativa delibera, nonché la illegittimità della integrazione dellamotivazione dell’atto consentita all’ente accertatore nel corso di giudizio,mediante la produzione della scheda di censimento.Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Sebbene il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., quale corollario delNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenutinella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021 - non debbaessere interpretato in modo eccessivamente formalistico e non debbapertanto tradursi nell’onere di integrale trascrizione degli atti e documentiposti a fondamento del ricorso, insussistente laddove sia invecepuntualmente riportato il contenuto degli atti richiamati all’interno dellecensure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; Cass., n.12481/2022; Cass., n. 11325/2023; Cass., n. 17183/2024; Cass., n.13358/2025, con specifico riferimento alla contestazione dell’adeguatezzamotivazionale dell’avviso di accertamento), nel caso di specie il ricorsonon trascrive, né sintetizza il contenuto dell’avviso di accertamento neipunti salienti, non consentendone la chiara ricostruzione dell’impiantomotivazionale ed il riscontro delle censure spiegate. Questa Corte harimarcato che, ove si censuri una sentenza “sotto il profilo della congruitàdel giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso diaccertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, lacui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni didiritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimitàdell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorsoriporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che siassumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito,al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudiziosulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (trale tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez.5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n.28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez.5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n.14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. Trib.,Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/202626 agosto 2024, n. 23105; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11100).Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimitàverificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alledoglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica(Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre2019, n. 28570).” (Cass., n. 15897/2025).Per contro, la Corte regionale ha accertato la idoneità motivazionaledell’atto impugnato, avuto riguardo al (condivisibile) orientamentocostante espresso in merito dalla giurisprudenza di legittimità(richiamando “da ultimo” l’ordinanza n. 22470/2019), secondo cui èsufficiente la indicazione della tariffa applicata e della relativa delibera.Inoltre, il motivo, laddove denuncia l’inidoneità “probatoria” in concretodella motivazione dell’atto a dimostrare gli elementi costitutivi dellapretesa, contestando l’avvenuta tassazione dell’intera superficie di 6.966mq e non solo quella idonea a produrre rifiuti occupata da tende eroulottes, sembra confondere il piano della motivazione dell’atto conquello della prova, che è questione di mera concludenza dimostrativa,contestabile in sede giudiziaria, ma non di carenza motivazionale, giacchéil requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltantol’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa per delimitarel’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventualesuccessiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio diimpugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi deifatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la “illegittimità dellasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., comma6, 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art.24 della Cost., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.”, denunciandol’apparenza della motivazione della sentenza impugnata laddove laNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026Commissione Tributaria Regionale disattende l’assunto relativo al vizio dimotivazione dell’atto, “statuendo che: detto motivo risulta assorbitodalle considerazioni precedentemente svolte con particolare riferimentoall’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento alla stregua delcostante orientamento della Suprema Corte …, senza alcunaspecificazione del cit. costante orientamento cui ha inteso riferirsi”,riportato in altro passo della sentenza. Ciò sebbene la contribuente avesselamentato di non essere stata messa in condizione di comprendere ipresupposti giuridici e di fatto della pretesa impositiva, per l’astrattezza egenericità della motivazione e per la mancata allegazione della scheda dicensimento del 2/11/2015, “presentata dalla parte ad altri fini” di cui nonè stato riportato nell’atto nemmeno il contenuto essenziale. Deduce laricorrente che non è dato comprendere da quali elementi la CommissioneTributaria Regionale avrebbe tratto il convincimento secondo cui sarebbebastato ai fini motivazionali la sola indicazione della tariffa applicata edella relativa delibera e non sarebbe stato invece necessario riportare laformula e i dati per il calcolo della tariffa, la quantità totale dei rifiutiovvero la superficie totale iscritta a ruolo, a fronte dei dati e deidocumenti allegati dalla contribuente, “idonei a provare che almenouna parte del contenuto di quegli atti, non riportati nell’atto impositivo,sarebbe stata necessaria ad integrarne la motivazione ”.Il motivo è infondato.Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, il vizio dimotivazione causa di nullità della sentenza ricorre quando, in violazione diun obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma,Cost.), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c. e 36, comma 2,n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, non solo la sentenza sia del tutto priva dimotivazione dal punto di vista grafico, ma anche quando presenti uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile o anche meramenteNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisioneassunta, la motivazione non consente di comprendere le ragioni e, quindi,le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi alrisultato enunciato, in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare unragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga, con uncerto procedimento enunciativo logico e consequenziale, a spiegare ladecisione assunta, così rimettendo all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016,cit.; Cass., n. 13977/2019, che richiama Cass., n. 14927/2017; Cass., n.6758/2022; Cass., n. 1986/2025). Inoltre, come statuito dalle SezioniUnite e più volte ribadito da questa Corte, la riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel.c.c., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimitàsulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione (Cass., Sez. Un., n. 19881/2014; Cass., Sez.Un., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n. 23580/2025). A talproposito, va evidenziato che il giudice del merito non deve dar conto diogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto, cioè, adiscutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità oconfutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, sufficiente, inNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026base all'art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., che esponga gli elementiin fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in talmodo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti nonespressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragionidella decisione (cfr. Cass., n. 12732/2024; Cass., n. 3108/2022, cherichiama Cass., n. 12652/2020; Cass., n. 10937/2016; Cass., n.12123/2013 e anche Cass., 19011/2017; Cass., n. 16056/2016; Cass., n.18103/2021; Cass., n. 23580/2025).Nel caso di specie, non solo la ricorrente ripropone, in realtà, subspecie di nullità della motivazione della sentenza, la violazione di leggecontestata nel precedente (inammissibile) motivo relativo alla inidoneitàdella motivazione dell’atto, ma la [OSCURATO:PERSONA] risultaaver argomentato, seppur succintamente, in maniera chiara e coerente ilrigetto delle censure relative alla asserita mancanza assoluta dimotivazione dell’avviso, considerando evidentemente non idonei adinficiarne la congruità motivazionale i rilievi della contribuente,espressamente riportati in sentenza, relativi alla mancanza di “qualunquespecificazione delle rilevazioni sul territorio e delle risultanze catastali” eall’inutilizzabilità della scheda di censimento. Infatti, dopo aver dato attodelle censure svolte, la sentenza rileva che “il motivo è assorbito”, rectiussuperato, “dalle considerazioni precedentemente svolte con particolareriferimento all’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento allastregua del costante orientamento della Suprema Corte.”. Trattasidell’orientamento riportato a pagina 8 della sentenza - con relativospecifico richiamo ad una recente (all’epoca) pronuncia secondo cui, intema di TARSU, è sufficiente che l’atto impositivo riporti la tariffa e larelativa delibera - alla luce del quale, secondo la propria insindacabilevalutazione, il giudice di merito ha evidentemente ritenuto subvalenti edanzi ininfluenti le allegazioni della contribuente a sostegno dellaprospettata inidoneità motivazionale dell’atto. Pertanto, l’iter logicoNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026sotteso al rigetto delle censure relative alla motivazione dell’avviso diaccertamento impugnato risulta espresso in maniera comprensibile ecoerente, sicché, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno, lasentenza deve ritenersi senz’altro rispettosa del “minimo costituzionale”nella accezione sopra chiarita.6. Con il sesto motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 73 D.lgs. n. 507/93, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, per aver ritenuto, a fronte dellalamentata omessa attivazione, da parte dell’ente impositore, delprocedimento di cui al citato art. 73, che la norma non imponga alcunobbligo, ma piuttosto attribuisca una facoltà all’ente impositore,richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui,in tema di TARSU, il Comune è tenuto “ad indicare in ciascun attoimpositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con laconseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formulautilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiutiovvero la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numericifondamentali per il calcolo del tributo”, così fornendo, secondo laricorrente, una motivazione apparente e relativa ad altro motivo diappello.7. Con il settimo motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 73 D.lgs. n. 507/93, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, per avere la Commissione TributariaRegionale erroneamente ritenuto che il citato art. 73 non imponga alcunobbligo, ma, piuttosto, attribuisca una facoltà all’ente impositore, il qualeavrebbe invece violato il diritto della contribuente al contradditoriopreventivo e segnatamente il diritto di formulare, prima di ricevere l’atto,osservazioni e richieste e/o di fornire ulteriori elementi che avrebberopotuto condurre ad una decisione finale diversa da quella assunta conl’atto impugnato.Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il sesto motivo ed il settimo motivo – da trattarsi congiuntamente inquanto involgenti la medesima questione dell’omesso svolgimentopreventivo, da parte dell’ente impositore, delle attività istruttorie previstedall’art. 73 del d.lgs. n. 507/93 – sono infondati.Va, preliminarmente, rilevato che non sussiste alcun obbligo generaledi contraddittorio preventivo per i tributi locali, alla luce del consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le tante Cass.,Sez. Un., n. 21271/2025; Cass., n. 30917/2025; Cass., n. 4752/2021;Cass., n. 27421/2018) secondo cui, in caso di verifiche fiscali c.d. "atavolino", nella vigenza della disciplina applicabile (alla fattispecie inesame) prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge n. 212/2000(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219/2023, a suavolta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39/2024,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67/2024), con riferimento aitributi c.d. “non armonizzati”, quale quello in esame, l'obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale vige solo in caso di espressaprevisione normativa, non ravvisabile, come si dirà, per la TARSU (mentreha valenza generalizzata per i tributi c.d. armonizzati), per cui non si ponela questione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cuiall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, con conseguenteinconfigurabilità anche della violazione del diritto unionale (Cass., n.1735/2026).Nel caso specifico della TARSU, l’istruttoria da parte dell’enteimpositore, siccome finalizzata all’acquisizione di informazioni per laricognizione dei presupposti d’imposta, costituisce non un obbligo, ma unamera facoltà, esercitabile se necessaria, ossia ove l’ente impositore nondisponga già dei dati necessari all’adozione dell’atto impositivo. In talsenso, depone inequivocamente il tenore dell’art. 73 del d.lgs. n.507/1993 (“Ai fini del controllo dei dati … l'ufficio comunale può rivolgereal contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere aquestionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamentesottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altrotributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici ancheeconomici…2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuentealle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di poliziaurbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricatodella rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicarealmeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobilisoggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e dellamisura delle superfici,…”), che declina in termini di “possibilità” losvolgimento delle attività accertative ivi previste da parte dell’enteimpositore (v. Cass., n. 14816/2025).Ciò posto e richiamato tutto quanto sopra rilevato in merito allainesistenza/apparenza della motivazione della sentenza, non si ritiene chenell’affermare, correttamente, l’insussistenza di un obbligo impostoall’ente impositore dal citato art. 73, la Corte Tributaria Regionale abbiafornito una motivazione apparente, atteso che, nell’esercizio del legittimopotere di interpretazione delle norme, ha ritenuto (del tuttoconformemente al dato testuale) che l’articolo in esame attribuisse unamera facoltà e, richiamando successivamente l’obbligo motivazionaleminimo e necessario dell’avviso di accertamento (individuato nella tariffaapplicata e nella relativa delibera), ha implicitamente dato contodell’ultroneità di un obbligo generalizzato di istruttoria preventiva perpoter assicurare il rispetto di quel contenuto minimo.8. Con l’ottavo motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza sui vizidi illegittimità del Regolamento e di determinazione delle tariffe ai finidell’invocata disapplicazione del Regolamento e delibere tariffarie delComune limitatamente all’atto impugnato ex art. 7, comma 5, D.Lgs. n.Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026546/92, per violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 68, 69 D.Lgs.507/93, nonché dell’art. 42, comma 2, lett. f) del TUEL (D.Lgs. 267/2000)in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. Nello specifico, laricorrente assume la illegittimità del regolamento del Comune di Pozzuoli(NA) e delle relative delibere tariffarie approvate per gli anni 2010, 2011 e2012, per la mancata corrispondenza tra tali delibere ed i costi di gestionedel servizio rifiuti, in violazione degli artt. 65 e 68 del d.lgs. n. 507/1993,per l’errata determinazione delle tariffe al netto e non al lordodell’addizionale ex ECA, a conferma della loro più elevata misura rispettoal parametro legale della copertura dei costi del servizio e per la disparitàdi trattamento evincibile dalle delibere di approvazione delle tariffe conriferimento alla misura della TARSU prevista per le civili abitazioni e per icampeggi, in violazione degli artt. 65 (che commisura la tassa allaquantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile deirifiuti solidi urbani producibili in locali ed aree per il tipo di uso cui sonodestinati e al costo di smaltimento), 68, comma 2 (che stabilisce che ilregolamento debba contenere la classificazione delle categorie esottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti etassabili con la medesima misura tariffaria e ricomprende in un’unicacategoria “i locali e le aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivitàe convivenze, esercizi alberghieri”) e 69, comma 2 (secondo cui ladelibera di approvazione della tariffa deve indicare le ragioni dei rapportistabiliti tra le tariffe), del d.lgs. n. 507/1993, “proprio per essere statedette delibere non sufficientemente motivate in ordine alla differenzatariffaria stabilita per i locali ed aree equiparabili secondo il tipo d’uso”. Lasentenza impugnata, pertanto, avrebbe errato nel ritenere non provatoche le tariffe in questione siano state determinate in misura superiore aicosti, sostenendo che, in assenza di elementi di prova in ordineall’ammontare di tali costi, “il mero dato dell’applicazione di un imposta allordo e non al netto” non dimostri che le tariffe siano superiori al costoNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026complessivo del servizio. La ricorrente deduce, inoltre, l’illegittimità delletariffe applicate relative ai campeggi, in quanto adottate dalla GiuntaComunale invadendo le attribuzioni riservate al Consiglio Comunale, a cuiè riservato, ex art. 42 del TUEL, il potere di raggruppare gli immobili indistinte categorie, considerato che il regolamento comunale nonprevedeva una apposita categoria tariffaria per i campeggi.9. Con il nono motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza sullarichiesta di disapplicazione del Regolamento comunale Tarsu (approvatocon delibera C.C. n. 13 del 24.2.1997) vigente negli anni 2010, 2011 e2012 limitatamente all’avviso di accertamento impugnato ex art. 7 co. 5d.lgs 507/93 – Violazione e falsa applicazione del DL n. 61/2007(conv. inLegge 5 luglio 2007, n. 87), DL n. 195/2009, art. 11, comma 5 ter, artt.65, 68, D.Lgs. 507/93, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”. Laricorrente lamenta la omessa disapplicazione del regolamento e delletariffe sebbene esse, pur costituendo l’addizionale ex ECA e MECAun’appendice della TARSU, fossero state illegittimamente determinate alnetto dell’addizionale ex ECA e MECA, come risultava dall’avviso, a riprovadella maggior pretesa avanzata nei confronti della contribuente, inviolazione del vincolo, di cui all’art. 11, comma 5-ter, del d.l. n. 195/2009,della corrispondenza tra costo del servizio e tariffe.L’ottavo motivo ed il nono motivo - da trattarsi congiuntamente inquanto strettamente connessi, affrontando la medesima censura relativaalla mancata disapplicazione del regolamento comunale e delle tariffe –sono inammissibili e, comunque, infondati.Va,, preliminarmente, rilevato, quanto ai dedotti profili di illegittimitàdel regolamento e delle delibere tariffarie, che per i regolamenti comunali,in quanto norme secondarie, non vale il principio iura novit curia, nonrientrando, pertanto, la loro conoscenza tra i doveri del giudice, che, soloove disponga di poteri istruttori può acquisirne diretta conoscenzaindipendentemente dall’attività svolta dalle parti (v., tra le tante, Cass., n.Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/202617641/2024; Cass., n. 21826/2023; Cass., n. 7715/2022). Nel caso dispecie, il regolamento comunale, di cui si chiede la disapplicazione, nonrisulta allegato al ricorso, il quale nemmeno riporta la trascrizione dellenorme regolamentari interessate, che è necessaria a pena diinammissibilità ex art. 336 c.p.c., laddove si sollevino censure checomportino l’esame di un regolamento non prodotto (v., in tal senso:Cass., cit. 17641/2024; Cass., n. 21826/2023; Cass., n. 7715/2022). Ilprincipio di autosufficienza e specificità non risulta rispettato nemmenocon riferimento alla censurata omessa disapplicazione delle deliberetariffarie, le quali non risultano indicate nell’indice in calce al ricorso, tragli allegati e nemmeno risultano trascritte quantomeno nelle parti dispecifico interesse. Va, a tal proposito, ribadito che, sebbene il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primocomma, n. 6), c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi- anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.Italia del 28 ottobre 2021 - non debba essere interpretato in modoeccessivamente formalistico e non debba pertanto tradursi in ungeneralizzato onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove sia, invece, puntualmenteriportato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; Cass., n. 12481/2022; Cass., n.11325/2023; Cass., n. 17183/2024), nel caso di specie il ricorso nontrascrive, né sintetizza il contenuto di tali delibere nemmeno nei puntisalienti, non consentendo il riscontro delle censure spiegate.Tanto premesso, va, altresì, rilevato, in via generale, che ladisapplicazione dell’atto amministrativo può effettuarsi solo in presenza divizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere),sicché la contestazione della validità dei criteri seguiti dal comunenell’adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alla dichiarazioneNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026incidentale di illegittimità della stessa, tanto più che, nell’ambito degli attiregolamentari, esiste uno spazio di discrezionalità di orientamentopolitico-amministrativo insindacabile in sede giudiziaria (v., tra le tante,Cass. n. 7437/2019; Cass., n. 20964/2019; Cass., n. 4321/2015; Cass.,n. 7044/2014).Ciò posto, si evidenzia, comunque, che la censura relativaall’illegittima determinazione delle tariffe al netto e non al lordo delleaddizionali, con conseguente superamento del limite costituito dai costi delservizio, è del tutto generica laddove non individua, nemmeno in viaorientativa, lo scostamento tra costo e gettito nel caso in esame (relativi,peraltro, a tre diverse annualità) e, comunque, involge verifiche fattualinon richiedibili in sede di legittimità. A ciò si aggiunga che il principio dicorrispondenza tra gettito complessivo della tassa e costo di esercizio delservizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito dall’art. 61, comma1, del d.lgs. n. 507/1993, concerne il limite stabilito dalla legge ai criteri dideterminazione della tariffa annuale della tassa da parte di ciascunComune e non attiene alla singola obbligazione del contribuente.L’estraneità del suddetto principio di rispondenza tra gettito e costoall’obbligazione tributaria del singolo trova riscontro nel riferimentocontenuto nella norma al gettito complessivo della tassa e ai dati del contoconsuntivo utilizzati per determinare i limiti minimo e massimo dicopertura dei costi (v., in tal senso, Cass., n. 31391/24, che richiamaCass., n. 21719/2004). Pertanto, il principio della rispondenza tra gettitocomplessivo e costo del servizio non può costituire un parametro diverifica della legittimità di un avviso di accertamento che, come nel casoin esame, rettifichi la misura dell’imposta dovuta sulla base di unamaggiore superficie imponibile accertata.Quanto alla censurata carenza di motivazione delle delibere diapprovazione delle tariffe in ordine alla differenza stabilita per locali edaree equiparabili secondo il tipo d’uso e all’ulteriore dedotta illegittimitàNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026delle tariffe relative ai campeggi in quanto asseritamente adottate dallaGiunta comunale in assenza del relativo potere (stante la mancataprevisione nel regolamento comunale TARSU della specifica categoria deicampeggi), va, altresì, evidenziato (fermo il difetto di autosufficienza especificità inizialmente rilevato) che trattasi di questioni non trattate nellasentenza impugnata, con conseguente onere per la ricorrente, onde nonincorrere nell'inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarel'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, maanche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, diindicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (ex multis,Cass., n. 3473/2025; Cass., n. 20585/2023; Cass., n. 35885/2022; Cass.,n. 8362/2022; Cass., n. 40984/2021). Detto onere è rimastoinadempiuto. In ogni caso, questa Corte ha affermato che i rapporti tra letariffe, indicati dall’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993 tra glielementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alladifferenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma allarelazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loroclassificazione economica (Cass., n. 25736/2025; Cass., n. 14632/2025;Cass. n. 15861/2011). “Sul tema dell’istituzione di tariffe differenziate lagiurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ha avuto occasione di pronunciarsiescludendo il vizio di illegittimità, ai fini della disapplicazione, nei casi incui il comune preveda l’applicazione di specifiche tariffe per alcunetipologie di immobili o, viceversa, della medesima tariffa per determinatecategorie di immobili. In proposito è stato riconosciuto che ladeterminazione della tariffa da applicare, ai fini Tarsu, costituisce unascelta discrezionale che rientra nei limiti della potestà impositiva attribuitaal comune dall’ordinamento, non vietata da alcuna norma statale (Cass. n.5358 del 2020, nell’ipotesi di delibere di equiparazione tra strutturealberghiere e B B; Sez. 6 - 5, n. 33545/2019, Rv. 656430 - 01 conriferimento alla tariffa della Tarsu da applicare negli istituti penitenziari).”Numero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026(Cass., n. 17058/2024). In ordine alla dedotta insufficienza dello specificoprofilo motivazionale della delibera di approvazione delle tariffe va, inoltre,evidenziato che questa Corte, in tema di tassa per lo smaltimento deirifiuti solidi urbani, ha affermato l’inconfigurabilità di un obbligo dimotivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cuiall’art. 65 del d.lgs, n. 507/1993, poiché, al pari di qualsiasi attoamministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad unapluralità indistinta di destinatari, locali ed aree tassabili (v., tra le tante,Cass., n. 7437/2019, che richiama Cass., n. 7044/2014 e Cass., n.22804/2006).10.Con il decimo motivo, si deduce la “illegittimità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 74, D.Lgs. n. 507/73 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.- Omessa pronuncia in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, per aver ritenuto legittima lasottoscrizione dell’atto impugnato da parte del legale rappresentante dellaGe.se.T., [OSCURATO:PERSONA], “che non è di RTI (unitariamenteconsiderato), né tanto meno del capofila di RTI”, mentre, ai sensi degliartt. 71 e 74 in materia di TARSU, la sottoscrizione dell’avviso diaccertamento dovrebbe provenire da un funzionario designato dall’enteimpositore, nel caso di specie l “unitario” raggruppamento o l’ente capofilanel potere di accertamento e riscossione della TARSU. Ad ulterioreconferma del vizio dedotto, la ricorrente rileva inoltre che il sottoscrittoredell’atto è stato delegato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e non dal nuovo soggetto(l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]) ad essa subentrato nelraggruppamento temporaneo di imprese.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] ha affrontato lo specifico motivodi censura svolto dalla contribuente, ritenendo legittima la sottoscrizionedell’atto “da parte del responsabile della gestione, [OSCURATO:PERSONA],quale rappresentante legale della “[OSCURATO:SOCIETA]”, società non solo inNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026possesso del requisito soggettivo di iscrizione all’Albo dei Concessionari,ma anche deputata a svolgere le attività principali dell’RTI tra cuirientrano gli accertamenti, nonché delegato in virtù di procura notarile daEquitalia, società capofila dell’RTI, poi sostituita dall’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. Né sussiste alcuna violazione degli artt. 71 e 74 d.lgs 507/93poiché il funzionario designato per l’organizzazione e gestione del tributoin oggetto ben può essere un soggetto delegato da uno dei soggetti checompongono l’RTI, non configurandosi quest’ultimo quale soggettoautonomo rispetto alle società o enti che ne fanno parte e non assumerilievo in proposito la circostanza che ad [OSCURATO:SOCIETA] sia subentrata l’[OSCURATO:PERSONA]”.Orbene, non solo non sussiste, all’evidenza, il vizio di omessapronuncia, ma questa Corte ritiene condivisibili le conclusioni cui è giuntala [OSCURATO:PERSONA] in merito alla valida sottoscrizionedell’avviso impugnato, conformandosi ad una recente pronuncia relativaalla stessa questione qui esaminata (concernente il medesimoraggruppamento temporaneo di imprese ed il medesimo soggettosottoscrittore dell’avviso, incontestatamente individuato in FrancescoCarrese, a ciò delegato nel medesimo periodo di imposta, cui si riferiscel’avviso oggetto di causa).Con sentenza n. 15522/2025, questa Corte ha accertato che FrancescoCarrese è il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., “che nelraggruppamento è deputato a svolgere le “[OSCURATO:PERSONA]” tra cui gliaccertamenti, così come puntualmente indicato nella Domanda dipartecipazione alla Gara ed espressamente delegato, pure, da [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di procura notarile n. 27543 del 28/10/2013, poirinnovata con il subentro di AdER con procura rep. 43.250 raccolta 24.654del 9.11.2017 versata in atti. La sottoscrizione è, quindi, esercizio direttodi poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambitodell'organigramma della società, nella specie, quella di legaleNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., la cui verifica non richiedeprovvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il [OSCURATO:PERSONA], previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficioistituito presso le Camere di Commercio. Va pure precisato che l'art. 11,comma 4, del d.lgs. n. 157 del 1995, nella parte in cui dispone che leimprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo di impreseaggiudicatario di un appalto di lavori pubblici conferiscono "mandatospeciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo",e procura "al rappresentante legale dell'impresa capogruppo", nonimpedisce a quest'ultimo di nominare un procuratore per farsirappresentare in determinati affari del raggruppamento, né di sceglierlotra i partecipanti al raggruppamento stesso, derivando il potere gestoriodell'impresa mandataria e quello rappresentativo del suo legalerappresentante non direttamente dalla legge ma dalla designazione, liberae volontaria, delle imprese raggruppate che, pur obbligate a nominare unacapogruppo ed a conferire procura al legale rappresentante della stessa,sono libere di scegliere quale debba essere designata come mandataria e,in caso di capogruppo con pluralità di legali rappresentanti, a quali di essiconferire la procura. Questa Corte ha avuto modo di rilevare che ledisposizioni secondo le quali le imprese in [OSCURATO:PERSONA] conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale conrappresentanza all’impresa mandataria, con conferimento di procura allegale rappresentante dell'operatore economico mandatario - così che almandatario «spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, deimandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni egli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o2006 n. 163, art. 37, commi 14, 15 e 16) - sono finalizzate ad agevolarel'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le impreseappaltatrici ma non si estendono anche nei confronti dei terzi estranei aNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo nondetermina un centro autonomo di imputazione giuridica (art. 37, comma17, cit.; v. Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925, cit.; Cass., 29 dicembre2011, n. 29737; Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; v., altresì, Consiglio diStato, V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di Stato, Ad. plen., 13 giugno2012, n. 22). E, in particolare, si è rimarcato che tanto il potere gestoriodell'impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legalerappresentate della stessa non derivano direttamente dalla legge, madalla designazione dell'impresa mandataria liberamente e volontariamenteeffettuata dalle imprese raggruppate, così che – non operando, in ambitonegoziale di diritto privato, il principio delegatus delegare non potest –non sussistono ragioni per restringere l'operatività degli ordinari principidella rappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure daparte del legale rappresentante dell’impresa mandataria (Cass., 27 aprile2016, n. 8407)”.Del tutto condivisibilmente, la circostanza che ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.sia subentrata l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] è stata ritenuta dalgiudice del gravame priva di qualsiasi incidenza sulla legittimazione delsottoscrittore dell’atto, essendo l’Agenzia delle Entrate-Riscossionesubentrata in tutti i rapporti prima facenti capo ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. enon incidendo, comunque, il subingresso di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] sulla validità ed efficacia della precedente procura conferita daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. (peraltro, la sopracitata sentenza dà atto del suoavvenuto rinnovo, nell’anno 2017, da parte di Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]).11. Con l’undicesimo motivo, si deduce la “illegittimità della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Motivazione apparente inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c”, per non aver applicato alleNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026sanzioni irrogate il principio della continuazione, ai sensi dell’art. 12,comma 5, del d.lgs. n. 472/1997.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata si è limitata ad escludere la sussistenza - nelcaso in esame di denuncia infedele ai fini della TARSU (così individuatadalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] la violazionecontestata nell’avviso di accertamento impugnato) per gli anni di imposta2010/2012– delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 del d.lgs. n.472/1997, non valutando invece la richiesta applicazione, da parte dellacontribuente, del comma 5 del medesimo articolo, contestata dallacontroricorrente.Orbene, come già rilevato da questa Corte (v. Cass., n. 998/2023),“…l'art. 70, commi 1 e 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 disponeche: «1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al Comune, entro il 20gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unicadei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia èredatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messia disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. 2. Ladenuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni ditassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto adenunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali edaree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiorammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossionedel tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia». A fronte di taliobblighi, l'art. 76, commi 1 e 2, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507prevede che: «1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche divariazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lirecentomila. 2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquantaal cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'erroreNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Lastessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancataesibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo73, comma 3 bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari neisessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione ocompilazione incompleta o infedele». … Secondo la giurisprudenza diquesta Corte, in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ilD.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 consente al contribuente di limitarsi adenunciare le sole variazioni intervenute successivamente allapresentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare lapropria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solarecorrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stataincompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova dianno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo,sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione dellasanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altro canto, la protrattainottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca ladecadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare lesuperfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute,ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2009, n. 1812; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2010,n. 10796; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2014, n. 6950; Cass., Sez. 6^-5,18 maggio 2019, n. 13486; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25063;Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13334; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre2020, n. 29394; Cass., Sez. 5^, 1 settembre 2022, n. 25694)… Si è infattigià precisato che, per ogni anno solare, sussiste una distinta obbligazionetributaria (art. 64, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507),sicché, come accade nel caso di totale omissione della dichiarazione,anche nel caso in cui l'iniziale denuncia sia infedele (o incompleta), ilNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026contribuente non è liberato dall'obbligo di presentare la denuncia, correttae completa, perché tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno,tant'è che la sua inottemperanza è sanzionata dall'art. 76 del D.L.vo 15novembre 1993 n. 507 per ogni anno in cui la denuncia non è presentata.Qualora, dunque, il contribuente effettui una iniziale denuncia infedele (oincompleta) e negli anni successivi resti inerte, in questi anni, nonpresentando la dichiarazione dovuta, si trova nella stessa condizione di chiabbia omesso di presentarla (Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 25063;Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 11 2020, n. 22900; Cass., Sez. 5^, 1settembre 2022, nn. 25694 e 25695). … Ciò posto, occorre stabilire se lareiterazione annuale della medesima infrazione all'obbligo di denunciapossa beneficiare del trattamento previsto dall'art. 12 del D.L.vo 18dicembre 1997 n. 472 per le sanzioni amministrative. In linea generale,come è stato recentemente precisato da questa Corte (Cass., Sez. 5^, 8aprile 2022, n. 11432), in tema di cumulo di sanzioni, trova applicazionel'art. 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472 (come sostituito dall'art. 2,comma 1, lett. e), del D.L.vo 5 giugno 1998 n. 203 e modificato dall'art.2,comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 marzo 2000 n. 99); ai sensi di tale norma,il principio del c.d. "cumulo materiale", che prevede la sommatoria ditante sanzioni quante sono le violazioni, risulta derogato a favore delcontribuente dal c.d. "cumulo giuridico", che consente l'applicazione di unasola sanzione maggiorata nei casi di: 1) concorso formale (art. 12, comma1), che si ha quando un soggetto con una sola azione viola più normeanche relative a tributi diversi; 2) concorso materiale (art. 12, comma 1),ove la medesima disposizione sia violata, anche con più azioni, diversevolte; 3) progressione (art. 12, comma 2), che si ha quando, anche intempi diversi, vengono commesse più violazioni che, nella loroprogressione, pregiudicano «la determinazione dell'imponibile ovvero laliquidazione anche periodica del tributo»; 4) continuazione (art. 12,comma 5), per il caso in cui violazioni «della stessa indole vengonoNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026commesse in periodi d'imposta diversi»; 5) rilevanza delle stesseviolazioni ai fini di più tributi (art. 12, comma 3). In particolare, ladisposizione citata afferma che: «È punito con la sanzione che dovrebbeinfliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppiochi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni, ancherelative a tributi diversi» (comma 1, prima parte); soggiace alla stessasanzione «chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nellaloro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare ladeterminazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica deltributo» (comma 2); si applica la sanzione base aumentata dalla metà altriplo «quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodidi imposta diversi» (comma 5) La stessa norma ha riformulato la disciplinagenerale dell'istituto della continuazione nell'illecito tributario,confermando ed ampliando il principio del cumulo giuridico delle sanzioni,che è stato reso obbligatorio e non più facoltativo (come, invece,disponeva l'art. 8, della Legge 7 gennaio 1929 n. 4), e disciplinandospecificamente l'ipotesi delle violazioni riguardanti periodi di impostadiversi, stabilendo, per questa particolare fattispecie, regole di maggiorrigore, fermo restando, tuttavia, l'obbligo di procedere al cumulo giuridicodelle sanzioni. La nuova nozione di continuazione di cui all'art. 12 delD.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472 ha determinato un superamento delleprevigenti nel senso dell'obbligatorietà (in quanto la concessione delbeneficio non è facoltativa per gli uffici); dell'irrilevanza dell'elementopsicologico (non essendo richiesta una «medesima risoluzione») edell'elemento temporale (non essendo limitata allo stesso periodo diimposta); dell'ampliamento oggettivo (applicandosi alla generalità deitributi ed anche tra violazioni non riguardanti lo stesso tributo). Si è,dunque, in presenza di una pluralità di regole correttive la cui applicazionerisente, a sua volta, della natura dei singoli tributi, dando luogo aNumero registro generale 2321/2021Numero sezionale 1926/2026Numero di raccolta generale 22470/2026Data pubblicazione 30/06/2026conseguenze diverse che non si pongono in contrasto tra loro perchériferite a fattispecie riduttive ed impositive differenti…”.Ne discende che la ripetizione in un intervallo pluriennale (dall'anno2010 all'anno 2012) della violazione prevista dall'art. 70, comma 1, deld.lgs. n. 507/1993 è idonea a configurare il vincolo della continuazione trale singole omissioni ed è vincolante per l'ente impositore ai fini deltrattamento sanzionatorio previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n.472/1997. Pertanto, l'omessa presentazione della dichiarazione per piùperiodi, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni amministrative perciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime dellacontinuazione, venendo in rilievo condotte omissive che, traducendosi nelreiterato ostacolo alla determinazione dell'imponibile ed alla liquidazionedell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra lorooggettivamente e finalisticamente collegate (in senso analogo, per l'ICI:Cass., n. 18447/2021).In accoglimento dell’undicesimo motivo di ricorso, rigettati gli altri, lasentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Campania (aisensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 130/2022), in diversacomposizione, anche per le spese di legittimità, dovendosi rideterminare lesanzioni secondo il criterio del cumulo giuridico sopra indicato. P.Q.MLa Corte accoglie l’undicesimo motivo e rigetta i restanti motivi, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di II° grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22470/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris