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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 22529/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/2026 del Tribunale di Potenza.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleValentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza n. 5/2026 del 26 gennaio 2026 il Tribunale di Potenza hadichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il decreto disequestro emesso dalla Guardia di Finanza di Rionero in Vulture il 5 gennaio2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto sostanza stupefacente,denaro, smartphone e altro.2.

Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso ènecessario riferire che, in data 4 gennaio 2026, U.P.G. della Guardia di Finanzaeseguirono una perquisizione a Ripacandida (PZ), in viale Margherita di Savoian. 45 presso l’abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

La perquisizione fu eseguita, aisensi dell’art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Oltreall’abitazione, alla cantina e ad un locale sottotetto, fu perquisita anche una«cella artigianale» ricavata nella parete rocciosa esterna alla casa, all’internodella quale furono rinvenute 7 bustine, contenenti in tutto 94 grammi dimarijuana, un termometro digitale, un rotolo di pellicola trasparente, una bustinadi sostanza deumidificante e un bilancino di precisione.

Nel locale sottotettofurono rinvenute alcune bustine trasparenti, due bustine in alluminio, duemacchinette per il confezionamento sottovuoto ed una macchinetta per sigillare.Nell’abitazione, invece, furono rinvenuti quattro telefoni cellulari e 1.790 euro incontanti (28 banconote da 50 euro, 17 banconote da 20 euro e 5 banconote dal10 euro).

Il materiale sopra indicato fu sottoposto a sequestro a fini di prova.Il 7 gennaio 2026 il PM convalidò il sequestro eseguito in via d’urgenzadalla PG perché avente ad oggetto «il corpo di reato o, comunque, cosepertinenti al reato» di detenzione a fini di spaccio della marijuana.

Rilevò a talfine che «ai fini di una compiuta ricostruzione dei fatti» era necessario «svolgereogni opportuno accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente in sequestro».Quanto al denaro, il PM rilevò che il sequestro eseguito dalla PG in via d’urgenzadoveva essere diversamente qualificato come sequestro preventivo d’urgenza atitolo di “sequestro c.d. impeditivo” (atteso che la libera disponibilità dellasomma poteva «aggravare o protrarre le conseguenze del reato», ovvero«agevolare la commissione di altri reati» consentendo «l’approvvigionamento diulteriore sostanza stupefacente destinata a sua volta alla rivendita a terzi»)oppure a titolo di sequestro “per sproporzione” ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R.n. 309/90 e 240 bis cod. pen.

Pertanto, chiese al G.i.p. di convalidare ilsequestro disposto in via d’urgenza e di disporre il sequestro preventivo dellasomma.

Con provvedimento in data 13 gennaio 2025 il Giudice rilevò che larichiesta di convalida del sequestro preventivo era giunta al suo ufficio oltre itermini previsti dall’art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen. e, pertanto, respinsela richiesta di convalida.

Dispose, tuttavia, il sequestro della somma ritenendosussistente il fumus del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.Osservò che «il numero di dosi, il nascondiglio delle stesse e la somma trovata incontanti e in vari tagli» costituivano una solida piattaforma indiziaria tanto piùche l’indagato aveva già riportato condanna per violazione della legge in materiadi stupefacenti.

Rilevò, quanto al denaro, che «l’ammontare e il taglio dellebanconote» lo indicavano «quale profitto del reato di spaccio» suscettibile disequestro e che il «prevedibile riutilizzo del denaro nell’ambito del mercato delladroga» e la possibilità che lo stesso fosse usato per «finanziare ulteriori acquistidi sostanza da cedere a terzi» rendevano sussistente anche il periculum in mora.3.

Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto duerichieste di riesame in data 13 gennaio 2026 e in data 15 gennaio 2026.3.1.

La richiesta di riesame del 13 gennaio 2026 si riferiva al sequestrooperato dalla Guardia di Finanza.

Il difensore rilevava, in via preliminare, che ilsequestro era divenuto inefficace per non essere stato convalidato.

Sottolineavainfatti: «il sequestro operato dai militari avrebbe dovuto essere convalidato dalP.M. entro 48 ore successive alla trasmissione degli atti, da compiere entro leprime 48 ore.

Ad oggi (13 gennaio 2026), nonostante siano trascorsi otto giornidalla redazione del verbale di sequestro, non è per venuta alcuna convalida daparte del P.M., con la conseguenza che il sequestro è da ritenersi inefficace».Nel merito, il difensore sosteneva che tutto il materiale in sequestroavrebbe dovuto essere restituito all’avente diritto perché non v’erapertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato.

Sottolineava che la sostanzastupefacente e il bilancino non erano stati rinvenuti in un luogo che era nelladisponibilità esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], bensì in una parete rocciosa esterna alla suaabitazione, mentre la somma in sequestro era pienamente compatibile con iredditi di lavoro della madre e della sorella dell’indagato (la prima operaia dal1994 presso la [OSCURATO:SOCIETA].; la seconda impegnata in un percorso per le politichegiovanili) ed anche con i redditi del [OSCURATO:PERSONA] (che lavora alle dipendenze di unaditta a [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, era giunto a Ripacandida appena quattrogiorni prima del sequestro).

In subordine, secondo il difensore, il denarosequestrato avrebbe dovuto essere comunque restituito alla madre e alla sorelladi [OSCURATO:PERSONA] costituendo frutto del loro lavoro.3.2.

La richiesta di riesame del 15 gennaio 2026 si riferiva al decreto disequestro preventivo della somma di € 1.790,00 emesso dal G.i.p.Il difensore rilevava, in via principale, che la richiesta di convalida eratardiva sicché il sequestro era divenuto inefficace e il G.i.p. non avrebbe potutoemettere il decreto di sequestro preventivo.

Rilevava nel merito: la mancanzadel fumus del reato, atteso che la sostanza stupefacente e il bilancino non eranostati rinvenuti in un luogo che era nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], bensì in unaparete rocciosa esterna all’abitazione (nella quale, peraltro, l’indagato nonrisiedeva stabilmente perché lavora a [OSCURATO:PERSONA] ed era giunto aRipacandida il primo gennaio 2026); la compatibilità della somma in sequestrocon i redditi da lavoro della madre e della sorella dell’indagato; l’assoluta carenzadi motivazione quanto alla sproporzione asseritamente esistente tra i redditi disussistenza del periculum in mora fosse stata ritenuta senza considerare cherischio di dispersione del denaro né di impiego dello stesso per attività illecite.4.

A seguito delle due richieste di riesame, in data 26 gennaio 2026, ilTribunale di Potenza ha pronunciato due distinte ordinanze: la n. 5 e la n. 6 del2026.Con l’ordinanza n. 5, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta diriesame del 13 gennaio 2026 rilevando: da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto la restituzione del denaro alla sorella e alla madre, sicché non avevainteresse all’impugnazione; dall’altro che, una volta ritenuti sussistenti da partedel G.i.p.

« gli estremi per l’emissione del decreto di sequestro preventivo, ogniquestione relativa alla convalida del sequestro disposto in via d’urgenza risultapriva di attualità e il Tribunale del riesame può essere investito esclusivamentedel controllo sul decreto di sequestro emesso dal G.i.p.».Con l’ordinanza n. 6, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta diriesame del 15 gennaio 2026, rilevando che, pur viziato sotto plurimi profili, ilprovvedimento del G.i.p. non poteva essere annullato perché, avendo sostenutoche la somma sequestrata non doveva essere restituita a lui, ma alla madre ealla sorella, [OSCURATO:PERSONA] non vantava un interesse concreto ed attuale allaimpugnazione.5.

Avverso entrambe le ordinanze hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno conferito apposita procura in tal senso all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giànominato difensore di fiducia da [OSCURATO:PERSONA].Pur avendo ad oggetto due ordinanze diverse, i ricorsi hanno il medesimocontenuto.Dopo aver ricostruito la complessa vicenda, il difensore articola più motiviche di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione.5.1.

Col primo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione:- quanto all’ordinanza n. 5, per essere stata omessa ogni valutazione sullalegittimità del sequestro operato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria con riferimento ai benidiversi dalla somma di denaro, sottoposta a sequestro preventivo dal G.i.p.;- quanto all’ordinanza n. 6, per essere stato mantenuto il sequestro suldenaro, pur essendo stato escluso il “fumus commissi delicti” e per essere stataesclusa la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ancorché il sequestro sia avvenuto asuo carico e benché la somma fosse stata considerata quale provento del reato alui ascritto.5.2.

Col secondo, terzo e quarto motivo, deduce violazione di legge einsanabile contraddittorietà tra dispositivo e motivazione dell’ordinanza n. 6.Rileva che l’ordinanza ha riconosciuto che il sequestro è stato operato dal G.i.p.in assenza dei requisiti di legge sia quanto al vincolo di pertinenzialità tra lesomme sequestrate e il reato, sia quanto al fumus del reato e, tuttavia, hamantenuto il vincolo reale sulla somma ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] non fosselegittimato a chiedere la restituzione.

Sottolinea a tal fine che il mantenimento diun tale vincolo in assenza dei presupposti di legge non può essere consentitodall’ordinamento e puntualizza di aver proposto ricorso anche nell’interesse diAnnunziata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che gli hannoconferito procura speciale in tal senso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Oggetto del presente procedimento è il ricorso relativo all’ordinanza n. 5emessa dal Tribunale per il riesame di Potenza il 5 febbraio 2026, che si riferivaal decreto di sequestro emesso dalla Guardia di Finanza in data 5 gennaio 2026.2.

Si deve subito rilevare che la richiesta di riesame aveva ad oggetto ilsequestro eseguito dalla Guardia di Finanza all’esito della perquisizione eseguitail 4 gennaio 2026, in tesi difensiva non convalidato dal PM.Tale richiesta di riesame era certamente inammissibile perché propostafuori dei casi consentiti dalla legge.

L’art. 355, comma 3, cod. proc. pen., infatti,consente alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, al suodifensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella cheavrebbe diritto alla restituzione, di proporre istanza di riesame «contro il decretodi convalida» e non contro il provvedimento con il quale la [OSCURATO:PERSONA] il sequestro.

Nel caso di specie, il difensore giustificò la richiesta diriesame sostenendo che il sequestro, disposto d’iniziativa dalla PG, non era statoconvalidato o, comunque, non era stato convalidato nei termini previstidall’art. 355, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Anche se così fosse, tuttavia, l’istanzadi riesame sarebbe comunque inammissibile.

Secondo un consolidatoorientamento giurisprudenziale, infatti, il sequestro probatorio eseguito diiniziativa della polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero oltre iltermine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale è inefficace e avversotale provvedimento tardivo l’istanza di riesame è inammissibile potendol’interessato chiedere direttamente al pubblico ministero la restituzione dei benie, in caso di diniego, proporre opposizione avanti al giudice per le indaginipreliminari a norma dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 278 del05/12/2017, dep. 2018, Montefiori, Rv. 271867; Sez. 3, n. 8433 del03/02/2011, Matarrese, Rv. 249395).

Come è stato chiarito: «l’omessa convalidada parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, delsequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l’inefficacia delsequestro e, conseguentemente, fa sorgere l’obbligo di provvedere allarestituzione delle cose sequestrate, consentendo all’interessato, in caso didiniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per leindagini preliminari a norma dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Inmotivazione la Corte ha precisato che, essendo ormai venuta meno l’efficacia delvincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell’istanza di restituzione nonpotrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili diconfisca obbligatoria non possono essere restituite all’interessato al venir menodelle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro)» (Sez. 2,n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240).3.

Nel caso oggetto del presente ricorso, l’inammissibilità della richiesta diriesame è stata dichiarata per motivi diversi.

Il Tribunale ha ritenuto, infatti, cheAlessio [OSCURATO:PERSONA] non avesse interesse a proporre l’istanza di riesame perché il suodifensore aveva chiesto, «in caso di accoglimento del gravame e di annullamentodel decreto dispositivo del vincolo reale», di restituire il denaro ablato alla madree alla sorella e ha rilevato che, essendo stato emesso dal G.i.p. un decreto disequestro preventivo, «ogni questione relativa alla convalida del sequestrodisposto in via d’urgenza» doveva ritenersi «priva di attualità».Così argomentando, il Tribunale è incorso in duplice errore di diritto: nonha considerato che la richiesta di riesame aveva ad oggetto, oltre al sequestrodel denaro, anche il sequestro di altro materiale in relazione al quale il sequestropreventivo non era stato disposto dal G.i.p. (e neppure richiesto dal PM); non harilevato che il sequestro disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria non può essereimpugnato con richiesta di riesame, sicché non aveva senso chiedersi se talerichiesta fosse stata proposta da un soggetto legittimato.Tali errori di diritto, tuttavia, non possono condurre all’annullamentodell’ordinanza impugnata atteso che la richiesta di riesame avrebbe comunquedovuto essere dichiarata inammissibile.Il contenuto del provvedimento impugnato deve, pertanto, essererettificato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen e, tuttavia, all’originariainammissibilità della richiesta di riesame consegue, inevitabilmente,l’inammissibilità dei ricorsi proposti contro quella ordinanza da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La decisione inrito, peraltro, preclude l’esame delle questioni di merito.4.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti e alpagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare una somma in favore dellaCassa delle ammende.

In considerazione delle ragioni di inammissibilità si ritienedi determinare questa somma nella misura di € 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 aprile 2026La Consigliera est.

La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 del Tribunale di Potenza.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleValentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza n. 5/2026 del 26 gennaio 2026 il Tribunale di Potenza hadichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il decreto disequestro emesso dalla Guardia di Finanza di Rionero in Vulture il 5 gennaio2026 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto sostanza stupefacente,denaro, smartphone e altro.2. Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso ènecessario riferire che, in data 4 gennaio 2026, U.P.G. della Guardia di Finanzaeseguirono una perquisizione a Ripacandida (PZ), in viale Margherita di Savoian. 45 presso l’abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La perquisizione fu eseguita, aisensi dell’art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Oltreall’abitazione, alla cantina e ad un locale sottotetto, fu perquisita anche una«cella artigianale» ricavata nella parete rocciosa esterna alla casa, all’internodella quale furono rinvenute 7 bustine, contenenti in tutto 94 grammi dimarijuana, un termometro digitale, un rotolo di pellicola trasparente, una bustinadi sostanza deumidificante e un bilancino di precisione. Nel locale sottotettofurono rinvenute alcune bustine trasparenti, due bustine in alluminio, duemacchinette per il confezionamento sottovuoto ed una macchinetta per sigillare.Nell’abitazione, invece, furono rinvenuti quattro telefoni cellulari e 1.790 euro incontanti (28 banconote da 50 euro, 17 banconote da 20 euro e 5 banconote dal10 euro). Il materiale sopra indicato fu sottoposto a sequestro a fini di prova.Il 7 gennaio 2026 il PM convalidò il sequestro eseguito in via d’urgenzadalla PG perché avente ad oggetto «il corpo di reato o, comunque, cosepertinenti al reato» di detenzione a fini di spaccio della marijuana. Rilevò a talfine che «ai fini di una compiuta ricostruzione dei fatti» era necessario «svolgereogni opportuno accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente in sequestro».Quanto al denaro, il PM rilevò che il sequestro eseguito dalla PG in via d’urgenzadoveva essere diversamente qualificato come sequestro preventivo d’urgenza atitolo di “sequestro c.d. impeditivo” (atteso che la libera disponibilità dellasomma poteva «aggravare o protrarre le conseguenze del reato», ovvero«agevolare la commissione di altri reati» consentendo «l’approvvigionamento diulteriore sostanza stupefacente destinata a sua volta alla rivendita a terzi»)oppure a titolo di sequestro “per sproporzione” ai sensi degli artt. 85 bis d.P.R.n. 309/90 e 240 bis cod. pen. Pertanto, chiese al G.i.p. di convalidare ilsequestro disposto in via d’urgenza e di disporre il sequestro preventivo dellasomma. Con provvedimento in data 13 gennaio 2025 il Giudice rilevò che larichiesta di convalida del sequestro preventivo era giunta al suo ufficio oltre itermini previsti dall’art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen. e, pertanto, respinsela richiesta di convalida. Dispose, tuttavia, il sequestro della somma ritenendosussistente il fumus del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.Osservò che «il numero di dosi, il nascondiglio delle stesse e la somma trovata incontanti e in vari tagli» costituivano una solida piattaforma indiziaria tanto piùche l’indagato aveva già riportato condanna per violazione della legge in materiadi stupefacenti. Rilevò, quanto al denaro, che «l’ammontare e il taglio dellebanconote» lo indicavano «quale profitto del reato di spaccio» suscettibile disequestro e che il «prevedibile riutilizzo del denaro nell’ambito del mercato delladroga» e la possibilità che lo stesso fosse usato per «finanziare ulteriori acquistidi sostanza da cedere a terzi» rendevano sussistente anche il periculum in mora.3. Per mezzo del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto duerichieste di riesame in data 13 gennaio 2026 e in data 15 gennaio 2026.3.1. La richiesta di riesame del 13 gennaio 2026 si riferiva al sequestrooperato dalla Guardia di Finanza. Il difensore rilevava, in via preliminare, che ilsequestro era divenuto inefficace per non essere stato convalidato. Sottolineavainfatti: «il sequestro operato dai militari avrebbe dovuto essere convalidato dalP.M. entro 48 ore successive alla trasmissione degli atti, da compiere entro leprime 48 ore. Ad oggi (13 gennaio 2026), nonostante siano trascorsi otto giornidalla redazione del verbale di sequestro, non è per venuta alcuna convalida daparte del P.M., con la conseguenza che il sequestro è da ritenersi inefficace».Nel merito, il difensore sosteneva che tutto il materiale in sequestroavrebbe dovuto essere restituito all’avente diritto perché non v’erapertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato. Sottolineava che la sostanzastupefacente e il bilancino non erano stati rinvenuti in un luogo che era nelladisponibilità esclusiva del [OSCURATO:PERSONA], bensì in una parete rocciosa esterna alla suaabitazione, mentre la somma in sequestro era pienamente compatibile con iredditi di lavoro della madre e della sorella dell’indagato (la prima operaia dal1994 presso la [OSCURATO:SOCIETA].; la seconda impegnata in un percorso per le politichegiovanili) ed anche con i redditi del [OSCURATO:PERSONA] (che lavora alle dipendenze di unaditta a [OSCURATO:PERSONA] e, in ogni caso, era giunto a Ripacandida appena quattrogiorni prima del sequestro). In subordine, secondo il difensore, il denarosequestrato avrebbe dovuto essere comunque restituito alla madre e alla sorelladi [OSCURATO:PERSONA] costituendo frutto del loro lavoro.3.2. La richiesta di riesame del 15 gennaio 2026 si riferiva al decreto disequestro preventivo della somma di € 1.790,00 emesso dal G.i.p.Il difensore rilevava, in via principale, che la richiesta di convalida eratardiva sicché il sequestro era divenuto inefficace e il G.i.p. non avrebbe potutoemettere il decreto di sequestro preventivo. Rilevava nel merito: la mancanzadel fumus del reato, atteso che la sostanza stupefacente e il bilancino non eranostati rinvenuti in un luogo che era nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], bensì in unaparete rocciosa esterna all’abitazione (nella quale, peraltro, l’indagato nonrisiedeva stabilmente perché lavora a [OSCURATO:PERSONA] ed era giunto aRipacandida il primo gennaio 2026); la compatibilità della somma in sequestrocon i redditi da lavoro della madre e della sorella dell’indagato; l’assoluta carenzadi motivazione quanto alla sproporzione asseritamente esistente tra i redditi disussistenza del periculum in mora fosse stata ritenuta senza considerare cherischio di dispersione del denaro né di impiego dello stesso per attività illecite.4. A seguito delle due richieste di riesame, in data 26 gennaio 2026, ilTribunale di Potenza ha pronunciato due distinte ordinanze: la n. 5 e la n. 6 del2026.Con l’ordinanza n. 5, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta diriesame del 13 gennaio 2026 rilevando: da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto la restituzione del denaro alla sorella e alla madre, sicché non avevainteresse all’impugnazione; dall’altro che, una volta ritenuti sussistenti da partedel G.i.p. « gli estremi per l’emissione del decreto di sequestro preventivo, ogniquestione relativa alla convalida del sequestro disposto in via d’urgenza risultapriva di attualità e il Tribunale del riesame può essere investito esclusivamentedel controllo sul decreto di sequestro emesso dal G.i.p.».Con l’ordinanza n. 6, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta diriesame del 15 gennaio 2026, rilevando che, pur viziato sotto plurimi profili, ilprovvedimento del G.i.p. non poteva essere annullato perché, avendo sostenutoche la somma sequestrata non doveva essere restituita a lui, ma alla madre ealla sorella, [OSCURATO:PERSONA] non vantava un interesse concreto ed attuale allaimpugnazione.5. Avverso entrambe le ordinanze hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno conferito apposita procura in tal senso all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giànominato difensore di fiducia da [OSCURATO:PERSONA].Pur avendo ad oggetto due ordinanze diverse, i ricorsi hanno il medesimocontenuto.Dopo aver ricostruito la complessa vicenda, il difensore articola più motiviche di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione.5.1. Col primo motivo, deduce violazione di legge e vizi di motivazione:- quanto all’ordinanza n. 5, per essere stata omessa ogni valutazione sullalegittimità del sequestro operato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria con riferimento ai benidiversi dalla somma di denaro, sottoposta a sequestro preventivo dal G.i.p.;- quanto all’ordinanza n. 6, per essere stato mantenuto il sequestro suldenaro, pur essendo stato escluso il “fumus commissi delicti” e per essere stataesclusa la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] ancorché il sequestro sia avvenuto asuo carico e benché la somma fosse stata considerata quale provento del reato alui ascritto.5.2. Col secondo, terzo e quarto motivo, deduce violazione di legge einsanabile contraddittorietà tra dispositivo e motivazione dell’ordinanza n. 6.Rileva che l’ordinanza ha riconosciuto che il sequestro è stato operato dal G.i.p.in assenza dei requisiti di legge sia quanto al vincolo di pertinenzialità tra lesomme sequestrate e il reato, sia quanto al fumus del reato e, tuttavia, hamantenuto il vincolo reale sulla somma ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] non fosselegittimato a chiedere la restituzione. Sottolinea a tal fine che il mantenimento diun tale vincolo in assenza dei presupposti di legge non può essere consentitodall’ordinamento e puntualizza di aver proposto ricorso anche nell’interesse diAnnunziata [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che gli hannoconferito procura speciale in tal senso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Oggetto del presente procedimento è il ricorso relativo all’ordinanza n. 5emessa dal Tribunale per il riesame di Potenza il 5 febbraio 2026, che si riferivaal decreto di sequestro emesso dalla Guardia di Finanza in data 5 gennaio 2026.2. Si deve subito rilevare che la richiesta di riesame aveva ad oggetto ilsequestro eseguito dalla Guardia di Finanza all’esito della perquisizione eseguitail 4 gennaio 2026, in tesi difensiva non convalidato dal PM.Tale richiesta di riesame era certamente inammissibile perché propostafuori dei casi consentiti dalla legge. L’art. 355, comma 3, cod. proc. pen., infatti,consente alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, al suodifensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella cheavrebbe diritto alla restituzione, di proporre istanza di riesame «contro il decretodi convalida» e non contro il provvedimento con il quale la [OSCURATO:PERSONA] il sequestro. Nel caso di specie, il difensore giustificò la richiesta diriesame sostenendo che il sequestro, disposto d’iniziativa dalla PG, non era statoconvalidato o, comunque, non era stato convalidato nei termini previstidall’art. 355, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Anche se così fosse, tuttavia, l’istanzadi riesame sarebbe comunque inammissibile. Secondo un consolidatoorientamento giurisprudenziale, infatti, il sequestro probatorio eseguito diiniziativa della polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero oltre iltermine di 48 ore dalla trasmissione del relativo verbale è inefficace e avversotale provvedimento tardivo l’istanza di riesame è inammissibile potendol’interessato chiedere direttamente al pubblico ministero la restituzione dei benie, in caso di diniego, proporre opposizione avanti al giudice per le indaginipreliminari a norma dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 278 del05/12/2017, dep. 2018, Montefiori, Rv. 271867; Sez. 3, n. 8433 del03/02/2011, Matarrese, Rv. 249395). Come è stato chiarito: «l’omessa convalidada parte del pubblico ministero, nel termine perentorio di quarantotto ore, delsequestro eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria determina l’inefficacia delsequestro e, conseguentemente, fa sorgere l’obbligo di provvedere allarestituzione delle cose sequestrate, consentendo all’interessato, in caso didiniego del pubblico ministero, di proporre opposizione avanti al giudice per leindagini preliminari a norma dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. (Inmotivazione la Corte ha precisato che, essendo ormai venuta meno l’efficacia delvincolo derivante dal sequestro, ai fini del rigetto dell’istanza di restituzione nonpotrebbe farsi utile riferimento al principio secondo cui le cose suscettibili diconfisca obbligatoria non possono essere restituite all’interessato al venir menodelle esigenze probatorie che ne avevano legittimato il sequestro)» (Sez. 2,n. 48070 del 26/09/2018, Melchionna, Rv. 274240).3. Nel caso oggetto del presente ricorso, l’inammissibilità della richiesta diriesame è stata dichiarata per motivi diversi. Il Tribunale ha ritenuto, infatti, cheAlessio [OSCURATO:PERSONA] non avesse interesse a proporre l’istanza di riesame perché il suodifensore aveva chiesto, «in caso di accoglimento del gravame e di annullamentodel decreto dispositivo del vincolo reale», di restituire il denaro ablato alla madree alla sorella e ha rilevato che, essendo stato emesso dal G.i.p. un decreto disequestro preventivo, «ogni questione relativa alla convalida del sequestrodisposto in via d’urgenza» doveva ritenersi «priva di attualità».Così argomentando, il Tribunale è incorso in duplice errore di diritto: nonha considerato che la richiesta di riesame aveva ad oggetto, oltre al sequestrodel denaro, anche il sequestro di altro materiale in relazione al quale il sequestropreventivo non era stato disposto dal G.i.p. (e neppure richiesto dal PM); non harilevato che il sequestro disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria non può essereimpugnato con richiesta di riesame, sicché non aveva senso chiedersi se talerichiesta fosse stata proposta da un soggetto legittimato.Tali errori di diritto, tuttavia, non possono condurre all’annullamentodell’ordinanza impugnata atteso che la richiesta di riesame avrebbe comunquedovuto essere dichiarata inammissibile.Il contenuto del provvedimento impugnato deve, pertanto, essererettificato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen e, tuttavia, all’originariainammissibilità della richiesta di riesame consegue, inevitabilmente,l’inammissibilità dei ricorsi proposti contro quella ordinanza da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La decisione inrito, peraltro, preclude l’esame delle questioni di merito.4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti e alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, anorma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare una somma in favore dellaCassa delle ammende. In considerazione delle ragioni di inammissibilità si ritienedi determinare questa somma nella misura di € 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 aprile 2026La Consigliera est. La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]