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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10936/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 4581/22 della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale del 10/12/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con la sentenza impugnata, la Seconda Sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17 febbraio 2020, che ne aveva confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di ricettazione di un motociclo (art. 648 cod. pen.); che avverso la sentenza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il condannato, dolendosi di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, asseritamente decisivo ai fini della pronuncia; che in particolare il ricorrente sostiene che nel rigettare l'eccezione di violazione degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per vizio di citazione del giudizio di primo grado (il relativo decreto di citazione sarebbe stato notificato presso lo studio del precedente difensore domiciliatario, nonostante l'imputato avesse nominato un nuovo difensore, dichiarando contestualmente domicilio presso la sua abitazione), la Corte ha richiamato a sostegno della propria decisione di inammissibilità un proprio precedente (Sez.

U, n. 58120 del 222/06/2007, Tuppi, Rv. 271771) del tutto inconferente rispetto alla fattispecie considerata; che la citata pronuncia contempla, infatti, la diversa situazione secondo cui in caso di dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, non sanata (neppure) dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, mentre quella contemplata nel giudizio a quo riguarda la notificazione a soggetto che aveva perduto la veste di difensore e di domiciliatario ex lege, poiché revocato a seguito di nomina da parte dell'imputato di un nuovo patrono; che, prosegue il ricorrente, l'omessa notifica ha comportato un evidente vulnus difensivo, dal momento che ove si fosse instaurato correttamente il contraddittorio, egli avrebbe potuto o richiedere un rito alternativo, invece precluso, o quantomeno difendersi in maniera adeguata; che a prescindere dalla correttezza della decisione assunta dalla Corte territoriale (in senso contrario v.

Sez.

U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 secondo cui in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata), la Seconda sezione penale della Corte di cassazione ha dato conto in maniera esatta dei contenuti della doglianza difensiva, tuttavia citando a sostegno della decisione assunta un precedente giurisprudenziale senza dubbio inconferente, avente - secondo la difesa - quale presupposto l'erronea percezione dei termini della situazione processuale prospettata; che per quanto sopra detto, non v'è stata, tuttavia, alcuna erronea percezione del fatto processuale, ma come anzi detto l'erronea indicazione di un precedente giurisprudenziale inconferente, integrante come tale un error iuris non rilevabile con il mezzo del ricorso straordinario; che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, già affermato il principio che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa, pur innestandosi su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667) che l'acclarata ricorrenza di un error iuris, per quanto irrilevante ai fini della decisione, viene ritenuta integrare una situazione di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (sent.

Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000), tale da indurre a non pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento di pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 4581/22 della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale del 10/12/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con la sentenza impugnata, la Seconda Sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 17 febbraio 2020, che ne aveva confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di ricettazione di un motociclo (art. 648 cod. pen.); che avverso la sentenza ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il condannato, dolendosi di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, asseritamente decisivo ai fini della pronuncia; che in particolare il ricorrente sostiene che nel rigettare l'eccezione di violazione degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per vizio di citazione del giudizio di primo grado (il relativo decreto di citazione sarebbe stato notificato presso lo studio del precedente difensore domiciliatario, nonostante l'imputato avesse nominato un nuovo difensore, dichiarando contestualmente domicilio presso la sua abitazione), la Corte ha richiamato a sostegno della propria decisione di inammissibilità un proprio precedente (Sez. U, n. 58120 del 222/06/2007, Tuppi, Rv. 271771) del tutto inconferente rispetto alla fattispecie considerata; che la citata pronuncia contempla, infatti, la diversa situazione secondo cui in caso di dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, non sanata (neppure) dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, mentre quella contemplata nel giudizio a quo riguarda la notificazione a soggetto che aveva perduto la veste di difensore e di domiciliatario ex lege, poiché revocato a seguito di nomina da parte dell'imputato di un nuovo patrono; che, prosegue il ricorrente, l'omessa notifica ha comportato un evidente vulnus difensivo, dal momento che ove si fosse instaurato correttamente il contraddittorio, egli avrebbe potuto o richiedere un rito alternativo, invece precluso, o quantomeno difendersi in maniera adeguata; che a prescindere dalla correttezza della decisione assunta dalla Corte territoriale (in senso contrario v. Sez. U, n. 41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905 secondo cui in tema di notificazioni, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata), la Seconda sezione penale della Corte di cassazione ha dato conto in maniera esatta dei contenuti della doglianza difensiva, tuttavia citando a sostegno della decisione assunta un precedente giurisprudenziale senza dubbio inconferente, avente - secondo la difesa - quale presupposto l'erronea percezione dei termini della situazione processuale prospettata; che per quanto sopra detto, non v'è stata, tuttavia, alcuna erronea percezione del fatto processuale, ma come anzi detto l'erronea indicazione di un precedente giurisprudenziale inconferente, integrante come tale un error iuris non rilevabile con il mezzo del ricorso straordinario; che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, già affermato il principio che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa, pur innestandosi su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667) che l'acclarata ricorrenza di un error iuris, per quanto irrilevante ai fini della decisione, viene ritenuta integrare una situazione di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (sent. Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000), tale da indurre a non pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento di pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Decreto Cassazione n. 10936/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris