CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 18023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29020-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1404/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 3328/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO [OSCURATO:PERSONA] del giudizio R.G.N.29020/2021 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado, che aveva respinto la domanda di annullamento del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto il 19 dicembre 2014, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso e ha depositato successiva memoria; 3. il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente; 5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia; 6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudi