CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 giugno 1972
Cassazione n. 17973/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1972 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 13/09/2023, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del 03/04/2023 con la quale il Tribunale di Brescia - prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto aggravato contestato sub a) per difetto di querela - aveva riqualificato l'imputazione di ricettazione sub b) in furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante e alla recidiva reiterata ritenute, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, nonché vizi di motivazione, in ordine alla sussunzione del fatto nella fattispecie concreta di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7), cod. pen. e alla sussistenza del reato, in quanto la sentenza impugnata confonde tra i diversi reati contestati all'imputato, che è stato condannato solo per il furto aggravato del libretto di un registratore di cassa trovato sulla sua persona, che non può considerarsi esposto alla pubblica fede, laddove l'imputato non è stato chiamato a rispondere del furto del registratore di cassa. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, nonché vizi di motivazione, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dovendosi valutare solo la sottrazione del manuale d'uso del registratore di cassa, laddove i precedenti erano di altro spessore e risalenti nel tempo. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali, nonché vizi di motivazione, in ordine alla ritenuta recidiva, risalendo l'ultimo delitto per il quale è intervenuta condanna al 2009. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo non è fondato. Nel riqualificare la fattispecie sub b) da ricettazione in furto aggravato, già la sentenza di primo grado - confermata anche sul punto da quella di appello - aveva chiarito, sulla scorta delle stesse dichiarazioni confessorie dell'imputato, che oggetto materiale della condotta era stato la borsa e tutto quanto in essa contenuto. Il ricorso stigmatizza una sorta di confusione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ma la doglianza è priva di pregio, in quanto è con riguardo all'oggetto materiale così come indicato - rispetto al quale, all'evidenza, nessun vulnus ai diritti difensivi si è perfezionato - che va valutata la sussistenza della circostanza aggravante, sussistenza in linea con il principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Ferracane, Rv. 283903 - 01). 3. Il secondo e il terzo motivo sono, invece, inammissibili. 3.1. Il secondo motivo muove dall'erronea considerazione dell'oggetto materiale della condotta come limitato al libretto di circolazione senza confrontarsi con le univoche indicazioni offerte dalle conformi sentenze di merito. Peraltro, la sentenza impugnata ha altresì valorizzato le plurime, condanne per reati contro il patrimonio riportate dall'imputato, rilievo non scalfito dalle censure proposte dal ricorso lì dove pretende di enucleare una species nel genus congruamente valutato dal giudice di appello. 3.2. Il terzo motivo è del pari inammissibile, in quanto non si confronta con il dato valorizzato dal giudice di appello, che ha svalutato lo iato temporale tra l'ultima condanna e il fatto per il quale si procede in considerazione del tempo trascorso dall'imputato in esecuzione penale, sicché il motivo è carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Pertanto, complessivamente considerato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p