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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 08307/2023

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eguente:ORDINANZA sul ricorso 24543/2020 proposto da: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 346/2020 della Corte di Appello di CATANZARO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 1367/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1863/2019, pubblicata il 6.11.2019, il Tribunale di Cosenza rigettava l'opposizione che la iGreco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto contro l'ordinanza del medesimo Tribunale che aveva dichiarato illegittimo per insussistenza dei fatti contestati il licenziamento che detta società aveva intimato all'attrice [OSCURATO:PERSONA], ordinando alla resistente la reintegrazione di quest'ultima nel posto di lavoro e condannando la datrice di lavoro al risarcimento del danno, in favore della lavoratrice, mediante la corresponsione di unrinclennità risarcitoria commisurata retribuzione globale di fatto pari a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, senza detrazione dell'aliunde perceptum stante la mancanza di prova al riguardo; con la stessa sentenza il Tribunale aveva, invece, rigettato la domanda volta ad ottenere la declaratoria di ritorsività del licenziamento, ritenendo insussistenti i necessari presupposti.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava il reclamo principale che la società datrice di lavoro aveva proposto contro la decisione di primo grado, ed accoglieva, invece, il reclamo incidentale che la lavoratrice aveva proposto contro la medesima decisione, e in parziale riforma di quest'ultima, dichiarava la nullità del licenziamento della [OSCURATO:PERSONA] e condannava la iGreco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a risarcirle i danni in misura pari alla retribuzione globale di fatto dovutale dalla data del licenziamento a quella della sua reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo; condannava la stessa società a rifondere alla controparte le spese del grado, come liquidate e in distrazione; dava atto, inoltre, che sussistevano i presupposti per il versamento, da parte della predetta società, dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: - che, con la lettera di contestazione di addebito notificata il 14.12.2016, alla lavoratrice, quale biologa responsabile del laboratorio della datrice di lavoro, venivano ascritte in sintesi le seguenti condotte: 1) inadeguata gestione delle giacenze di magazzino ed acquisto di reagenti non necessitato ove rapportato al fabbisogno dello stesso laboratorio; 2) ordini di reagenti non presenti nel contratto tra l'azienda e la fornitrice Beckaman; 3) la mancata aliquotazione dei reagenti; - che il Tribunale aveva ritenuto insussistenti le prime due contestazioni, atteso, tra l'altro, che era rimasto provato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata la Responsa bile del laboratorio, mentre aveva reputato assolutamente generica la terza contestazione.

La stessa Corte, quindi, prendeva anzitutto in considerazione il reclamo principale con il quale la società datrice di lavoro censurava la sentenza di primo grado sotto un duplice profilo: da un lato, dolendosi della mancata ammissione dei mezzi di prova orale dalla stessa richiesti e, dall'altro, contestando l'affermazione, attribuita al primo giudice della fase di opposizione, della genericità della contestazione degli addebiti mossi alla lavoratrice in sede disciplinare.

Una volta respinte tali doglianze e confermata, quindi, l'esclusione delle ragioni giustificatrici addotte dalla datrice di lavoro a sostegno del licenziamento, la stessa Corte, andando sul punto in contrario avviso rispetto alla sentenza del Tribunale, e in accoglimento del reclamo incidentale della lavoratrice, giungeva alla conclusione che la stretta concatenazione logico- temporale degli eventi indicati e considerati nella sua motivazione si ponesse come indice presuntivo della strategia datoriale di punire la lavoratrice per le iniziative giudiziarie che il di lei coniuge aveva intrapreso vittoriosamente contro la stessa società.

Riteneva, allora, che il carattere ritorsivo della reazione datoriale rendesse nullo il licenziamento ex art. 1345 c.c. e, di conseguenza, rendesse applicabile la tutela reintegratoria "forte" che il Tribunale aveva negato.

4. Avverso tale decisione la iGreco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Ha resistito l'intimata con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

Deduce che la violazione di tali norme sarebbe "evidente in tutti i provvedimenti gravati, in cui i giudicanti non hanno ritenuto di dover ammettere i mezzi di prova richiesti dall'odierna ricorrente, sull'errato presupposto della irrilevanza ai fini della decisione".

Richiamati taluni passi della motivazione dell'impugnata sentenza, assume essere "di tutta evidenza come l'espletamento e la valutazione dei mezzi di prova non ammessi, avrebbe portato, invece, ad ottenere le specifiche indicazioni necessarie ai fini della valutazione della sussistenza della condotta contestata alla lavoratrice e l'accertamento delle mansioni dalla stessa espletate, cioè quelle di Responsabile di fatto del laboratorio".

2. Con il secondo motivo, denuncia "Violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché il travisamento dei fatti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.".

Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe violato gli artt. 2727 e 2729 c.c., allorché, in accoglimento del reclamo incidentale proposto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva individuato la natura ritorsiva del licenziamento comminato alla lavoratrice, travisando i fatti di causa e motivando in maniera contraddittoria il provvedimento.

3. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia inammissibile sotto molteplici profili, come peraltro eccepito dalla controricorrente.

3.1. La censura difetta anzitutto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato in questa sede i capitoli della prova testimoniale della cui mancata ammissione torna a dolersi.

3.2. Nello sviluppo della doglianza tale mancata ammissione è censurata anche sotto il profilo motivazionale, ma proprio su questo piano non sono considerate tutte le plurime rationes decidendi della Corte distrettuale a riguardo.

3.3. Più nello specifico, la ricorrente richiama in primo luogo il punto in cui la Corte di merito aveva osservato: "La rilevata genericità si riverbera sulla prova, che è formulata senza le specifiche indicazioni necessarie per valutare la sussistenza della condotta contestata nel suo complesso - e, correttamente, pertanto, è stata ritenuta superflua al fine di decidere".

Tale passo, però, conclude una parte (quasi conclusiva) della motivazione (a pag. 17), in cui la Corte territoriale, nel respingere il motivo d'appello a mezzo del quale si contestava l'affermazione attribuita al primo giudice della "genericità del licenziamento", poneva in luce anzitutto che tale genericità era stata, in realtà, riferita dal Tribunale solo "alla terza contestazione" mossa alla [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, veniva motivatamente confermata appunto la genericità di quella specifica contestazione, sicché ne derivava la genericità della correlativa prova in parte qua, vale a dire, per la parte riferibile alla terza contestazione (cfr. in extenso la pagina cit.).

3.4. L'impugnante, poi, richiama nello sviluppo del primo motivo altra e precedente parte della motivazione a riguardo resa dalla Corte di merito (quella tra la pag. 14 e la pag. 15), trascurando del tutto una parte ancora anteriore della stessa (sempre a pag. 15 della sentenza).

Com'è agevole riscontrare, infatti, la parte considerata dalla ricorrente è espressiva di una ratio decidendi in qualche modo subordinata, che si basava esplicitamente su più ipotesi (ivi scriveva la Corte di merito: "Del resto, anche ove fosse stata assunta la prova testimoniale e, per ipotesi, avesse trovato conferma, a mezzo delle deposizioni dei testi, la tesi della qualifica di responsabile "di fatto" del laboratorio ...").

Invero, il giudice di secondo grado aveva rilevato in via principale "che la società reclamante non impugna il capo di sentenza nel quale il giudicante afferma che «con riferimento alle prime due contestazioni si osserva come dagli atti prodotti dalle parti e in particolare dalle piante organiche della società risulta che la ricorrente non era responsabile del laboratorio e quindi non è stata preposta agli ordinativi di acquisto, ma era semplicemente un'addetta al laboratorio.

In particolare, dagli atti prodotti da parte ricorrente (cfr. note n. 48987 del 2014, 32921 del 2015, 46893 del 2016, 32927 del 2015) si evince che il direttore tecnico del laboratorio era un soggetto diverso dalla [OSCURATO:PERSONA]".

Parte opponente non ha contestato né nella fase sommaria, né nella presente fase che le relazioni del Direttore tecnico/responsabile del laboratorio sono state sottoscritte da persone diverse dalla ricorrente ed è proprio tale circostanza che ha reso ininfluente la prova per testi ove si consideri che le due contestazioni sono state mosse alla ricorrente in qualità di preposta agli ordinativi di acquisto di reagenti e dei prodotti occorrenti per l'esecuzione delle analisi cliniche.

Deduce parte opponente che l'istruttoria testimoniale in ordine alla gestione degli ordinativi dei prodotti reagenti, ma tale dato non potrebbe supportare la circostanza che la contestazione è stata fatta alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile del laboratori, circostanza questa contraddetta dalla stessa documentazione della opponente».In pratica, il giudicante ha argomentato in modo esauriente sulle ragioni dell'irrilevanza della prova testimoniale; tali ragioni non sono state in alcun modo contestate dalla reclamante, sicché il motivo d'appello si palesa del tutto generico".

3.5. Pertanto, in aggiunta al rilievo già svolto della carenza di autosufficienza, deve farsi applicazione nella specie del principio, assolutamente fermo nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che non attinga tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a supportare la decisione, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe mai estendersi alle ragioni non sottoposte a gravame (come di recente confermato da Cass. civ., sez. un., 4.4.2022, n. 10852; id., sez. un., 4.4.2022, n. 10847).

La ricorrente, difatti, neppure ha tenuto conto di quella che rappresentava la principale ragione per la quale la Corte territoriale aveva respinto il suo motivo di reclamo circa la mancata ammissione delle prove testimoniali dalla stessa richieste.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso anzitutto per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.

4.1. In particolare, dal punto di vista della pur dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. la ricorrente nemmeno spiega sotto quali profili le norme in tema di presunzioni semplici sarebbero state non osservate o malamente applicate dal giudice di secondo grado.

4.2. Quanto, poi, al mezzo di ricorso ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., cui pure si fa riferimento nella rubrica del secondo motivo in esame, le deduzioni della ricorrente sono all'evidenza difformi dalla formulazione normativa dell'ipotesi richiamata, che fa riferimento alli "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".Invero, nello svolgimento della censura la ricorrente eccepisce piuttosto, in termini peraltro del tutto assertivi, oltre che generici, un "assoluto travisamento dei fatti e la contraddittoria motivazione in cui incorre il giudice di seconde cure".

Richiama, poi, principi in se stessi fuori discussione in tema di licenziamento per ritorsione e della relativa prova anche in via presuntiva (cfr. pagg. 18-19 del ricorso); ma senza illustrare minimamente perché la Corte d'appello se ne sarebbe discostata; laddove proprio nella parte di motivazione riportata nello sviluppo della censura in esame (alle pagg. 17-18 della sentenza) erano state esposte le plurime risultanze che avevano portato detta Corte a concludere che il licenziamento disciplinare intimato alla lavoratrice, le cui ragioni addotte dalla datrice di lavoro erano state confermate insussistenti, doveva reputarsi deliberato per esclusivo intento rito rsivo.

5. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente:ORDINANZA sul ricorso 24543/2020 proposto da: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 346/2020 della Corte di Appello di CATANZARO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 1367/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1863/2019, pubblicata il 6.11.2019, il Tribunale di Cosenza rigettava l'opposizione che la iGreco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto contro l'ordinanza del medesimo Tribunale che aveva dichiarato illegittimo per insussistenza dei fatti contestati il licenziamento che detta società aveva intimato all'attrice [OSCURATO:PERSONA], ordinando alla resistente la reintegrazione di quest'ultima nel posto di lavoro e condannando la datrice di lavoro al risarcimento del danno, in favore della lavoratrice, mediante la corresponsione di unrinclennità risarcitoria commisurata retribuzione globale di fatto pari a 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, senza detrazione dell'aliunde perceptum stante la mancanza di prova al riguardo; con la stessa sentenza il Tribunale aveva, invece, rigettato la domanda volta ad ottenere la declaratoria di ritorsività del licenziamento, ritenendo insussistenti i necessari presupposti. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava il reclamo principale che la società datrice di lavoro aveva proposto contro la decisione di primo grado, ed accoglieva, invece, il reclamo incidentale che la lavoratrice aveva proposto contro la medesima decisione, e in parziale riforma di quest'ultima, dichiarava la nullità del licenziamento della [OSCURATO:PERSONA] e condannava la iGreco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a risarcirle i danni in misura pari alla retribuzione globale di fatto dovutale dalla data del licenziamento a quella della sua reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo; condannava la stessa società a rifondere alla controparte le spese del grado, come liquidate e in distrazione; dava atto, inoltre, che sussistevano i presupposti per il versamento, da parte della predetta società, dell'ulteriore contributo unificato dovuto. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva: - che, con la lettera di contestazione di addebito notificata il 14.12.2016, alla lavoratrice, quale biologa responsabile del laboratorio della datrice di lavoro, venivano ascritte in sintesi le seguenti condotte: 1) inadeguata gestione delle giacenze di magazzino ed acquisto di reagenti non necessitato ove rapportato al fabbisogno dello stesso laboratorio; 2) ordini di reagenti non presenti nel contratto tra l'azienda e la fornitrice Beckaman; 3) la mancata aliquotazione dei reagenti; - che il Tribunale aveva ritenuto insussistenti le prime due contestazioni, atteso, tra l'altro, che era rimasto provato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non era mai stata la Responsa bile del laboratorio, mentre aveva reputato assolutamente generica la terza contestazione. La stessa Corte, quindi, prendeva anzitutto in considerazione il reclamo principale con il quale la società datrice di lavoro censurava la sentenza di primo grado sotto un duplice profilo: da un lato, dolendosi della mancata ammissione dei mezzi di prova orale dalla stessa richiesti e, dall'altro, contestando l'affermazione, attribuita al primo giudice della fase di opposizione, della genericità della contestazione degli addebiti mossi alla lavoratrice in sede disciplinare. Una volta respinte tali doglianze e confermata, quindi, l'esclusione delle ragioni giustificatrici addotte dalla datrice di lavoro a sostegno del licenziamento, la stessa Corte, andando sul punto in contrario avviso rispetto alla sentenza del Tribunale, e in accoglimento del reclamo incidentale della lavoratrice, giungeva alla conclusione che la stretta concatenazione logico- temporale degli eventi indicati e considerati nella sua motivazione si ponesse come indice presuntivo della strategia datoriale di punire la lavoratrice per le iniziative giudiziarie che il di lei coniuge aveva intrapreso vittoriosamente contro la stessa società. Riteneva, allora, che il carattere ritorsivo della reazione datoriale rendesse nullo il licenziamento ex art. 1345 c.c. e, di conseguenza, rendesse applicabile la tutela reintegratoria "forte" che il Tribunale aveva negato. 4. Avverso tale decisione la iGreco [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Ha resistito l'intimata con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Deduce che la violazione di tali norme sarebbe "evidente in tutti i provvedimenti gravati, in cui i giudicanti non hanno ritenuto di dover ammettere i mezzi di prova richiesti dall'odierna ricorrente, sull'errato presupposto della irrilevanza ai fini della decisione". Richiamati taluni passi della motivazione dell'impugnata sentenza, assume essere "di tutta evidenza come l'espletamento e la valutazione dei mezzi di prova non ammessi, avrebbe portato, invece, ad ottenere le specifiche indicazioni necessarie ai fini della valutazione della sussistenza della condotta contestata alla lavoratrice e l'accertamento delle mansioni dalla stessa espletate, cioè quelle di Responsabile di fatto del laboratorio". 2. Con il secondo motivo, denuncia "Violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché il travisamento dei fatti, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.". Secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe violato gli artt. 2727 e 2729 c.c., allorché, in accoglimento del reclamo incidentale proposto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], aveva individuato la natura ritorsiva del licenziamento comminato alla lavoratrice, travisando i fatti di causa e motivando in maniera contraddittoria il provvedimento. 3. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia inammissibile sotto molteplici profili, come peraltro eccepito dalla controricorrente. 3.1. La censura difetta anzitutto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riportato in questa sede i capitoli della prova testimoniale della cui mancata ammissione torna a dolersi. 3.2. Nello sviluppo della doglianza tale mancata ammissione è censurata anche sotto il profilo motivazionale, ma proprio su questo piano non sono considerate tutte le plurime rationes decidendi della Corte distrettuale a riguardo. 3.3. Più nello specifico, la ricorrente richiama in primo luogo il punto in cui la Corte di merito aveva osservato: "La rilevata genericità si riverbera sulla prova, che è formulata senza le specifiche indicazioni necessarie per valutare la sussistenza della condotta contestata nel suo complesso - e, correttamente, pertanto, è stata ritenuta superflua al fine di decidere". Tale passo, però, conclude una parte (quasi conclusiva) della motivazione (a pag. 17), in cui la Corte territoriale, nel respingere il motivo d'appello a mezzo del quale si contestava l'affermazione attribuita al primo giudice della "genericità del licenziamento", poneva in luce anzitutto che tale genericità era stata, in realtà, riferita dal Tribunale solo "alla terza contestazione" mossa alla [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, veniva motivatamente confermata appunto la genericità di quella specifica contestazione, sicché ne derivava la genericità della correlativa prova in parte qua, vale a dire, per la parte riferibile alla terza contestazione (cfr. in extenso la pagina cit.). 3.4. L'impugnante, poi, richiama nello sviluppo del primo motivo altra e precedente parte della motivazione a riguardo resa dalla Corte di merito (quella tra la pag. 14 e la pag. 15), trascurando del tutto una parte ancora anteriore della stessa (sempre a pag. 15 della sentenza). Com'è agevole riscontrare, infatti, la parte considerata dalla ricorrente è espressiva di una ratio decidendi in qualche modo subordinata, che si basava esplicitamente su più ipotesi (ivi scriveva la Corte di merito: "Del resto, anche ove fosse stata assunta la prova testimoniale e, per ipotesi, avesse trovato conferma, a mezzo delle deposizioni dei testi, la tesi della qualifica di responsabile "di fatto" del laboratorio ..."). Invero, il giudice di secondo grado aveva rilevato in via principale "che la società reclamante non impugna il capo di sentenza nel quale il giudicante afferma che «con riferimento alle prime due contestazioni si osserva come dagli atti prodotti dalle parti e in particolare dalle piante organiche della società risulta che la ricorrente non era responsabile del laboratorio e quindi non è stata preposta agli ordinativi di acquisto, ma era semplicemente un'addetta al laboratorio. In particolare, dagli atti prodotti da parte ricorrente (cfr. note n. 48987 del 2014, 32921 del 2015, 46893 del 2016, 32927 del 2015) si evince che il direttore tecnico del laboratorio era un soggetto diverso dalla [OSCURATO:PERSONA]". Parte opponente non ha contestato né nella fase sommaria, né nella presente fase che le relazioni del Direttore tecnico/responsabile del laboratorio sono state sottoscritte da persone diverse dalla ricorrente ed è proprio tale circostanza che ha reso ininfluente la prova per testi ove si consideri che le due contestazioni sono state mosse alla ricorrente in qualità di preposta agli ordinativi di acquisto di reagenti e dei prodotti occorrenti per l'esecuzione delle analisi cliniche. Deduce parte opponente che l'istruttoria testimoniale in ordine alla gestione degli ordinativi dei prodotti reagenti, ma tale dato non potrebbe supportare la circostanza che la contestazione è stata fatta alla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di responsabile del laboratori, circostanza questa contraddetta dalla stessa documentazione della opponente».In pratica, il giudicante ha argomentato in modo esauriente sulle ragioni dell'irrilevanza della prova testimoniale; tali ragioni non sono state in alcun modo contestate dalla reclamante, sicché il motivo d'appello si palesa del tutto generico". 3.5. Pertanto, in aggiunta al rilievo già svolto della carenza di autosufficienza, deve farsi applicazione nella specie del principio, assolutamente fermo nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che non attinga tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a supportare la decisione, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe mai estendersi alle ragioni non sottoposte a gravame (come di recente confermato da Cass. civ., sez. un., 4.4.2022, n. 10852; id., sez. un., 4.4.2022, n. 10847). La ricorrente, difatti, neppure ha tenuto conto di quella che rappresentava la principale ragione per la quale la Corte territoriale aveva respinto il suo motivo di reclamo circa la mancata ammissione delle prove testimoniali dalla stessa richieste. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso anzitutto per difetto della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. 4.1. In particolare, dal punto di vista della pur dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. la ricorrente nemmeno spiega sotto quali profili le norme in tema di presunzioni semplici sarebbero state non osservate o malamente applicate dal giudice di secondo grado. 4.2. Quanto, poi, al mezzo di ricorso ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., cui pure si fa riferimento nella rubrica del secondo motivo in esame, le deduzioni della ricorrente sono all'evidenza difformi dalla formulazione normativa dell'ipotesi richiamata, che fa riferimento alli "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".Invero, nello svolgimento della censura la ricorrente eccepisce piuttosto, in termini peraltro del tutto assertivi, oltre che generici, un "assoluto travisamento dei fatti e la contraddittoria motivazione in cui incorre il giudice di seconde cure". Richiama, poi, principi in se stessi fuori discussione in tema di licenziamento per ritorsione e della relativa prova anche in via presuntiva (cfr. pagg. 18-19 del ricorso); ma senza illustrare minimamente perché la Corte d'appello se ne sarebbe discostata; laddove proprio nella parte di motivazione riportata nello sviluppo della censura in esame (alle pagg. 17-18 della sentenza) erano state esposte le plurime risultanze che avevano portato detta Corte a concludere che il licenziamento disciplinare intimato alla lavoratrice, le cui ragioni addotte dalla datrice di lavoro erano state confermate insussistenti, doveva reputarsi deliberato per esclusivo intento rito rsivo. 5. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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