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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2021

Cassazione n. 12868/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 13227/21 del 25/11/2020 della Prima Sezione penale visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte, prima sezione penale, n. 13227 del 25 novembre 2020, depositata in data 8 aprile 2021, che ha rigettato il ricorso proposto dal predetto avverso la sentenza del 11 giugno 2018 emessa dalla Corte di appello di Roma, con la quale, per quanto di interesse in questa sede, è stata confermata la sentenza del 21 ottobre 2013 del Tribunale di Velletri nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità del predetto per i delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di singoli episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed il Gallace era stato condannato alla pena di giustizia.

2. Con il suo ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, ha chiesto la correzione della predetta sentenza, deducendo che questa Corte di cassazione è incorsa in più errori percettivi.

2.1. Un primo errore attiene al secondo motivo del ricorso rigettato con la sentenza impugnata in questa sede.

Con esso era stata eccepita la violazione del principio di immutabilità del giudice e l'inutilizzabilità degli atti assunti nelle udienze precedenti ai frequenti mutamenti del Collegio giudicante del Tribunale, non essendo stato dato atto a verbale dei predetti mutamenti e non essendosi provveduto a richiedere il consenso alle parti e alla formale rinnovazione del dibattimento e avendo il Tribunale deciso senza neppure dichiarare utilizzabili, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen., gli atti istruttori precedenti ai mutamenti di composizione del Collegio giudicante.

Con la sentenza impugnata in questa sede l'eccezione era stata rigettata da questa Corte di cassazione che aveva affermato che il Gallace non aveva dedotto di essersi opposto alla prosecuzione del dibattimento o di avere negato il consenso alla lettura degli atti istruttori precedentemente espletati o di avere richiesto l'assunzione di nuove prove o la rinnovazione di precedenti prove dichiarative.

Sostiene, allora, il ricorrente che con tale motivazione la Corte di cassazione ha mostrato di non avere inteso la doglianza formulata con il motivo di ricorso con il quale si era lamentato che non era stato dato atto a verbale dell'intervenuto mutamento del Collegio e nemmeno era stato chiesto il consenso alle parti di utilizzare l'attività istruttoria già espletata e nemmeno si era provveduto a dichiarare utilizzabili le prove già assunte, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen..

2.2. Altro errore percettivo riguardava il terzo motivo del ricorso per cassazione, con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado in conseguenza dell'impedimento dell'imputato a comparire alle udienze del 27 febbraio 2007 in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello ove si stava celebrando il processo, e del 29 ottobre 2007, in quanto detenuto in carcere per altra causa.

I due impedimenti erano stati prontamente eccepiti, ma, quanto all'udienza del 27 febbraio 2007, la Corte di cassazione, con la sentenza qui impugnata, pur dando atto che il Gallace si era attivato per richiedere l'autorizzazione a presenziare in udienza e che detta autorizzazione non era pervenuta in tempo utile a consentirgli di partecipare al processo (alle ore 19,30), aveva apoditticamente asserito che il ritardo nell'emissione dell'autorizzazione era dovuto alla circostanza che l'istanza non era stata avanzata in tempo utile; nel verbale di udienza del Tribunale il Gallace era stato addirittura indicato come presente.

Quanto all'udienza del 29 ottobre 2007, l'eccezione era stata rigettata dalla Corte di cassazione che aveva osservato che il difensore non si era opposto alla celebrazione dell'udienza — ma la circostanza non era stata addotta dalla Corte di appello ed era smentita dal verbale prodotto — e che la difesa non aveva dimostrato quale nocumento le sarebbe derivato dall'impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza, in cui si era proceduto al solo esame del collaborante Singlitico, le cui dichiarazioni non erano state valutate ai fini della decisione.

In realtà, segnala il ricorrente, all'udienza del 29 ottobre 2007 non si era proceduto all'esame del solo collaborante Singlitico, ma le parti avevano interloquito anche in ordine all'assenza dei verbali delle dichiarazioni di altri tre collaboranti che avrebbero dovuto essere esaminati e sull'ammissibilità della documentazione offerta da un difensore ed avente ad oggetto le precedenti dichiarazioni rese in altri procedimenti dai collaboranti Scaglione e [OSCURATO:PERSONA], oltre che sulla circostanza che il collaborante Singlitico era stato indagato in altro procedimento unitamente a [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Un ulteriore errore percettivo riguarda il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduceva la mancanza di motivazione in ordine all'indisponibilità degli impianti con i quali effettuare le intercettazioni.

La Corte di cassazione ha risposto che l'indisponibilità degli impianti di registrazione era stata attestata dalla cancelleria, come già aveva affermato la Corte di appello, mentre con il motivo si era dedotta l'omessa motivazione non in ordine all'indisponibilità degli impianti di ascolto, ma in relazione agli apparati con cui effettuare le intercettazioni, che all'epoca, nel 2007, erano costituiti da microspie che funzionavano quali telefoni cellulari, che infatti erano stati noleggiati presso una ditta privata.

2.4. L'ultimo errore percettivo lamentato riguarda l'aggravante del numero delle persone associate.

La sentenza impugnata in questa sede afferma che, ai fini dell'aggravante, non deve tenersi conto delle persone assolte dall'imputazione e devono essere considerate le persone decedute; tra queste vi è il Bertolino, deceduto nel processo di primo grado senza aver avuto la possibilità di difendersi, escludendo il quale il numero delle persone associate sarebbe inferiore a quello di dieci, richiesto per l'applicazione dell'aggravante.

La Corte aveva pure affermato che il t/7 4 giudice era tenuto ad accertare incidentalmente la penale responsabilità degli imputati deceduti, ma aveva omesso di rilevare che tale accertamento, nel caso di specie, era stato del tutto omesso, avendo la Corte di appello asserito in modo apodittico che, sulla base delle prove raccolte, il Bertolino era un associato.

La Corte di appello aveva omesso di motivare anche perché aveva computato nel numero degli associati il Pacini, nei cui confronti questa Corte di cassazione aveva però pronunciato sentenza di annullamento con rinvio anche in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, cosicché la questione della partecipazione del Bertolino era nuovamente divenuta rilevante ai fini della decisione.

3. Il ricorrente segnala che, laddove il ricorso straordinario fosse fondato, questa Corte di cassazione dovrebbe anche pronunciarsi in ordine all'accoglimento dell'originario ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato laddove il ricorrente si duole di un errore percettivo relativo al secondo motivo di ricorso.

Difatti a pag. 38 della motivazione della sentenza impugnata si afferma che «Alcuni ricorrenti censurano la violazione dell'art. 525, comma 2 cod. proc. pen. in conseguenza del mutamento della composizione del Collegio del Tribunale di Velletri avvenuto in diverse udienze, talvolta senza che ne fosse dato atto a verbale e senza che si fosse provveduto alla formale rinnovazione del dibattimento e alla nuova formulazione delle richieste di prova né fosse stata data lettura, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen., delle dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e dagli imputati di reato connesso e delle precedenti attività istruttorie espletate.».

La Corte di cassazione ha mostrato di avere esattamente inteso il motivo di ricorso del Gallace, ma lo ha poi rigettato richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite in relazione all'art. 525 cod. proc. pen. (vedi Sez.

U., n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754).

Le Sezioni Unite, con il precedente sopra citato, hanno affermato che il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova, ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.

L'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.

In particolare, hanno affermato che, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile.

E', quindi, onere delle parti attivarsi per richiedere la rinnovazione delle prove dichiarative già assunte e la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen..

Inoltre, le Sezioni Unite hanno affermato che non «può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., senz'altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 cod. proc. pen. ...)».

Secondo le Sezioni Unite, quindi, il giudice non è tenuto a segnalare alle parti il mutamento del collegio, né deve richiedere il consenso all'utilizzazione delle prove dichiarative già assunte, essendo onere degli interessati richiederne la rinnovazione.

Applicando i principi sopra indicati, non avendo chiesto il Gallace l'ammissione di nuove prove o la rinnovazione delle prove dichiarative già assunte, la Corte di cassazione ha del tutto correttamente ritenuto che non ricorresse alcuna invalidità.

2. Anche in relazione al terzo motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado non è ravvisabile alcun errore percettivo.

2.1. Quanto all'udienza del 27 marzo 2007, la Prima Sezione penale ha logicamente desunto dalla tardività dell'emissione del provvedimento autorizzativo, la tardività della richiesta del provvedimento stesso e quindi la insussistenza dell'impedimento a comparire del Gallace.

Non rileva che detta tardività non risulti da alcun atto processuale, avendo la Prima Sezione penale di questa Corte applicato il principio per cui non costituisce impedimento assoluto dell'imputato a comparire in udienza la sottoposizione alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, salvo che egli dimostri che gli sia stata negata l'autorizzazione, tempestivamente richiesta, a recarsi in udienza da parte del Tribunale competente in materia di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Gizzi, Rv. 278211).

Era quindi onere del Gallace dimostrare la tempestività della sua istanza; né in questa sede egli si duole dell'erronea percezione dell'eventuale documento prodotto al fine di dimostrare la tempestività della sua istanza.

2.2. Relativamente all'udienza del 29 ottobre 2007, la Prima Sezione penale ha escluso che l'omesso rinvio comporti alcuna nullità, osservando che esso non ha leso il diritto di difesa dei Gallace, essendosi proceduto a tale udienza esclusivamente all'esame del collaborante Singlitico, le cui dichiarazioni non sono state utilizzate ai fini della decisione e non essendosi il difensore opposto a che l'udienza fosse celebrata. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'errore percettivo sussisterebbe, per avere erroneamente ritenuto che il suo difensore non si fosse opposto, mentre il contrario risultava dal relativo verbale di udienza, e per avere erroneamente ritenuto che a detta udienza si fosse proceduto al solo esame del collaborante.

Tuttavia, è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con cui venga dedotta l'omessa disamina, da parte della Corte di cassazione, di un atto processuale, se non risulti che esso sia stato ritualmente inserito nel fascicolo trasmesso e se non venga inoltre prospettato che il suo omesso esame sia decisivo, nel senso che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'atto fosse stato considerato (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004).

Nel caso di specie, invece, il ricorrente non chiarisce perché laddove le altre prove, diverse dalle dichiarazioni del collaborante Singlitico che non sono state utilizzate ai fini della decisione, fossero state ritenute invalide o inutilizzabili, la decisione della Corte di cassazione avrebbe dovuto essere diversa, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, il motivo di ricorso risulta in tale parte inammissibile.3.

Quanto appena esposto vale a chiarire le ragioni dell'inammissibilità del motivo del ricorso straordinario laddove si afferma che la Prima Sezione penale avrebbe mal inteso il quarto motivo del ricorso.

Anche in questo caso il Gallace non ha illustrato le ragioni per cui l'errore percettivo denunciato dovrebbe ritenersi decisivo, non avendo egli neppure chiarito nel suo ricorso la rilevanza delle conversazioni telefoniche intercettate, la cui nullità o inutilizzabilità discenderebbe dal vizio motivazionale.

Egli non spiega perché tale errore avrebbe condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'errore non vi fosse stato, cosicché il motivo è anche in tale parte inammissibile.

4. Quanto all'errore percettivo lamentato in relazione al numero delle persone necessario per la sussistenza della aggravante del reato associativo, quello lamentato dal ricorrente è piuttosto un errore valutativo.

La Corte di cassazione, annullando con rinvio la sentenza di appello in ordine all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la sentenza di primo grado aveva già dimostrato la sussistenza dei presupposti occorrenti per affermare il vincolo associativo del Bertolino, cosicché il vizio lamentato dal Gallace si pone al di fuori del perimetro entro il quale è ammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen..

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 13227/21 del 25/11/2020 della Prima Sezione penale visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte, prima sezione penale, n. 13227 del 25 novembre 2020, depositata in data 8 aprile 2021, che ha rigettato il ricorso proposto dal predetto avverso la sentenza del 11 giugno 2018 emessa dalla Corte di appello di Roma, con la quale, per quanto di interesse in questa sede, è stata confermata la sentenza del 21 ottobre 2013 del Tribunale di Velletri nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità del predetto per i delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di singoli episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed il Gallace era stato condannato alla pena di giustizia. 2. Con il suo ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, ha chiesto la correzione della predetta sentenza, deducendo che questa Corte di cassazione è incorsa in più errori percettivi. 2.1. Un primo errore attiene al secondo motivo del ricorso rigettato con la sentenza impugnata in questa sede. Con esso era stata eccepita la violazione del principio di immutabilità del giudice e l'inutilizzabilità degli atti assunti nelle udienze precedenti ai frequenti mutamenti del Collegio giudicante del Tribunale, non essendo stato dato atto a verbale dei predetti mutamenti e non essendosi provveduto a richiedere il consenso alle parti e alla formale rinnovazione del dibattimento e avendo il Tribunale deciso senza neppure dichiarare utilizzabili, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen., gli atti istruttori precedenti ai mutamenti di composizione del Collegio giudicante. Con la sentenza impugnata in questa sede l'eccezione era stata rigettata da questa Corte di cassazione che aveva affermato che il Gallace non aveva dedotto di essersi opposto alla prosecuzione del dibattimento o di avere negato il consenso alla lettura degli atti istruttori precedentemente espletati o di avere richiesto l'assunzione di nuove prove o la rinnovazione di precedenti prove dichiarative. Sostiene, allora, il ricorrente che con tale motivazione la Corte di cassazione ha mostrato di non avere inteso la doglianza formulata con il motivo di ricorso con il quale si era lamentato che non era stato dato atto a verbale dell'intervenuto mutamento del Collegio e nemmeno era stato chiesto il consenso alle parti di utilizzare l'attività istruttoria già espletata e nemmeno si era provveduto a dichiarare utilizzabili le prove già assunte, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen.. 2.2. Altro errore percettivo riguardava il terzo motivo del ricorso per cassazione, con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado in conseguenza dell'impedimento dell'imputato a comparire alle udienze del 27 febbraio 2007 in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello ove si stava celebrando il processo, e del 29 ottobre 2007, in quanto detenuto in carcere per altra causa. I due impedimenti erano stati prontamente eccepiti, ma, quanto all'udienza del 27 febbraio 2007, la Corte di cassazione, con la sentenza qui impugnata, pur dando atto che il Gallace si era attivato per richiedere l'autorizzazione a presenziare in udienza e che detta autorizzazione non era pervenuta in tempo utile a consentirgli di partecipare al processo (alle ore 19,30), aveva apoditticamente asserito che il ritardo nell'emissione dell'autorizzazione era dovuto alla circostanza che l'istanza non era stata avanzata in tempo utile; nel verbale di udienza del Tribunale il Gallace era stato addirittura indicato come presente. Quanto all'udienza del 29 ottobre 2007, l'eccezione era stata rigettata dalla Corte di cassazione che aveva osservato che il difensore non si era opposto alla celebrazione dell'udienza — ma la circostanza non era stata addotta dalla Corte di appello ed era smentita dal verbale prodotto — e che la difesa non aveva dimostrato quale nocumento le sarebbe derivato dall'impossibilità per l'imputato di partecipare all'udienza, in cui si era proceduto al solo esame del collaborante Singlitico, le cui dichiarazioni non erano state valutate ai fini della decisione. In realtà, segnala il ricorrente, all'udienza del 29 ottobre 2007 non si era proceduto all'esame del solo collaborante Singlitico, ma le parti avevano interloquito anche in ordine all'assenza dei verbali delle dichiarazioni di altri tre collaboranti che avrebbero dovuto essere esaminati e sull'ammissibilità della documentazione offerta da un difensore ed avente ad oggetto le precedenti dichiarazioni rese in altri procedimenti dai collaboranti Scaglione e [OSCURATO:PERSONA], oltre che sulla circostanza che il collaborante Singlitico era stato indagato in altro procedimento unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Un ulteriore errore percettivo riguarda il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduceva la mancanza di motivazione in ordine all'indisponibilità degli impianti con i quali effettuare le intercettazioni. La Corte di cassazione ha risposto che l'indisponibilità degli impianti di registrazione era stata attestata dalla cancelleria, come già aveva affermato la Corte di appello, mentre con il motivo si era dedotta l'omessa motivazione non in ordine all'indisponibilità degli impianti di ascolto, ma in relazione agli apparati con cui effettuare le intercettazioni, che all'epoca, nel 2007, erano costituiti da microspie che funzionavano quali telefoni cellulari, che infatti erano stati noleggiati presso una ditta privata. 2.4. L'ultimo errore percettivo lamentato riguarda l'aggravante del numero delle persone associate. La sentenza impugnata in questa sede afferma che, ai fini dell'aggravante, non deve tenersi conto delle persone assolte dall'imputazione e devono essere considerate le persone decedute; tra queste vi è il Bertolino, deceduto nel processo di primo grado senza aver avuto la possibilità di difendersi, escludendo il quale il numero delle persone associate sarebbe inferiore a quello di dieci, richiesto per l'applicazione dell'aggravante. La Corte aveva pure affermato che il t/7 4 giudice era tenuto ad accertare incidentalmente la penale responsabilità degli imputati deceduti, ma aveva omesso di rilevare che tale accertamento, nel caso di specie, era stato del tutto omesso, avendo la Corte di appello asserito in modo apodittico che, sulla base delle prove raccolte, il Bertolino era un associato. La Corte di appello aveva omesso di motivare anche perché aveva computato nel numero degli associati il Pacini, nei cui confronti questa Corte di cassazione aveva però pronunciato sentenza di annullamento con rinvio anche in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, cosicché la questione della partecipazione del Bertolino era nuovamente divenuta rilevante ai fini della decisione. 3. Il ricorrente segnala che, laddove il ricorso straordinario fosse fondato, questa Corte di cassazione dovrebbe anche pronunciarsi in ordine all'accoglimento dell'originario ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato laddove il ricorrente si duole di un errore percettivo relativo al secondo motivo di ricorso. Difatti a pag. 38 della motivazione della sentenza impugnata si afferma che «Alcuni ricorrenti censurano la violazione dell'art. 525, comma 2 cod. proc. pen. in conseguenza del mutamento della composizione del Collegio del Tribunale di Velletri avvenuto in diverse udienze, talvolta senza che ne fosse dato atto a verbale e senza che si fosse provveduto alla formale rinnovazione del dibattimento e alla nuova formulazione delle richieste di prova né fosse stata data lettura, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen., delle dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e dagli imputati di reato connesso e delle precedenti attività istruttorie espletate.». La Corte di cassazione ha mostrato di avere esattamente inteso il motivo di ricorso del Gallace, ma lo ha poi rigettato richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite in relazione all'art. 525 cod. proc. pen. (vedi Sez. U., n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Le Sezioni Unite, con il precedente sopra citato, hanno affermato che il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova, ma anche quello che l'ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. L'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa. In particolare, hanno affermato che, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. E', quindi, onere delle parti attivarsi per richiedere la rinnovazione delle prove dichiarative già assunte e la facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione, da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all'art. 468 cod. proc. pen.. Inoltre, le Sezioni Unite hanno affermato che non «può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (la cui fruizione può, ad esempio, rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen., senz'altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova ex art. 493 cod. proc. pen. ...)». Secondo le Sezioni Unite, quindi, il giudice non è tenuto a segnalare alle parti il mutamento del collegio, né deve richiedere il consenso all'utilizzazione delle prove dichiarative già assunte, essendo onere degli interessati richiederne la rinnovazione. Applicando i principi sopra indicati, non avendo chiesto il Gallace l'ammissione di nuove prove o la rinnovazione delle prove dichiarative già assunte, la Corte di cassazione ha del tutto correttamente ritenuto che non ricorresse alcuna invalidità. 2. Anche in relazione al terzo motivo del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado non è ravvisabile alcun errore percettivo. 2.1. Quanto all'udienza del 27 marzo 2007, la Prima Sezione penale ha logicamente desunto dalla tardività dell'emissione del provvedimento autorizzativo, la tardività della richiesta del provvedimento stesso e quindi la insussistenza dell'impedimento a comparire del Gallace. Non rileva che detta tardività non risulti da alcun atto processuale, avendo la Prima Sezione penale di questa Corte applicato il principio per cui non costituisce impedimento assoluto dell'imputato a comparire in udienza la sottoposizione alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, salvo che egli dimostri che gli sia stata negata l'autorizzazione, tempestivamente richiesta, a recarsi in udienza da parte del Tribunale competente in materia di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 5770 del 18/12/2019, dep. 2020, Gizzi, Rv. 278211). Era quindi onere del Gallace dimostrare la tempestività della sua istanza; né in questa sede egli si duole dell'erronea percezione dell'eventuale documento prodotto al fine di dimostrare la tempestività della sua istanza. 2.2. Relativamente all'udienza del 29 ottobre 2007, la Prima Sezione penale ha escluso che l'omesso rinvio comporti alcuna nullità, osservando che esso non ha leso il diritto di difesa dei Gallace, essendosi proceduto a tale udienza esclusivamente all'esame del collaborante Singlitico, le cui dichiarazioni non sono state utilizzate ai fini della decisione e non essendosi il difensore opposto a che l'udienza fosse celebrata. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'errore percettivo sussisterebbe, per avere erroneamente ritenuto che il suo difensore non si fosse opposto, mentre il contrario risultava dal relativo verbale di udienza, e per avere erroneamente ritenuto che a detta udienza si fosse proceduto al solo esame del collaborante. Tuttavia, è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto con cui venga dedotta l'omessa disamina, da parte della Corte di cassazione, di un atto processuale, se non risulti che esso sia stato ritualmente inserito nel fascicolo trasmesso e se non venga inoltre prospettato che il suo omesso esame sia decisivo, nel senso che abbia condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'atto fosse stato considerato (Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004). Nel caso di specie, invece, il ricorrente non chiarisce perché laddove le altre prove, diverse dalle dichiarazioni del collaborante Singlitico che non sono state utilizzate ai fini della decisione, fossero state ritenute invalide o inutilizzabili, la decisione della Corte di cassazione avrebbe dovuto essere diversa, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, il motivo di ricorso risulta in tale parte inammissibile.3. Quanto appena esposto vale a chiarire le ragioni dell'inammissibilità del motivo del ricorso straordinario laddove si afferma che la Prima Sezione penale avrebbe mal inteso il quarto motivo del ricorso. Anche in questo caso il Gallace non ha illustrato le ragioni per cui l'errore percettivo denunciato dovrebbe ritenersi decisivo, non avendo egli neppure chiarito nel suo ricorso la rilevanza delle conversazioni telefoniche intercettate, la cui nullità o inutilizzabilità discenderebbe dal vizio motivazionale. Egli non spiega perché tale errore avrebbe condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se l'errore non vi fosse stato, cosicché il motivo è anche in tale parte inammissibile. 4. Quanto all'errore percettivo lamentato in relazione al numero delle persone necessario per la sussistenza della aggravante del reato associativo, quello lamentato dal ricorrente è piuttosto un errore valutativo. La Corte di cassazione, annullando con rinvio la sentenza di appello in ordine all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato la posizione di [OSCURATO:PERSONA], osservando che la sentenza di primo grado aveva già dimostrato la sussistenza dei presupposti occorrenti per affermare il vincolo associativo del Bertolino, cosicché il vizio lamentato dal Gallace si pone al di fuori del perimetro entro il quale è ammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 12868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris