CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 04447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata ascrittogli in rubrica e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che con l'unico motivo formulato il difensore lamenta in maniera del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod.pen. e il correlato vizio della motivazione, adducendo che i parametri dosimetrici di carattere soggettivo avrebbero imposto il contenimento della pena al minimo; considerato che il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione rassegnata dalla sentenza impugnata (pag. 4) che ha evidenziato come la pena base risulti coincidente con il minimo edittale, segnalando che la gravità del reato e i plurimi precedenti che militano a carico dell'imputato ostano alla invocata mitigazione sanzionatoria; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente