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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22429/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso in ordine alla responsabilità sono privi dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità intrinseca, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, peraltro, si censura il ricorso alla motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici avrebbero esorbito dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; che, inoltre, le doglianze difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso in ordine alla responsabilità sono privi dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità intrinseca, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, peraltro, si censura il ricorso alla motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici avrebbero esorbito dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità; che, inoltre, le doglianze difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); ritenuto che l'ultimo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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