CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 20477/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975, rideterminando la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. e confermando nel resto; Considerato che i cinque motivi di ricorso - con i quali il ricorrente si duole del vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, della violazione dei criteri di valutazione della prova, dell'assenza di motivazione in merito alle allegazioni difensive, della violazione del principio di non colpevolezza e del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio - sono inammissibili in quanto, oltre ad essere tutti particolarmente generici, essendo fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, sono volti ad ottenere un'inammissibile rivalutazione degli elementi probatori, mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). Esula, invero, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il motivo di ricorso che denuncia vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estens