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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29779/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi di ricorso aventi ad oggetto la sussistenza deglie elementi costituitivi del reato di cui all'art. 336 cod. pen.

Il ricorso è generico perché omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello.

Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni dei verbalizzanti - contenute nel verbale di accertamento acquisito agli atti su consenso delle parti -poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario (p. 3).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3/03/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i due motivi di ricorso aventi ad oggetto la sussistenza deglie elementi costituitivi del reato di cui all'art. 336 cod. pen. Il ricorso è generico perché omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni dei verbalizzanti - contenute nel verbale di accertamento acquisito agli atti su consenso delle parti -poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario (p. 3). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/2
Sentenza Cassazione n. 29779/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris