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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 21199/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21792/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1717 del 15/3/2022 della Corte d’appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dell e part i ;[OSCURATO:PERSONA] : −la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., contestando il diritto di agire in executivis, minacciato con atto di precetto del 25-26/2/2015, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 24591 del 9/12/2015, respingeva l’opposizione e condannava gli opponenti a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 8.030, oltre ad accessori, nonché a pagare la somma di Euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; −l ’ impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] e di Portoghesi era decisa dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 1717 del 15/3/2022, che accoglieva parzialmente il gravame –limitatamente alla condanna per lite temeraria – e confermava nel resto la prima decisione; in considerazione dell’esito della lite, il giudice d’appello regolava nuovamente le spese del giudizio condannando la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagare i 4/5 dei costi di lite sostenuti dalla controparte, liquidati in Euro 21.387,00 per il primo grado e in Euro 19.160,00 per il secondo; −avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; −la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su tre motivi; −le parti depositavano memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 1 9 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; −le impugnazioni delle parti non sono state notificate a [OSCURATO:PERSONA]- ghesi, attore opponente in primo grado, appellante e destinatario della pro- nuncia di condanna, sia alle spese di lite , sia ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;−ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito –l’integrazione del contraddittorio , entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed impregiudicati gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottemperanza al relativo ordine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21792/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1717 del 15/3/2022 della Corte d’appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/6/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dell e part i ;[OSCURATO:PERSONA] : −la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., contestando il diritto di agire in executivis, minacciato con atto di precetto del 25-26/2/2015, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 24591 del 9/12/2015, respingeva l’opposizione e condannava gli opponenti a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 8.030, oltre ad accessori, nonché a pagare la somma di Euro 10.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; −l ’ impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] e di Portoghesi era decisa dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 1717 del 15/3/2022, che accoglieva parzialmente il gravame –limitatamente alla condanna per lite temeraria – e confermava nel resto la prima decisione; in considerazione dell’esito della lite, il giudice d’appello regolava nuovamente le spese del giudizio condannando la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagare i 4/5 dei costi di lite sostenuti dalla controparte, liquidati in Euro 21.387,00 per il primo grado e in Euro 19.160,00 per il secondo; −avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; −la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su tre motivi; −le parti depositavano memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 1 9 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; −le impugnazioni delle parti non sono state notificate a [OSCURATO:PERSONA]- ghesi, attore opponente in primo grado, appellante e destinatario della pro- nuncia di condanna, sia alle spese di lite , sia ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;−ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito –l’integrazione del contraddittorio , entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed impregiudicati gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottemperanza al relativo ordine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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