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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30206/2026

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d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento con rinvio in riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso edeclaratoria di inammissibilità nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 20 gennaio 2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma delladecisione emessa il 10 gennaio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello delpubblico ministero, riqualificando come consumata l'estorsione contestata al capo a) erideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni sei, mesi otto di reclusione ed euro2.800 di multa; in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato, lo assolveva dal reato di cuial capo b), perché il fatto non sussiste.

Confermava nel resto la decisione di primo grado.2.

Avverso la predetta sentenza, l’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen., si espongono a seguire nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1.

Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 56 e 629 cod. pen., censurando la riqualificazione del fatto di cui al capo a) come estorsioneconsumata anziché tentata.Sostiene che la consegna della somma di denaro, avvenuta nell'ambito di un servizio dipolizia predisposto per la cattura in flagranza dell'estorsore, con immediato intervento deglioperanti, l’arresto dell'imputato e il sequestro del denaro, non avrebbe comportato l'effettivoconseguimento del profitto, essendo mancata una concreta disponibilità del bene in capoall'agente.2.2.

Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost.,125, comma 3, 546 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l'omessa pronunciasul motivo di appello concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.2.3.

Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 125,comma 3, 546 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l'omessa pronuncia sulmotivo di appello concernente il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entitàdel fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e richiesta dalladifesa sulla base della modestia dell'offesa, delle modalità della condotta, dell'assenza diun'organizzazione strutturata, della limitata entità del danno e dell'intervenuta assoluzione dalreato di cui al capo b).2.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 416-bis.1 cod. pen. e 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censurando ilriconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.Sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata l'aggravantevalorizzando esclusivamente il contenuto intimidatorio delle minacce, il riferimento ad armi, ilperiodo di Ferragosto e il richiamo a contesti criminali, senza verificare l'effettivo ricorso almetodo mafioso e la concreta evocazione della forza intimidatrice di un'associazione mafiosa, nél'effettiva condizione di assoggettamento della persona offesa.

Aggiunge che la motivazionesarebbe apparente e illogica, in quanto fondata su elementi congetturali e priva di un effettivoconfronto con le deduzioni difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., censurando la riqualificazione del fatto di cui al capo a)come estorsione consumata anziché tentata.Il motivo è manifestamente infondato.La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioniunite, secondo cui, in tema di estorsione, il delitto deve ritenersi consumato, e non soltantotentato, quando la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, anchenell'ipotesi in cui l'intervento della polizia giudiziaria sia stato preventivamente predisposto esegua immediatamente la consegna con l'arresto del reo e la restituzione del bene all'aventediritto (Sez.

U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642-01).somma richiesta, pur avvenuta nell'ambito di un servizio predisposto per l'arresto in flagranzadell'imputato e seguita dall'immediato intervento degli operanti, integrasse comunque ilconseguimento del profitto richiesto ai fini della consumazione del delitto.Le censure difensive non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata,poiché ripropongono una tesi incompatibile col richiamato principio di diritto, insistendo sucircostanze già ritenute irrilevanti ai fini della distinzione tra tentativo e consumazione.Né assume rilievo il richiamo all'isolato precedente favorevole alla soluzione prospettatadalla difesa, trattandosi di orientamento espressamente superato dall'arresto delle Sezioni unite,cui la successiva giurisprudenza ha dato continuità (tra le altre, Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018,dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417).3.

È ora opportuno esaminare con precedenza, invertendone l'ordine, il quarto e il terzomotivo, poiché la questione concernente la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso èpreliminare rispetto a quella relativa al riconoscimento della circostanza attenuante della lieveentità del fatto.

L'eventuale conferma della sussistenza dell'aggravante, infatti, comporta, per leragioni che si diranno, l'inapplicabilità della diminuente invocata.Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,censurando il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.Il motivo è infondato.Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'aggravante del metodo mafioso di cuiall'art. 416-bis.1 cod. pen. ricorre quando la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamenteidonea a coartare la volontà della persona offesa, sia espressione di una capacità intimidatricericonducibile alle modalità proprie dell'agire mafioso e, per tale ragione, idonea a determinareuna condizione di assoggettamento e di omertà (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv.273456).

Non è, pertanto, necessario che l'agente richiami espressamente una determinataassociazione mafiosa né che sia accertata l'esistenza di uno specifico sodalizio criminoso,essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa e risultinoconcretamente evocative della forza intimidatrice propria delle organizzazioni criminali (Sez. 2,n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033).

È stato chiarito che l'aggravante puòconfigurarsi anche attraverso messaggi intimidatori impliciti o addirittura "silenti", quando ilcontesto ambientale e le modalità della condotta rendano superflua un'esplicita evocazionedell'organizzazione criminale (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669; Sez. 2, n.21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115).

Nei territori caratterizzati dal radicamento distoriche organizzazioni mafiose, è sufficiente che la condotta richiami implicitamente il potereintimidatorio della consorteria, trattandosi di forza criminale già nota alla collettività (Sez. 2, n.34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950).La corte territoriale si è attenuta a tali principi, valorizzando le concrete modalità dellacondotta, consistite nel riferimento all'uso di strumenti micidiali, nelle minacce di morte rivoltealla persona offesa, nell'affermazione di conoscere il luogo di abitazione della vittima e nellafissazione, per il pagamento della somma richiesta, del termine di Ferragosto, scadenza tipicadella riscossione estorsiva nei contesti di criminalità organizzata.

Ha, quindi, ritenuto che ilcomplessivo contenuto intimidatorio della condotta fosse univocamente evocativo della forzaintimidatrice propria delle organizzazioni mafiose e, dunque, idoneo a determinare la condizionedi assoggettamento richiesta dall'art. 416-bis.1 cod. pen.Le censure del ricorrente, concentrando l'attenzione su singole espressioni utilizzatedall'imputato, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata suuna valutazione unitaria delle complessive modalità dell'azione intimidatoria, né evidenzianoalcuna effettiva violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità o vizi dimanifesta illogicità del percorso argomentativo.4.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 111Cost., 125, comma 3, 546 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l'omessapronuncia sul motivo di appello concernente il riconoscimento della circostanza attenuante dellalieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.Il motivo è infondato.Benché la corte territoriale non abbia espressamente esaminato il motivo di gravameconcernente il riconoscimento della diminuente invocata, il relativo rigetto è implicitamentedesumibile dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, non essendo censurabile,in sede di legittimità, la decisione che ometta di pronunciarsi su una specifica deduzione quandola relativa risposta emerga comunque dall'iter motivazionale della pronuncia (Sez. 4, n. 5396 del15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096).Questa Corte ha già affermato che, in tema di estorsione, la circostanza attenuanteintrodotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 non trova applicazionequando ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023,Aguì, Rv. 284980).Il principio affermato da tale arresto trova fondamento nella stessa motivazione dellasentenza della Corte costituzionale, dalla quale è dato desumere che tra l’aggravante del metodomafioso e la nuova attenuante si profili una vera e propria incompatibilità logica, che affonda leproprie radici nella diversa ontologia e funzione delle due circostanze, nonché nell'evoluzionestorico-normativa del delitto di estorsione.[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, introdotto la nuova attenuante quale «valvola di sicurezza», voltaa consentire al giudice di adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità della concretafattispecie estorsiva «ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profilidi allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimoedittale di notevole asprezza».

Essa è, pertanto, destinata a operare soltanto con riguardo aepisodi «marcatamente dissimili» rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell'emergenza,caratterizzati, in particolare, dall’occasionalità dell'iniziativa delittuosa, dalla ridotta entitàdell'offesa, dalla non elevata utilità pretesa e dall'assenza di profili organizzativi.La nuova diminuente non può, pertanto, trovare applicazione quando il fatto risultiaggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il ricorso al metodo mafioso, infatti, esprimeproprio quel peculiare disvalore e quei profili di allarme sociale che la Corte costituzionale assumequale criterio discretivo per delimitare l'ambito operativo della nuova circostanza attenuante,riservandola alle sole ipotesi di minima offensività.Lo conferma anche la ricostruzione storica operata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ricorda come ilsensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio del delitto di estorsione, introdotto nel1991, fosse funzionale al contrasto di una delle modalità operative tipiche della criminalitàorganizzata.

Sarebbe, pertanto, contrario alla ratio sottesa alla sentenza n. 120 del 2023estendere la nuova attenuante proprio a quelle ipotesi che costituiscono il paradigma storico delfenomeno criminale che aveva giustificato l'inasprimento della risposta sanzionatoria.Nel caso in esame, la corte territoriale ha confermato la sussistenza dell'aggravante delmetodo mafioso, ritenendo che le modalità della condotta fossero concretamente evocative dellaforza intimidatrice propria delle organizzazioni mafiose.

Ne discende il necessario rigetto, siapure implicito, della richiesta di riconoscimento della diminuente, ontologicamente incompatibilecon un fatto così qualificato.5.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.111 Cost., 125, comma 3, 546 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando che lacorte di appello abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale era stato chiestoil riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Il motivo è manifestamente infondato.Costituisce principio consolidato quello secondo cui il giudice di appello non è tenuto amotivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando, con l'impugnazione, venganosemplicemente riproposti gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primogrado e da questo disattesi ovvero si insista per il loro riconoscimento senza addurre alcunaparticolare ragione idonea a giustificare un diverso apprezzamento ai fini dell’art. 62-bis cod.pen. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015,Nargisio, Rv. 262249).Nel caso di specie, il motivo di appello si limitava a censurare il percorso argomentativoseguito dal tribunale nel negare le circostanze attenuanti generiche, senza introdurre alcunelemento ulteriore idoneo a giustificare un diverso apprezzamento ai fini del riconoscimento dellegeneriche.

La corte territoriale era, pertanto, chiamata esclusivamente a verificare la correttezzadella decisione di primo grado, senza dover procedere ad una nuova valutazione dellaconcedibilità del beneficio.Né assume rilievo il fatto che la corte di appello abbia rideterminato il trattamentosanzionatorio.

Tale statuizione costituisce, infatti, il mero effetto della parziale riforma dellasentenza, limitata all'assoluzione dal capo ritenuto in primo grado più grave, mentre è rimastofermo – ed anzi rafforzato dall'accoglimento dell'appello del pubblico ministero, che hacomportato la riqualificazione del capo a) come estorsione consumata – il complessivo giudiziodi disvalore della condotta.

In tale contesto, l'assenza di una specifica motivazione sul diniegodelle circostanze attenuanti generiche non integra il dedotto vizio, essendo tale statuizionepienamente coerente con la complessiva struttura argomentativa della decisione.6.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/06/2026La Cons. est.

Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l'annullamento con rinvio in riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso edeclaratoria di inammissibilità nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 gennaio 2026, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma delladecisione emessa il 10 gennaio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l'appello delpubblico ministero, riqualificando come consumata l'estorsione contestata al capo a) erideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni sei, mesi otto di reclusione ed euro2.800 di multa; in parziale accoglimento dell'appello dell'imputato, lo assolveva dal reato di cuial capo b), perché il fatto non sussiste. Confermava nel resto la decisione di primo grado.2. Avverso la predetta sentenza, l’imputato, per il tramite del proprio difensore, ha propostoricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att.cod. proc. pen., si espongono a seguire nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 56 e 629 cod. pen., censurando la riqualificazione del fatto di cui al capo a) come estorsioneconsumata anziché tentata.Sostiene che la consegna della somma di denaro, avvenuta nell'ambito di un servizio dipolizia predisposto per la cattura in flagranza dell'estorsore, con immediato intervento deglioperanti, l’arresto dell'imputato e il sequestro del denaro, non avrebbe comportato l'effettivoconseguimento del profitto, essendo mancata una concreta disponibilità del bene in capoall'agente.2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost.,125, comma 3, 546 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l'omessa pronunciasul motivo di appello concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.2.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 125,comma 3, 546 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l'omessa pronuncia sulmotivo di appello concernente il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entitàdel fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e richiesta dalladifesa sulla base della modestia dell'offesa, delle modalità della condotta, dell'assenza diun'organizzazione strutturata, della limitata entità del danno e dell'intervenuta assoluzione dalreato di cui al capo b).2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 416-bis.1 cod. pen. e 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censurando ilriconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.Sostiene che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrata l'aggravantevalorizzando esclusivamente il contenuto intimidatorio delle minacce, il riferimento ad armi, ilperiodo di Ferragosto e il richiamo a contesti criminali, senza verificare l'effettivo ricorso almetodo mafioso e la concreta evocazione della forza intimidatrice di un'associazione mafiosa, nél'effettiva condizione di assoggettamento della persona offesa. Aggiunge che la motivazionesarebbe apparente e illogica, in quanto fondata su elementi congetturali e priva di un effettivoconfronto con le deduzioni difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., censurando la riqualificazione del fatto di cui al capo a)come estorsione consumata anziché tentata.Il motivo è manifestamente infondato.La corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioniunite, secondo cui, in tema di estorsione, il delitto deve ritenersi consumato, e non soltantotentato, quando la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, anchenell'ipotesi in cui l'intervento della polizia giudiziaria sia stato preventivamente predisposto esegua immediatamente la consegna con l'arresto del reo e la restituzione del bene all'aventediritto (Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642-01).somma richiesta, pur avvenuta nell'ambito di un servizio predisposto per l'arresto in flagranzadell'imputato e seguita dall'immediato intervento degli operanti, integrasse comunque ilconseguimento del profitto richiesto ai fini della consumazione del delitto.Le censure difensive non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata,poiché ripropongono una tesi incompatibile col richiamato principio di diritto, insistendo sucircostanze già ritenute irrilevanti ai fini della distinzione tra tentativo e consumazione.Né assume rilievo il richiamo all'isolato precedente favorevole alla soluzione prospettatadalla difesa, trattandosi di orientamento espressamente superato dall'arresto delle Sezioni unite,cui la successiva giurisprudenza ha dato continuità (tra le altre, Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018,dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417).3. È ora opportuno esaminare con precedenza, invertendone l'ordine, il quarto e il terzomotivo, poiché la questione concernente la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso èpreliminare rispetto a quella relativa al riconoscimento della circostanza attenuante della lieveentità del fatto. L'eventuale conferma della sussistenza dell'aggravante, infatti, comporta, per leragioni che si diranno, l'inapplicabilità della diminuente invocata.Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione agli artt. 416-bis.1 cod. pen. e 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,censurando il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.Il motivo è infondato.Costituisce principio consolidato quello secondo cui l'aggravante del metodo mafioso di cuiall'art. 416-bis.1 cod. pen. ricorre quando la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamenteidonea a coartare la volontà della persona offesa, sia espressione di una capacità intimidatricericonducibile alle modalità proprie dell'agire mafioso e, per tale ragione, idonea a determinareuna condizione di assoggettamento e di omertà (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv.273456). Non è, pertanto, necessario che l'agente richiami espressamente una determinataassociazione mafiosa né che sia accertata l'esistenza di uno specifico sodalizio criminoso,essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa e risultinoconcretamente evocative della forza intimidatrice propria delle organizzazioni criminali (Sez. 2,n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033). È stato chiarito che l'aggravante puòconfigurarsi anche attraverso messaggi intimidatori impliciti o addirittura "silenti", quando ilcontesto ambientale e le modalità della condotta rendano superflua un'esplicita evocazionedell'organizzazione criminale (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669; Sez. 2, n.21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115). Nei territori caratterizzati dal radicamento distoriche organizzazioni mafiose, è sufficiente che la condotta richiami implicitamente il potereintimidatorio della consorteria, trattandosi di forza criminale già nota alla collettività (Sez. 2, n.34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950).La corte territoriale si è attenuta a tali principi, valorizzando le concrete modalità dellacondotta, consistite nel riferimento all'uso di strumenti micidiali, nelle minacce di morte rivoltealla persona offesa, nell'affermazione di conoscere il luogo di abitazione della vittima e nellafissazione, per il pagamento della somma richiesta, del termine di Ferragosto, scadenza tipicadella riscossione estorsiva nei contesti di criminalità organizzata. Ha, quindi, ritenuto che ilcomplessivo contenuto intimidatorio della condotta fosse univocamente evocativo della forzaintimidatrice propria delle organizzazioni mafiose e, dunque, idoneo a determinare la condizionedi assoggettamento richiesta dall'art. 416-bis.1 cod. pen.Le censure del ricorrente, concentrando l'attenzione su singole espressioni utilizzatedall'imputato, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata suuna valutazione unitaria delle complessive modalità dell'azione intimidatoria, né evidenzianoalcuna effettiva violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità o vizi dimanifesta illogicità del percorso argomentativo.4. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 111Cost., 125, comma 3, 546 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l'omessapronuncia sul motivo di appello concernente il riconoscimento della circostanza attenuante dellalieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.Il motivo è infondato.Benché la corte territoriale non abbia espressamente esaminato il motivo di gravameconcernente il riconoscimento della diminuente invocata, il relativo rigetto è implicitamentedesumibile dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, non essendo censurabile,in sede di legittimità, la decisione che ometta di pronunciarsi su una specifica deduzione quandola relativa risposta emerga comunque dall'iter motivazionale della pronuncia (Sez. 4, n. 5396 del15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096).Questa Corte ha già affermato che, in tema di estorsione, la circostanza attenuanteintrodotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 non trova applicazionequando ricorra l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023,Aguì, Rv. 284980).Il principio affermato da tale arresto trova fondamento nella stessa motivazione dellasentenza della Corte costituzionale, dalla quale è dato desumere che tra l’aggravante del metodomafioso e la nuova attenuante si profili una vera e propria incompatibilità logica, che affonda leproprie radici nella diversa ontologia e funzione delle due circostanze, nonché nell'evoluzionestorico-normativa del delitto di estorsione.[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, introdotto la nuova attenuante quale «valvola di sicurezza», voltaa consentire al giudice di adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità della concretafattispecie estorsiva «ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profilidi allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimoedittale di notevole asprezza». Essa è, pertanto, destinata a operare soltanto con riguardo aepisodi «marcatamente dissimili» rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell'emergenza,caratterizzati, in particolare, dall’occasionalità dell'iniziativa delittuosa, dalla ridotta entitàdell'offesa, dalla non elevata utilità pretesa e dall'assenza di profili organizzativi.La nuova diminuente non può, pertanto, trovare applicazione quando il fatto risultiaggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorso al metodo mafioso, infatti, esprimeproprio quel peculiare disvalore e quei profili di allarme sociale che la Corte costituzionale assumequale criterio discretivo per delimitare l'ambito operativo della nuova circostanza attenuante,riservandola alle sole ipotesi di minima offensività.Lo conferma anche la ricostruzione storica operata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ricorda come ilsensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio del delitto di estorsione, introdotto nel1991, fosse funzionale al contrasto di una delle modalità operative tipiche della criminalitàorganizzata. Sarebbe, pertanto, contrario alla ratio sottesa alla sentenza n. 120 del 2023estendere la nuova attenuante proprio a quelle ipotesi che costituiscono il paradigma storico delfenomeno criminale che aveva giustificato l'inasprimento della risposta sanzionatoria.Nel caso in esame, la corte territoriale ha confermato la sussistenza dell'aggravante delmetodo mafioso, ritenendo che le modalità della condotta fossero concretamente evocative dellaforza intimidatrice propria delle organizzazioni mafiose. Ne discende il necessario rigetto, siapure implicito, della richiesta di riconoscimento della diminuente, ontologicamente incompatibilecon un fatto così qualificato.5. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione agli artt.111 Cost., 125, comma 3, 546 e 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando che lacorte di appello abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale era stato chiestoil riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Il motivo è manifestamente infondato.Costituisce principio consolidato quello secondo cui il giudice di appello non è tenuto amotivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando, con l'impugnazione, venganosemplicemente riproposti gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primogrado e da questo disattesi ovvero si insista per il loro riconoscimento senza addurre alcunaparticolare ragione idonea a giustificare un diverso apprezzamento ai fini dell’art. 62-bis cod.pen. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015,Nargisio, Rv. 262249).Nel caso di specie, il motivo di appello si limitava a censurare il percorso argomentativoseguito dal tribunale nel negare le circostanze attenuanti generiche, senza introdurre alcunelemento ulteriore idoneo a giustificare un diverso apprezzamento ai fini del riconoscimento dellegeneriche. La corte territoriale era, pertanto, chiamata esclusivamente a verificare la correttezzadella decisione di primo grado, senza dover procedere ad una nuova valutazione dellaconcedibilità del beneficio.Né assume rilievo il fatto che la corte di appello abbia rideterminato il trattamentosanzionatorio. Tale statuizione costituisce, infatti, il mero effetto della parziale riforma dellasentenza, limitata all'assoluzione dal capo ritenuto in primo grado più grave, mentre è rimastofermo – ed anzi rafforzato dall'accoglimento dell'appello del pubblico ministero, che hacomportato la riqualificazione del capo a) come estorsione consumata – il complessivo giudiziodi disvalore della condotta. In tale contesto, l'assenza di una specifica motivazione sul diniegodelle circostanze attenuanti generiche non integra il dedotto vizio, essendo tale statuizionepienamente coerente con la complessiva struttura argomentativa della decisione.6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/06/2026La Cons. est. Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris