CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del 22 ottobre 2015 del Tribunale di Foggia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblinca fede e, quanto al Croce, dalla recidiva reiterata specifica (capo b), nonché delsolo Croce per il delitto di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo c) e per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, e 73 d.lgs. citato (capo d) e li aveva condannati alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha assolto il Croce dalla imputazione di cui al capo c) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di cui al capo d) perché estinto per prescrizione e quindi ha rideterminato la pena in mesi dieci, e giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore e con atti distinti, chiedendone l'annullamento ed articolando ciascuno di essi cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo entrambi i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello, avendo la Corte territoriale motivato in modo apodittico in ordine alla compatibilità tra le indicazioni circa la data e l'ora del furto e quanto verbalizzato dalla polizia giudiziaria che aveva riferito, senza spiegare se fossero stati svolti accertamenti tecnici e quando, che le riprese della telecamera indicavano un giorno inesatto, mentre l'ora era precisa. Il ragionamento posto a fondamento della condanna, secondo il quale il Croce ed il Lanza erano nei pressi del luogo ove era stato commesso il furto, era illogico non potendo ritenersi sufficiente per affermare la loro colpevolezza la loro mera vicinanza ai luoghi ove il delitto era stato commesso. Nella sentenza si afferma che dalla visione delle immagini estrapolate emerge il compimento dell'azione delittuosa avente ad oggetto l'autovettura di proprietà della persona offesa; in realtà, sostengono i ricorrenti, la Bartolo aveva affermato di essersi accorta del furto da lei subito alle ore 13 del 4 dicembre 2011, ossia diciotto ore prima dell'orario impresso sulle immagini estratte dall'impianto di videosorveglianza. Erano, quindi, errate sia la data che l'ora risultante dalle immagini. Peraltro, la polizia giudiziaria non aveva chiarito quando e come fossero state acquisite le immagini, non essendo stato redatto un verbale in relazione a tale attività. Se fosse stato redatto un verbale, sarebbero stati forniti chiarimenti sul perché vi sarebbero divergenze in ordine all'orario risultante dalle immagini e come queste sarebbero state accertate. Prestare fede a quanto asserito dalla polizia giudiziaria in ordine alla sfasatura temporale delle immagini senza che la loro acquisizione fosse stata verbalizzata con l'indicazione delle relative modalità e l'indicazione delle ragioni di detta sfasatura temporale significava ledere il diritto di difesa. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'obbligo di motivazione in ordine alla disapplicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen.Sostengono che la pena edittale per il reato loro ascritto consente l'applicazione della causa di non punibilità prevista dalla disposizione appena citata e che la corte territoriale ha completamente omesso di motivare a tale proposito. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, non essendo state indicate le ragioni ostative alla sua esclusione. 2.4. Con il quarto motivo entrambi i ricorrenti si dolgono dell'omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non essendo possibile comprendere il percorso logico-giuridico che ha condotto alla loro negazione. 2.5. Con il quinto motivo essi si dolgono dell'omesso rilievo della prescrizione del reato, che essi asseriscono essere maturata in data 4 giugno 2019, prima del 23 settembre 2019, data del deposito della sentenza di appello. Le sospensioni del termine eventualmente intervenute non potevano superare i sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. I ricorrenti si dolgono della utilizzazione delle immagini estratte dall'impianto di videosorveglianza per non essere stato indicato chi abbia consegnato alla polizia giudiziaria i filmati e quando. In contrario deve osservarsi che dalla sentenza di appello risulta che della acquisizione delle immagini si dà atto nell'annotazione della polizia giudiziaria del 8 luglio 2014, ossia immediatamente dopo il furto. Non è quindi esatto quanto sostenuto dai ricorrenti in ordine all'omessa attestazione di quanto compiuto dalla polizia giudiziaria in relazione ai filmati estratti dall'impianto di videosorveglianza. Peraltro, secondo quanto evidenziato nella sentenza qui impugnata, nel filmato è stata registrata la attività delittuosa, essendo in esso riprodotta la autovettura oggetto del delitto di tentato furto e le attività poste in essere, allo scopo di impossessarsene, dai due imputati che pure sono riconoscibili, cosicché ha scarso rilievo l'orario e la data impressa sulle immagini. Né, a fronte del chiaro significato probatorio di detto filmato, i ricorrenti chiariscono quale sarebbe la rilevanza dell'ora e della data indicate nei fotogrammi. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. 3 /t, Per il delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen., la pena edittale è pari a quella indicata dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. ridotta di un terzo per il tentativo, ossia anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alla multa, cosicché la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile. Di conseguenza, il corrispondente motivo di appello era manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di impugnazioni, che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Ne deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso. 3. Palesemente inammissibile è il terzo motivo di ricorso, non essendo stata applicata la recidiva ad alcuno degli imputati. 4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivato il diniego facendo riferimento, quanto al Croce, ai numerosi precedenti penali. Quanto al Lanza, le circostanze attenuanti generiche gli sono già state riconosciute, sia pure in termini di equivalenza con le aggravanti ed il predetto non ha sollevato censure specifiche con riguardo all'esito del giudizio di bilanciamento. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso, Il termine minimo di prescrizione è pari alla durata della pena edittale già sopra indicata in anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alla multa. Detto termine deve poi essere aumentato nella misura di un quarto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 cod. pen., essendo intervenute più interruzioni dello stesso. Essendo il furto stato commesso il giorno 8 luglio 2014, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto solo in data 8 novembre 2022. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle