Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 48170/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Ns‘ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 14/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi resa in data 09/06/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; rilevato infatti che il motivo, nel quale si contesta l'individuazione della data di commissione del reato, non indicando la diversa data nella quale il reato dovrebbe ritenersi commesso, risulta generico ed aspecifico laddove, invece, la Corte territoriale con corretti argomenti giuridici ha evidenziato le ragioni per cui non è da ritenersi maturato il termine di prescrizione (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, in cui la Corte territoriale ha già dato conto delle ragioni ostative all'invocata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, stante la recidiva contestata ed applicata che non lascia spazio all'accoglimento della richiesta difensiva); considerato comunque che il termine di prescrizione per il reato di ricettazione è di dieci anni e che lo stesso, anche prescindere dalla recidiva, non era ancora maturato alla data di pronuncia della sentenza di appello (data commissione "anteriore e prossima al 3/8/2012" senza che la difesa sia possibile individuarne una diversa, data sentenza di appello 14/4/2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché carente dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e in quanto comunque manifestamente infondato, e che ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N Ns‘ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 14/04/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi resa in data 09/06/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza degli artt. 157, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; rilevato infatti che il motivo, nel quale si contesta l'individuazione della data di commissione del reato, non indicando la diversa data nella quale il reato dovrebbe ritenersi commesso, risulta generico ed aspecifico laddove, invece, la Corte territoriale con corretti argomenti giuridici ha evidenziato le ragioni per cui non è da ritenersi maturato il termine di prescrizione (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, in cui la Corte territoriale ha già dato conto delle ragioni ostative all'invocata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, stante la recidiva contestata ed applicata che non lascia spazio all'accoglimento della richiesta difensiva); considerato comunque che il termine di prescrizione per il reato di ricettazione è di dieci anni e che lo stesso, anche prescindere dalla recidiva, non era ancora maturato alla data di pronuncia della sentenza di appello (data commissione "anteriore e prossima al 3/8/2012" senza che la difesa sia possibile individuarne una diversa, data sentenza di appello 14/4/2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché carente dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e in quanto comunque manifestamente infondato, e che ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 48170/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris