Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 gennaio 2022

Cassazione n. 38390/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 15 gennaio 2022 la Guardia di Finanza di Lecco, nell'ambito di attività finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, procedeva ad ispezione di un pullman appartenente alla società albanese [OSCURATO:PERSONA], a seguito della quale venivano rinvenute somme di denaro in parte in un frigorifero da campeggio, in parte all'interno di un vano di servizio posto sul lato destro del mezzo ed in parte all'interno di un vano posto sulla parte posteriore del mezzo; il pubblico ministero disponeva quindi il sequestro probatorio sia del denaro che del veicolo, che veniva poi annullato dal Tribunale del Riesame di Milano, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto non era stato individuato il delitto presupposto rispetto alla fattispecie ascritta agi indagati di ricettazione e perché non era stata esplicitata la necessità degli accertamenti sul denaro rinvenuto Con decreto del 16.02.2022 il Pubblico Ministero disponeva il sequestro preventivo di urgenza della somma, che veniva convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con decreto del 21 febbraio 2022; avverso la misura reale proponeva istanza di riesame [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] sh.pk., che veniva rigettato dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], osservando che solo a seguito della trasmissione dell'informativa di reato della Guardia di Finanza di Brindisi e della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria pugliese, che aveva individuato nella abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento il delitto presupposto della ricettazione contestata agli autisti/ che nella nuova richiesta di sequestro il Pubblico Ministero aveva individuato come delitto presupposto lo stesso reato contestato dal collega brindisino, senza considerare che il sequestro operato a Brindisi era del tutto scollegato, anche temporalmente, per cui non poteva costituire elemento sufficiente per prospettare quale delitto presupposto la fattispecie prevista dall'art. 131 ter T.U.B.; il difensore osserva inoltre che non poteva certo ravvisarsi un'attività abusiva in presenza di atti occasionali, quale quello in esame; la circostanza era stata chiarita già in occasione del primo riesame, in cui era stato rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] svolge attività di trasporto internazionale di passeggeri tra Italia e Albania e che, in assenza di uffici di biglietteria, gli importi dei biglietti vengono riscossi dagli autisti ed avrebbero dovuto essere consegnati al ricorrente in Albania per poter provvedere alla sostituzione dei pullman. 2.

Propone ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore, premesso che in tema di fumus commissi delicti non si può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma occorre tenere conto delle concrete risultanze processuali, osserva che il Tribunale si era limitato a richiamare le inconferenti circostanze del caso concreto valorizzate dal Pubblico Ministero e dal Giudice per le indagini preliminari, ovvero la materiale detenzione del denaro e l'intento di occultarlo, quando il denaro era riposto in un mero vano ventole e Id modalità di trasporto era il solo dato pregnante a supporto del fumus commissi delicti, mancando qualsiasi verifica sull'esistenza di un reato presupposto.

Prosegue il difensore rilevando che quasi contestualmente all'annullamento del primo sequestro probatorio, il Pubblico Ministero aveva ricevuto da parte della Procura di Brindisi la comunicazione di una notizia di reato riguardante una medesima condotta posta in essere dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], ed aveva quindi emesso un decreto di sequestro preventivo, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, indicando il medesimo reato presupposto individuato nella parallela misura cautelare (e riportando anche le medesime argomentazioni in questo addotte), malgrado agli atti non vi fosse alcuna attività di indagine a supporto anche di un mero richiamo alla disposizione di cui all'art. 131 ter TUB, impropriamente individuato come delitto presupposto della ricettazione, che costituiva una meikpresunzione non supportata dal alcun riscontro probatorio: la modalità di collocamento del denaro nulla poteva evidentemente significare in ordine alla sussistenza di un'abusiva prestazione di servizi di pagamento, né in ordine 4la presunta provenienza illecita dello stesso e non vi era traccia di alcun indice sintomatico di una condotta che non fosse di mero trasporto di denaro, non potendo, inoltre, ravvisarsi una abusiva attività in presenza di atti occasionali, ma essendo invece necessaria una attività reiterata svolta con continuità ed un minimo di organizzazione. 2.2 Il difensore eccepisce l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, visto che era stata adottata una mera formula di stile: la mera condivisione effettuata dal Tribunale del Riesame delle già insufficienti i argomentazioni addotte dal Pubblico Ministero e dal Giudice per le indagini preliminari/ fondate sulla mera circostanza che il denaro potesse fuoriuscire dall'Italia e potesse essere sottratto ad un futuro provvedimento di confisca non appariva certo sufficiente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 Preliminarmente, si deve rilevare come il ricorrente agisca nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] sh.pk ., ed è quindi terzo rispetto al procedimento penale; ciò comporta innanzitutto l'inammissibilità del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per non essere il difensore munito di procura speciale: è infatti principio consolidato quello secondo il quale "è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale" (Sez. 2, sentenza n. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] - 01) 1.2 Osserva inoltre questa Corte che è inammissibile anche il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dovendosi dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelareil(Sez. 3, Sentenza n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01); pertanto la società ricorrente non può mettere in discussione il fumus del reato, potendo proporre unicamente questioni sulla titolarità di quanto in sequestro,

2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 15 gennaio 2022 la Guardia di Finanza di Lecco, nell'ambito di attività finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, procedeva ad ispezione di un pullman appartenente alla società albanese [OSCURATO:PERSONA], a seguito della quale venivano rinvenute somme di denaro in parte in un frigorifero da campeggio, in parte all'interno di un vano di servizio posto sul lato destro del mezzo ed in parte all'interno di un vano posto sulla parte posteriore del mezzo; il pubblico ministero disponeva quindi il sequestro probatorio sia del denaro che del veicolo, che veniva poi annullato dal Tribunale del Riesame di Milano, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto non era stato individuato il delitto presupposto rispetto alla fattispecie ascritta agi indagati di ricettazione e perché non era stata esplicitata la necessità degli accertamenti sul denaro rinvenuto Con decreto del 16.02.2022 il Pubblico Ministero disponeva il sequestro preventivo di urgenza della somma, che veniva convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con decreto del 21 febbraio 2022; avverso la misura reale proponeva istanza di riesame [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] sh.pk., che veniva rigettato dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], osservando che solo a seguito della trasmissione dell'informativa di reato della Guardia di Finanza di Brindisi e della misura cautelare disposta dall'autorità giudiziaria pugliese, che aveva individuato nella abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento il delitto presupposto della ricettazione contestata agli autisti/ che nella nuova richiesta di sequestro il Pubblico Ministero aveva individuato come delitto presupposto lo stesso reato contestato dal collega brindisino, senza considerare che il sequestro operato a Brindisi era del tutto scollegato, anche temporalmente, per cui non poteva costituire elemento sufficiente per prospettare quale delitto presupposto la fattispecie prevista dall'art. 131 ter T.U.B.; il difensore osserva inoltre che non poteva certo ravvisarsi un'attività abusiva in presenza di atti occasionali, quale quello in esame; la circostanza era stata chiarita già in occasione del primo riesame, in cui era stato rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] svolge attività di trasporto internazionale di passeggeri tra Italia e Albania e che, in assenza di uffici di biglietteria, gli importi dei biglietti vengono riscossi dagli autisti ed avrebbero dovuto essere consegnati al ricorrente in Albania per poter provvedere alla sostituzione dei pullman. 2. Propone ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore, premesso che in tema di fumus commissi delicti non si può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma occorre tenere conto delle concrete risultanze processuali, osserva che il Tribunale si era limitato a richiamare le inconferenti circostanze del caso concreto valorizzate dal Pubblico Ministero e dal Giudice per le indagini preliminari, ovvero la materiale detenzione del denaro e l'intento di occultarlo, quando il denaro era riposto in un mero vano ventole e Id modalità di trasporto era il solo dato pregnante a supporto del fumus commissi delicti, mancando qualsiasi verifica sull'esistenza di un reato presupposto. Prosegue il difensore rilevando che quasi contestualmente all'annullamento del primo sequestro probatorio, il Pubblico Ministero aveva ricevuto da parte della Procura di Brindisi la comunicazione di una notizia di reato riguardante una medesima condotta posta in essere dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], ed aveva quindi emesso un decreto di sequestro preventivo, convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, indicando il medesimo reato presupposto individuato nella parallela misura cautelare (e riportando anche le medesime argomentazioni in questo addotte), malgrado agli atti non vi fosse alcuna attività di indagine a supporto anche di un mero richiamo alla disposizione di cui all'art. 131 ter TUB, impropriamente individuato come delitto presupposto della ricettazione, che costituiva una meikpresunzione non supportata dal alcun riscontro probatorio: la modalità di collocamento del denaro nulla poteva evidentemente significare in ordine alla sussistenza di un'abusiva prestazione di servizi di pagamento, né in ordine 4la presunta provenienza illecita dello stesso e non vi era traccia di alcun indice sintomatico di una condotta che non fosse di mero trasporto di denaro, non potendo, inoltre, ravvisarsi una abusiva attività in presenza di atti occasionali, ma essendo invece necessaria una attività reiterata svolta con continuità ed un minimo di organizzazione. 2.2 Il difensore eccepisce l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, visto che era stata adottata una mera formula di stile: la mera condivisione effettuata dal Tribunale del Riesame delle già insufficienti i argomentazioni addotte dal Pubblico Ministero e dal Giudice per le indagini preliminari/ fondate sulla mera circostanza che il denaro potesse fuoriuscire dall'Italia e potesse essere sottratto ad un futuro provvedimento di confisca non appariva certo sufficiente. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1 Preliminarmente, si deve rilevare come il ricorrente agisca nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] sh.pk ., ed è quindi terzo rispetto al procedimento penale; ciò comporta innanzitutto l'inammissibilità del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per non essere il difensore munito di procura speciale: è infatti principio consolidato quello secondo il quale "è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale" (Sez. 2, sentenza n. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] - 01) 1.2 Osserva inoltre questa Corte che è inammissibile anche il ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dovendosi dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelareil(Sez. 3, Sentenza n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01); pertanto la società ricorrente non può mettere in discussione il fumus del reato, potendo proporre unicamente questioni sulla titolarità di quanto in sequestro, 2. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Decreto Cassazione n. 38390/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris