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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 41308/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23/RG 21501 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in epigrafe indicata in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309; premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità, «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza ( ex multis, Sez. 4, n 13749 del 23/03/2022, Ry.283023); ritenuto che, nel caso di specie, l'unico motivo dedotto, relativo appunto alla errata qualificazione giuridica, è aspecifico in quanto si limita a contestarne la mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal 5 comma dell'art. 73 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, a fronte di una motivazione, congrua ed esplicita, sul punto ( pag. 5 della sentenza); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23/RG 21501 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in epigrafe indicata in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309; premesso che, per costante giurisprudenza di legittimità, «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza ( ex multis, Sez. 4, n 13749 del 23/03/2022, Ry.283023); ritenuto che, nel caso di specie, l'unico motivo dedotto, relativo appunto alla errata qualificazione giuridica, è aspecifico in quanto si limita a contestarne la mancata derubricazione nella ipotesi prevista dal 5 comma dell'art. 73 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309, a fronte di una motivazione, congrua ed esplicita, sul punto ( pag. 5 della sentenza); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 41308/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris