CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Roma, pronunciata il data 22 giugno 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura il vizio della motivazione in ordine al riconoscimento del concorso dell'imputata nel reato di rapina e alla sussistenza della relativa prova, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di generiche doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 5 e 6, con motivazione conforme alle risultanze probatorie, ha ribadito come le dichiarazioni delle persone offese rispetto alla partecipazione dell'imputata ai fatti trovassero plurimi riscontri nelle immagini estrapolate dal filmato della videocamera di sorveglianza e in quanto riportato nell'informativa dei Carabinieri a commento delle stesse, e come tali elementi smentissero l'alternativa ricostruzione dei fatti fornita dall'imputata; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., è altresì meramente riproduttivo di generici profili di censura motivatamente respinti dal Giudice di appello a pagina 6, tenuto conto della partecipazione attiva dell'imputata all'aggressione mentre il correo, sotto i suoi occhi, si appropriava della refurtiva; osservato che le doglianze relative all'omesso riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti e all'aumento minimo per la continuazione, sono prive dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensor