CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04025/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2906-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 83M22 Z100G, cittadino albanese, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 agosto 1983, residente a Cuneo (CN), in [OSCURATO:PERSONA] n. 11, domiciliato a Torino (TO), in [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Svegliati che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale allegata al ricorso. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto pro tempore; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; intimati per la correzione materiale dell’ordinanza n. 32703/22 del 7 novembre 2022 emessa a definizione del procedimento n. R.G.N. 5764/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso del 21 febbraio 2021, Mondi GJOLAJ impugnava innanzi la Suprema Corte di Cassazione l’ordinanza di rigetto del 23 dicembre 2020 del Giudice di Pace di Cuneo, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 719/2020e l’impugnazione veniva accolta. Questa Corte - premesso che «[OSCURATO:PERSONA] propone (va) ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Cuneo, depositata il 23 dicembre 2020, di reiezione del ricorso per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Cuneo con cui era stata disposta la sua espulsione» -riteneva fondati alcuni dei motivi di impugnazione, rilevando come il Giudice di Pace di Cuneo non avesse tenuto in considerazione la pendenza del procedimento ex art. 103 D.L. n. 34 del 2020 per la cd. regolarizzazione dei lavoratori stranieri, che impedisce l’assunzione di provvedimenti di espulsione fino al completamento della procedura cd. di emersione –e che non avesse valutato né considerato il rapporto coniugale che legavail ricorrente ad una cittadina comunitaria ed avevaper l’effetto annullato il provvedimento di rigetto, così disponendo: « P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per lespese, al Giudice di pace di Torino, in diversa composizione». 3. Si evidenzia da parte del ricorrente che il provvedimento sopra indicato sarebbe affetto da un evidente errore materiale laddove lo stesso aveva disposto il rinvio al Giudice di Pace di Torino, in diversa composizione, per la definizione di un procedimento, anziché al Giudice di Pace di Cuneo. Chiede pertanto il ricorrente chequesta Corte, accogliendo il ricorso,proposto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., voglia provvedere alla correzione dell’errore sopra indicato con ordinanza, previ gli incombenti di cui all’art. 380 bis c.p.c., così disponendo il rinvio innanzi al Giudice di Pace di Cuneo in diversa composizione.[OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che si vertain ipotesi di mero errore materiale «correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità» (Cassazione, Sez. 6, 15 gennaio 2019, n. 668). Occorre pertanto correggere il provvedimento sopra impugnato nel senso che il rinvio venga disposto innanzi al Giudice di Pace di Cuneo , in diversa composizione. P.Q.M. dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 32703/22 del 7 novembre 2022 emessa da questa Corte di Cassazione a definizione del procedimento n. R.G.N. 5764/2021, nel senso che laddove nel dispositivo della predetta ordinanza si legge “rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Torino, in diversa composizione» deve al contrario leggersi “rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Como, in diversa composizione». Manda alla cancelleria