Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:T:2026:44
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0571_INF
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 gennaio 2026 –
Pic/EUIPO – Updike eCom (PIC)
(causa T‑571/24)
«Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo PIC – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PIC – Motivo di nullità relativa – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricevibilità di nuovi elementi di prova – Periodi rilevanti – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere di valutazione della commissione di ricorso – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4)
(v. punti 37, 38, 43‑45)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Updike eCom GmbH.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.