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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:44
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0571_INF

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 gennaio 2026 – Pic/EUIPO – Updike eCom (PIC) (causa T‑571/24) «Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo PIC – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PIC – Motivo di nullità relativa – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricevibilità di nuovi elementi di prova – Periodi rilevanti – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere di valutazione della commissione di ricorso – Ricorso manifestamente infondato in diritto» Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4) (v. punti 37, 38, 43‑45) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Updike eCom GmbH. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0571_INF Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 gennaio 2026 – Pic/EUIPO – Updike eCom (PIC) (causa T‑571/24) «Marchio dell’Unione europea – Dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo PIC – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore PIC – Motivo di nullità relativa – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricevibilità di nuovi elementi di prova – Periodi rilevanti – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere di valutazione della commissione di ricorso – Ricorso manifestamente infondato in diritto» Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4) (v. punti 37, 38, 43‑45) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Updike eCom GmbH. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
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