CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 dicembre 2025
Cassazione n. 29214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napoli del 10/12/2025.visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Pres. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del pubblico ministero D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso, cui la Procuratrice generale, D.ssa [OSCURATO:PERSONA], si èriportata in udienza;udito, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che siè riportato al ricorso insistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 10/12/2025, la Corte di appello diNapoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cheaveva condannato LeonardaGiannone alla pena di anni due e mesi tre direclusione, in ordine ai delitti di cui agli articoli 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019, 81e 483 cod. pen..2. Avverso la sentenza l’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione e violazionedell’articolo 7 d.l. n. 4 del 2019, in relazione agli articoli 42 e 47 cod. pen..La fattispecie non consente automatismi applicativi e il dolo non può esseredesunto dalla mera inesattezza dei dati, per cui mancherebbe la prova, secondola ricorrente, della consapevolezza della falsità e della volontà di alterare ilprocedimento di erogazione del reddito di cittadinanza.La Corte d’appello omette ogni considerazione sul punto centrale, ossia sullaconoscenza in capo all’imputata della formale perdurante sussistenza delprecedente vincolo matrimoniale del [OSCURATO:PERSONA], mentre valorizza un dato deltutto inconsistente, ossia l’essere la stessa a conoscenza del fatto che ilcompagno aveva a proprio carico un procedimento penale.Manca inoltre qualsivoglia approfondimento documentale circa la proprietà diautovetture in capo al [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazionedell’articolo 483 cod. pen..La Corte territoriale fonda la responsabilità su un mero automatismoargomentativo, che confonde la mera difformità dichiarativa con la falsitàpenalmente rilevante: l’esistenza di una inesattezza viene assunta come provadella falsità ideologica, con un ragionamento circolare che elide il cuore dellafattispecie incriminatrice, ossia l’atteggiamento psicologico dell’agente almomento della dichiarazione.La Corte omette altresì di considerare che si trattava di rinnovo diprecedente dichiarazione, gestito direttamente dal CAF.2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine all’articolo 131-bis cod. pen..La Corte territoriale nega la particolare tenuità del fatto con motivazionegenerica in riferimento alla gravità della condotta e all’intensità del dolo, senzaprocedere a quella valutazione complessiva richiesta dalla norma, mavalorizzando i medesimi elementi utilizzati per fondare il giudizio diresponsabilità.La sentenza, poi, erroneamente, esclude la configurabilità della particolaretenuità del fatto nel caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione.2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La Corte d’appello nega la sussistenza della recidiva; tuttavia, i medesimielementi utilizzati a tal fine avrebbero potuto essere utilizzati per giustificare ilriconoscimento delle circostanze atipiche; ciononostante, la Corte territorialenega il beneficio asserendo la mera assenza di positivi elementi di valutazione.2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla dosimetria della pena (artt. 132 e 133 cod. pen.).La ricorrente si duole del fatto che i giudici di appello abbiano irrogato unapena superiore al minimo edittale in assenza di specifica motivazione.2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla mancata applicazione di pene sostitutive ai sensi dell’articolo 20-biscod. pen..La Corte di appello, pur in presenza di una richiesta generica di applicazionedi pene sostitutive, si è limitata a valutare la pena pecuniaria sostitutiva, nonconsiderando neppure le pene di specie diversa, quale il lavoro sostitutivo.Aggiunge la ricorrente che, essendo la pena irrogata superiore all’anno direclusione, essa non avrebbe potuto essere sostituita con la pena pecuniaria, aciò ostandovi l’espressa previsione dell’articolo 53 l. 689/1981.3. In data 8 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaricorrente, depositava istanza di rinvio per legittimo impedimento, dichiarando diaderire alla astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settorepenale per i giorni 8, 9, 10, 11 e 12 giugno, deliberata dalla Giunta dell’[OSCURATO:PERSONA], con delibera del 22 maggio 2026.4. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto legittimo l’impedimento del difensore, rinviava per ladiscussione alla data del 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come la richiesta di trattazioneorale, una volta che sia stata ritualmente proposta, deve ritenersi irretrattabileed irrevocabile (vedi, Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207),irretrattabilità che rimane ferma persino in presenza di una successiva rinunciaalla discussione della parte che aveva chiesto la trattazione orale (vedi, Sez. 6,n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520).Inoltre, tale richiesta, involgendo l'intero processo e non la singola udienza ola singola posizione processuale, non deve essere reiterata, avendo la stessaefficacia permanente sino alla definizione del procedimento (Sez. 2, n. 20998 del28/05/2025, Maselli, n.m.).Pertanto, in caso di rinvio per astensione del difensore, la richiesta didiscussione non necessita di reiterazione.2. Tanto premesso, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.Prima di procedere all’esame dei motivi di doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] evidenziacome, nel caso di specie, ci si trovi di fronte ad una c.d. «doppia conforme» dimerito.Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi digravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto altribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto allamedesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina,Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01).In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218 - 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda conquella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo e lemotivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unitario, conil conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi – a pena di inammissibilità- in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (v. Sez. 1, n. 8868dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997,Ambrosino, Rv. 209145), obbligo cui la ricorrente, come si vedrà, non si è3. Passando all’esame delle doglianze proposte, il primo motivo di ricorso èinammissibile.La sentenza di primo grado, a pagina 6, evidenzia come la [OSCURATO:PERSONA] fosse aconoscenza del legame matrimoniale del [OSCURATO:PERSONA] alla luce del fatto che essastessa ebbe a dichiararsi, in sede di esame, a conoscenza del fatto che lo stessofosse stato oggetto di un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiarein quanto indagato per il reato di maltrattamenti e stalking in danno dellaconiuge.Non un generico precedente, quindi, è stato valorizzato (anche a pagina 3della sentenza gravata), ma un elemento da cui non irragionevolmente, i giudicihanno ritratto la convinzione della conoscenza della falsità della circostanzadichiarata, idonea ad alterare il quantum del beneficio erogato.4. Il secondo motivo è del pari inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] viene contestato al capo C) di avere falsif icatoideologicamente la [OSCURATO:PERSONA] (DSU), ossia il documentoutilizzato per calcolare l'ISEE, necessario per accedere a misure come il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] evidenzia come la violazione dell’articolo 483 cod. pen., dalriepilogo dei motivi di appello contenuto a pagina 2 della sentenza impugnata,non risultava dedotta con i motivi di appello e deve quindi ritenersi tardiva(sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove nonconforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024,Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n.33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017,Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.259066).In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che il dolo del reato previsto dall'art. 483cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata dicompiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico didichiarare il vero (Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041 - 02),circostanze che, non irragionevolmente la prima sentenza ha ritenuto sussisterea pagina 7, in ragione dell’identità di tempo rispetto all’altro reato e dellasussistenza dell’identità del disegno criminoso, che ha consentito di applicare ladisciplina del reato continuato.5. Il terzo motivo, relativo all’omesso riconoscimento della particolaretenuità del fatto, è invece fondato.La sentenza impugnata motiva il diniego alla luce della natura plurioffensivadel reato, il quale lederebbe «non soltanto la certezza dei rapporti giuridici che sisvolgono mediante documenti “qualificati”, ma anche gli interessi patrimonialidello Stato».Da ciò deriverebbe un «particolare disvalore» del fatto, tale da escludere laapplicabilità della causa di non punibilità in parola.Tale impostazione non può essere condivisa, in quanto condurrebbe adescludere, in via generale ed astratta, il riconoscimento della particolare tenuitàdel fatto in tutti i casi in cui il reato leda beni giuridici diversi, interpretazione chesi pone in netto contrasto con la posizione più volte assunta sia dalla Cortecostituzionale che dalle Sezioni Unite della Corte.Quanto al primo aspetto, il Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 120 del2019) ha stabilito che l’articolo 131-bis cod. pen. prevede «una generale causadi esclusione della punibilità che si raccorda con l’altrettanto generalepresupposto dell’offensività della condotta, requisito indispensabile per lasanzionabilità penale di qualsiasi condotta in violazione di legge».Esso persegue (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01)finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio dellarisposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo,concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione».Il suo scopo primario (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266591), è infatti «quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, chenon mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare icomplessi meccanismi del processo» (la relazione illustrativa del d. lgs. 28/2015parla di «irrilevanza» del fatto).Tale disposizione attraversa orizzontalmente tutta l’area del diritto penalesostanziale. Sul punto, Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499,hanno stabilito che «l’istituto della non punibilità per particolare tenuitàdell’offesa non connette alla mera individuazione del bene giuridico protettoalcun rilievo ai fini del giudizio sull’utilità e necessità della pena. Al contrario, illegislatore ha affidato la selezione delle fattispecie alle quali è applicabile quellacausa di non punibilità alla considerazione della gravità del reato, desunta dallapena edittale, e della non abitualità del comportamento; mentre nessuno deglialtri indicatori idonei ad escludere la particolare tenuità dell’offesa elencati alsecondo comma dello stesso art. 131-bis ha diretto e generale riguardo al tipo dibene giuridico protetto».Analogamente, Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590 – 01, ha stabilito che «il fatto particolarmente tenue va individuato allastregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità dellacondotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. L’istitutopersegue dunque finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio,con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di espungeredal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque,neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.Proporzione e deflazione s’intrecciano coerentemente».Si richiede, in breve, «una equilibrata considerazione di tutte le peculiaritàdella fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all’entitàdell’aggressione del bene giuridico protetto. Per ciò che qui interessa, non esisteun’offesa tenue o grave in chiave archetipica. E’ la concreta manifestazione delreato che ne segna il disvalore» (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, citata).Concludono le Sezioni Unite Tushaj nel senso che «si è qui entro ladistinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibilecostituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente …Allora, essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storica nella suainterezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile laconsiderazione della modalità della condotta; ed in cui sia quindi inibitaontologicamente l’applicazione del nuovo istituto».Da quanto sopra evidenziato, si ritrae il principio secondo cui non è possibileescludere l’applicabilità in astratto della causa di non punibilità nel caso di reatoplurioffensivo.Tuttavia, in concreto, il giudice dovrà verificare se la lesione a ciascuno deibeni giuridici tutelati dalla norma impegnata possiede i caratteri della nonparticolare gravità e della occasionalità della condotta, dando atto, inmotivazione, dei risultati del suo scrutinio.La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi e deve, pertanto,essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.6. Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanzeEsse sono state negate in ragione della insussistenza di positivi elementi divalutazione, del resto neppure dedotti dal ricorrente anche in questa sede (larecidiva, menzionata nel ricorso, non risultava contestata, né la sentenzaimpugnata ne dà menzione).Per costante giurisprudenza di questa Corte, il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudicecon l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopola riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, aifini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato diincensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610 - 01).7. Il quinto motivo, sul trattamento sanzionatorio, è manifestamenteinfondato, in quanto il primo giudice ha irrogato, per il delitto di cui al capo B),ritenuto più grave, la pena base di anni due di reclusione, corrispondente alminimo edittale per il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 4 del 2019, penaconfermata in appello.8. I l sesto motivo, relativo al le pene sostitutive, è assorbitodall’accoglimento del motivo di ricorso relativo alla particolare tenuità del fatto.9. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinviolimitatamente all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cuiall’articolo 131-bis con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte diappello di Napoli, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.10. La Corte dichiara irrevocabile l’accertamento di responsabilità ai sensidell’articolo 624 cod. proc. pen.. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione dellacausa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]