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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 02255/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 febbraio 2024 la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente, riducendo la misura della confisca e confermando nel resto, la sentenza del 13 aprile 2023 con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva reiterata; che con il secondo ed il terzo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta ed al complesso dell'impianto sanzionatorio.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che i motivi con esso dedotti, i quali possono essere trattati congiuntamente impingendo tutti nella motivazione addotta dalla Corte Bresciana nel determinare la misura della pena inflitta al Manenti, risultano inammissibili in quanto sia il tema del quantum della pena sia quello relativo alla ricorrenza dell'aggravante della recidiva erano stata posti in sede di gravame in maniera del tutto generica di tal ché nulla doveva argomentare in materia la Corte di appello; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il onsigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 14 febbraio 2024 la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente, riducendo la misura della confisca e confermando nel resto, la sentenza del 13 aprile 2023 con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva reiterata; che con il secondo ed il terzo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta ed al complesso dell'impianto sanzionatorio. Considerato che il ricorso è inammissibile; che i motivi con esso dedotti, i quali possono essere trattati congiuntamente impingendo tutti nella motivazione addotta dalla Corte Bresciana nel determinare la misura della pena inflitta al Manenti, risultano inammissibili in quanto sia il tema del quantum della pena sia quello relativo alla ricorrenza dell'aggravante della recidiva erano stata posti in sede di gravame in maniera del tutto generica di tal ché nulla doveva argomentare in materia la Corte di appello; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il onsigli
Sentenza Cassazione n. 02255/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris