CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 30123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione, in relazione al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con congrua ed esaustiva motivazione - ha considerato del tutto smentita dalle risultanze processuali la prospettata circostanza secondo la quale il ricorrente ritenesse di doversi difendere da un atto arbitrario dei pubblici ufficiali, il cui atto d'ufficio è consistito unicamente nell'intervento volto a placare la lite in atto tra il ricorrente e la compagna; Ritenuto che alle medesime conclusioni si espone il motivo di ricorso con cui si deduce - in relazione al reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. - l'omessa applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., dal momento che - sebbene il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. sia divenuto procedibile a querela per effetto della modifica intervenuta con il d.lgs. n. 150/2022 - i giudici di merito, con esaustiva motivazione, hanno escluso detta causa di estinzione non soltanto in ragione della procedibilità d'ufficio del reato, bensì alla luce dell'omesso adempimento da parte del ricorrente dell'onere di notificare per tempo l'offerta alle persone offese; Considerato, infine, che i motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio sono, altresì, manifestamente infondati, dal momento che - rispetto al riconoscimento della recidiva - immune da vizi risulta la motivazione della Corte d'appello, tanto rispetto ai precedenti penali del ricorrente quanto rispetto all'accresciuta pericolosità sociale del predetto (cfr. pag. 8), e - rispetto all'omessa incidenza sulla determinazione della pena della riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. - congruamente la sentenza impugnata ha ritenuto di dover confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze, alla luce del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata recidiva di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il re estenso