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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 15184/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 i comma 21cod.pen. e 731 comma 4i d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni tre di reclusione e C 16.000 di multa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova indiziaria in punto affermazione della responsabilità e sulla natura di quanto contenuto nel pacco ritirato, e in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. La ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

4. D'altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto la responsabilità penale in , relazione alla importazione_Oi 32 panetti di hashish, contenuti in una spedizione tramite UPS/ sul ( vv.444"i-4 l't ' rilievo che la predettai era presentata al ritiro munita di delega rilasciata da soggetto inesistente, soggetto inesistente già utilizzato in altre precedenti importazioni, e sul rinvenimento presso la sua abitazione di ulteriore sostanza stupefacente tipo hashish con materiale per il confezionamento.

Motivazione che in quanto non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la torte territoriale ha giustificato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e segnatamente la gravità del fatto in ragione del quantitativo di stupefacente, il discostamento dal minimo edittale evidenziando anche l'agire professionale ed ha ritenuto equa e proporzionata ai fatti la misura della pena irrogata in primo grado.

La (ode territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare t (una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.A" bAliUk-" -`1"4 Lic°4‘it 4‘°4{./f Ahrl eilk.at- P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.MCosì deciso il 27 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] s ensore [OSCURATO:PERSONA] ----- 3 DEPOSITATA CANCEt....I,....F.E.RIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 i comma 21cod.pen. e 731 comma 4i d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni tre di reclusione e C 16.000 di multa. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata deducendo il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova indiziaria in punto affermazione della responsabilità e sulla natura di quanto contenuto nel pacco ritirato, e in relazione al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. La ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 4. D'altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto la responsabilità penale in , relazione alla importazione_Oi 32 panetti di hashish, contenuti in una spedizione tramite UPS/ sul ( vv.444"i-4 l't ' rilievo che la predettai era presentata al ritiro munita di delega rilasciata da soggetto inesistente, soggetto inesistente già utilizzato in altre precedenti importazioni, e sul rinvenimento presso la sua abitazione di ulteriore sostanza stupefacente tipo hashish con materiale per il confezionamento. Motivazione che in quanto non manifestamente illogica non è sindacabile in questa sede. Quanto al trattamento sanzionatorio, la torte territoriale ha giustificato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e segnatamente la gravità del fatto in ragione del quantitativo di stupefacente, il discostamento dal minimo edittale evidenziando anche l'agire professionale ed ha ritenuto equa e proporzionata ai fatti la misura della pena irrogata in primo grado. La (ode territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare t (una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.A" bAliUk-" -`1"4 Lic°4‘it 4‘°4{./f Ahrl eilk.at- P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.MCosì deciso il 27 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA] s ensore [OSCURATO:PERSONA] ----- 3 DEPOSITATA CANCEt....I,....F.E.RIA
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