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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 05607/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \h-b—t9e1 11 AAtiLmi,ox ri) a sx 2\‘`i t Get( 2110 2.4- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

I motivi di ricorso sono stati ribaditi con memoria difensiva del 29 novembre 2024.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \h-b—t9e1 11 AAtiLmi,ox ri) a sx 2\‘`i t Get( 2110 2.4- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. I motivi di ricorso sono stati ribaditi con memoria difensiva del 29 novembre 2024. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto dei diversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05607/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris