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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2020/2022

ECLI:EU:T:2022:534
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0075_INF

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑75/22) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani – Motivazione in cui il ricorrente viene indicato come finanziatore del [OSCURATO:PERSONA] – Valutazioni espresse nella motivazione – Atti non impugnabili – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti idonei a modificare una determinata situazione giuridica – Ricorso diretto unicamente contro la motivazione di un atto – Irricevibilità [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2020/1999, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2197; regolamenti del Consiglio 2020/1998 e 2021/2195] (v. punti 19‑26) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0075_INF Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑75/22) «Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani – Motivazione in cui il ricorrente viene indicato come finanziatore del [OSCURATO:PERSONA] – Valutazioni espresse nella motivazione – Atti non impugnabili – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti idonei a modificare una determinata situazione giuridica – Ricorso diretto unicamente contro la motivazione di un atto – Irricevibilità [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2020/1999, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/2197; regolamenti del Consiglio 2020/1998 e 2021/2195] (v. punti 19‑26) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2020/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris