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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2021

Cassazione n. 42674/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sulla richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] di restituzione in termini per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28/02/2011; visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la richiesta sia accolta; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La richiesta è inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, con istanza pervenuta a questa Corte di cassazione in data 19 aprile 2021, ha chiesto, ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., la rimessione in termini per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 febbraio 2011, che ha confermato la sentenza del 26 marzo 2007 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale per la contraffazione di una patente di guida internazionale in data / (0/ anteriore e prossima al settembre del 2003.

3. Egli sostiene a tal fine di essere stato giudicato in contumacia dopo essere stato dichiarato irreperibile sebbene fosse sottoposto a misura cautelare nell'ambito di altro procedimento penale e precisamente fosse stato ristretto in carcere dal 18 giugno 2002 sino al 21 marzo 2003, quando la misura cautelare era stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Egli era stato anche successivamente sottoposto ad ulteriori periodi di detenzione e comunque non si era mai reso irreperibile, continuando a dimorare nel Comune di Roma.

Egli era incolpevolmente rimasto all'oscuro del procedimento penale a suo carico e delle sentenze penali pronunciate nei suoi confronti.

Era per la prima volta venuto a conoscenza della condanna pronunciata nei suoi confronti solo in conseguenza della notifica, avvenuta il 7 aprile 2021, del provvedimento di unificazione di pene concorrenti che menzionava anche la suddetta condanna.

Detta notifica era stata preceduta dalla notificazione, in data 17 marzo 2021, del provvedimento di fissazione dell'udienza innanzi al Giudice dell'esecuzione per decidere sulla richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con la sentenza del Tribunale di Roma del 26 marzo 2007.

4. Deve preliminarmente osservarsi che nel caso di specie deve applicarsi / l'art. 175 cod. proc. pen. nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, atteso che/alla data di entrata in vigore di detta legge /era già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, cosicché,ai sensi dell'art. 15-bis della legge citata/ non devono applicarsi le nuove disposizioni da essa introdotte.

5. Si deve allora evidenziare che, per la natura incidentale ed accessoria del procedimento per la restituzione nel termine e per il carattere strumentale che esso riveste rispetto a quello di impugnazione, la disposizione dell'art. 583 cod. proc. pen., che regola le forme per la spedizione dell'atto di impugnazione, debba trovare applicazione, anche per la richiesta formulata ai sensi del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. (vedi in motivazione Sez. 3, n. 4506 del 13/01/2006, Zenelli, Rv. 234051; Sez. 2, n. 2234 del 11/12/2013, dep. 2014, Skoko, Rv. 260046).

Tuttavia, proprio l'applicabilità delle disposizioni previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. comporta la necessità di rispettare il principio, affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale salve le particolari forme previste #77 dall'art. 123 stesso codice per chi si trovi in stato di detenzione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria (Sez. 1, n. 5676 del 18/10/1999, Favero, Rv. 214707 relativa a presentazione di ricorso per cassazione avverso provvedimento del tribunale di sorveglianza direttamente alla cancelleria della Corte suprema, a mezzo del servizio postale).

Nel caso di specie / il difensore del ricorrente ha proposto l'istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione presentandola direttamente presso questa Corte di cassazione in data 14 aprile 2021, mentre, in applicazione del principio sopra esposto, avrebbe dovuto depositarla o inviarla per posta alla Corte di appello di Roma, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, l'istanza risulta inammissibile.

6. Non deve essere pronunciata condanna alle spese processuali, non rientrando la presente decisione tra quelle che, ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen., comportano tale condanna.

Inoltre, neppure la parte richiedente può essere condannata al pagamento della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen..

Poiché l'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. è una norma diretta a sanzionare la proposizione di un ricorso inammissibile, in relazione ad essa devono trovare applicazione i principi di tipicità dell'illecito e del divieto di applicazione analogica, applicabili alle norme sanzionatorie.

Ne consegue che poiché l'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. prevede la i applicazione della sanzione nel caso in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile, essa non può essere irrogata nel caso di specie, in cui il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione è stato attivato con una richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. volta ad ottenere la rimessione in termini per impugnare una sentenza emessa in grado di appello.

Trattasi di richiesta che non ha natura di mezzo di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.

Così deciso il 23/09/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] di restituzione in termini per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28/02/2011; visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la richiesta sia accolta; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, con istanza pervenuta a questa Corte di cassazione in data 19 aprile 2021, ha chiesto, ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., la rimessione in termini per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 febbraio 2011, che ha confermato la sentenza del 26 marzo 2007 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale per la contraffazione di una patente di guida internazionale in data / (0/ anteriore e prossima al settembre del 2003. 3. Egli sostiene a tal fine di essere stato giudicato in contumacia dopo essere stato dichiarato irreperibile sebbene fosse sottoposto a misura cautelare nell'ambito di altro procedimento penale e precisamente fosse stato ristretto in carcere dal 18 giugno 2002 sino al 21 marzo 2003, quando la misura cautelare era stata sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Egli era stato anche successivamente sottoposto ad ulteriori periodi di detenzione e comunque non si era mai reso irreperibile, continuando a dimorare nel Comune di Roma. Egli era incolpevolmente rimasto all'oscuro del procedimento penale a suo carico e delle sentenze penali pronunciate nei suoi confronti. Era per la prima volta venuto a conoscenza della condanna pronunciata nei suoi confronti solo in conseguenza della notifica, avvenuta il 7 aprile 2021, del provvedimento di unificazione di pene concorrenti che menzionava anche la suddetta condanna. Detta notifica era stata preceduta dalla notificazione, in data 17 marzo 2021, del provvedimento di fissazione dell'udienza innanzi al Giudice dell'esecuzione per decidere sulla richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con la sentenza del Tribunale di Roma del 26 marzo 2007. 4. Deve preliminarmente osservarsi che nel caso di specie deve applicarsi / l'art. 175 cod. proc. pen. nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, atteso che/alla data di entrata in vigore di detta legge /era già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, cosicché,ai sensi dell'art. 15-bis della legge citata/ non devono applicarsi le nuove disposizioni da essa introdotte. 5. Si deve allora evidenziare che, per la natura incidentale ed accessoria del procedimento per la restituzione nel termine e per il carattere strumentale che esso riveste rispetto a quello di impugnazione, la disposizione dell'art. 583 cod. proc. pen., che regola le forme per la spedizione dell'atto di impugnazione, debba trovare applicazione, anche per la richiesta formulata ai sensi del comma 2 dell'art. 175 cod. proc. pen. (vedi in motivazione Sez. 3, n. 4506 del 13/01/2006, Zenelli, Rv. 234051; Sez. 2, n. 2234 del 11/12/2013, dep. 2014, Skoko, Rv. 260046). Tuttavia, proprio l'applicabilità delle disposizioni previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. comporta la necessità di rispettare il principio, affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale salve le particolari forme previste #77 dall'art. 123 stesso codice per chi si trovi in stato di detenzione, ogni atto di impugnazione deve essere presentato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o deve essere spedito alla stessa cancelleria (Sez. 1, n. 5676 del 18/10/1999, Favero, Rv. 214707 relativa a presentazione di ricorso per cassazione avverso provvedimento del tribunale di sorveglianza direttamente alla cancelleria della Corte suprema, a mezzo del servizio postale). Nel caso di specie / il difensore del ricorrente ha proposto l'istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione presentandola direttamente presso questa Corte di cassazione in data 14 aprile 2021, mentre, in applicazione del principio sopra esposto, avrebbe dovuto depositarla o inviarla per posta alla Corte di appello di Roma, cosicché, in applicazione del principio sopra esposto, l'istanza risulta inammissibile. 6. Non deve essere pronunciata condanna alle spese processuali, non rientrando la presente decisione tra quelle che, ai sensi dell'art. 592 cod. proc. pen., comportano tale condanna. Inoltre, neppure la parte richiedente può essere condannata al pagamento della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.. Poiché l'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. è una norma diretta a sanzionare la proposizione di un ricorso inammissibile, in relazione ad essa devono trovare applicazione i principi di tipicità dell'illecito e del divieto di applicazione analogica, applicabili alle norme sanzionatorie. Ne consegue che poiché l'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. prevede la i applicazione della sanzione nel caso in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile, essa non può essere irrogata nel caso di specie, in cui il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione è stato attivato con una richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. volta ad ottenere la rimessione in termini per impugnare una sentenza emessa in grado di appello. Trattasi di richiesta che non ha natura di mezzo di impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso il 23/09/20
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