CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24983/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]° ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 27; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] sanitaria di Potenza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 2; - controrícorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 146/2016 del 24 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirigenti medici alle dipendenze dell'ASL Potenza hanno proposto distinti ricorsi davanti al Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire la voce retributiva denominata "assegno ad personam", inizialmente loro riconosciuta dalla citata ASL per effetto della norma transitoria contenuta nell'art. 14 del regolamento aziendale di graduazione delle funzioni dirigenziali. I ricorrenti hanno esposto che: - detto emolumento era finalizzato a mantenere inalterato il valore della retribuzione di posizione aziendale dai ricorrenti percepita prima del loro passaggio dalla disciolta ASL di Lagonegro a quella di Potenza; - la ASL Potenza aveva sospeso l'erogazione della somma in questione a decorrere dal mese di luglio 2012, prevedendo la ripetizione di quanto già erogato dal 10 gennaio 2011 a giugno 2012. Essi, premesso che rivendicavano il pagamento anche delle prime cinque mensilità del 2011, hanno pure proposto (con l'eccezione di [OSCURATO:PERSONA]) domanda di riconoscimento del diritto all'adeguamento della c.d. posizione minima unificata con decorrenza dal 2011, come previsto dall'art. 6 CCNL del personale della [OSCURATO:PERSONA]Veterinaria del SSN del 6 maggio 2010. Il Tribunale di Lagonegro, riuniti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 69/2015, ha accolto le domande proposte.Il Tribunale di Lagonegro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 100/2015, ha accolto, inoltre, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'ASL Potenza ha proposto due appelli contro le citate sentenze che la Corte d'appello di Potenza, riunite le impugnazioni, nel contraddittorio delle parti, ha accolto. La corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla ritenuta nullità della clausola perequativa prevista dall'art. 14 del regolamento aziendale per la graduazione degli incarichi ASP per contrasto con norma imperativa, derivando da essa un costo non compatibile con il vincolo di bilancio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'ASL Potenza ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, commi 3, 19, 24 e 40, 40 bis e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, 1, comma 136, legge n. 311 del 2004, 9, comma 32, d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, 1339, 1343 e 1349, comma 2, c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella circostanza che la compatibilità della previsione dell'assegno ad personam in esame era stata confermata da un parere dell'ARAN. Essi affermano che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la previsione dell'assegno in questione, contenuta nell'atto aziendale di graduazione delle funzioni adottato in concerto con la disciplina collettiva integrativa, fosse incompatibile con i vincoli di bilancio dell'ente. Peraltro, la stessa ASL Potenza avrebbe omesso di fornire prove a sostegno della tesi della violazione dei menzionati vincoli. Il motivo è inammissibile. La corte territoriale ha accertato che il diritto all'assegno ad personam trovava fondamento nell'art. 14 del [OSCURATO:PERSONA] dell'ASL Potenza, il quale aveva previsto la corresponsione della somma in questione integrando la contrattazione collettiva nazionale che detto diritto non prevedeva. Al riguardo, si rileva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 2, commi 2 ss., del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che: "2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; í contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo í casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. 3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile". L'art. 40, commi 3 SS., del d.lgs. n. 165 del 2001 prescrive, poi, per quel che qui rileva, che: "3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (...). 3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di< controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. 3-quater. (...) La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. (..) 3-quinquies. (...) Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (...)". L'art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che: "1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo". Infine, l'art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che: "l. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma .1, è definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi". Da quanto esposto emerge che la contrattazione integrativa a livello aziendale non può porsi in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima. In particolare, come prescritto dall'art. 40, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve rispettare l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 ed i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione ed assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. L'art. 7, comma 5, citato precisa, coerentemente, che "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese". Ne consegue che la contrattazione integrativa non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non C- e -i - • . - talla contrattazione collettiva nazionale, k-4,v1,,f, 9-1CL44M i1/- Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, anche se in fattispecie diverse da quella oggetto di causa, che sono nulle, per violazione dell'art. 1419, comma 2, c.c., le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscano ai dipendenti un trattamento economico di migliore favore, comportando oneri non previsti negli strumenti di programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (cfr. Cass., Sez. L, n. 14530 del 26 giugno 2014, relativa ad una vicenda nella quale erano stati previsti degli incrementi su indennità lavorative rispetto a quanto contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato di un ente pubblico non economico abilitato con legge regionale; in quest'ottica, anche Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021; Cass., Sez. L, n. 2718 del 5 febbraio 2020). Nee deriva che la corte territoriale ha esattamente rilevato la nullità dell'art. 14 del regolamento aziendale in questione sul presupposto che con questo era stata riconosciuta, in sede di rinnovo contrattuale, una maggiorazione stipendiale prima non prevista che superava il trattamento introdotto dal CCNL per gli incarichi di pari funzione e che non era collegata ad un aumento di produttività (circostanze non contestate), mirando solo ad assicurare il precedente trattamento economico goduto alle dipendenze della disciolta azienda sanitaria. I ricorrenti, pertanto, nel dolersi sostanzialmente del fatto che la P.A. non avesse dato prova dell'incompatibilità dell'assegno ad personam "con i vincoli di bilancio dell'Ente" non hanno colto la rado della decisione impugnata, che non ha avuto necessità di accertare in concreto il mancato rispetto dei menzionati vincoli semplicemente perché ha rilevato l'assenza di collegamento del detto assegno con una prestazione lavorativa o con un incremento di produttività concordati a livello di contrattazione collettiva nazionale; ciò si poneva in contrasto con la vigente normativa, rappresentando di per sé una violazione dei vincoli di bilancio e del principio generale per il quale solo i contratti collettivi nazionali e non quelli integrativi possono disciplinare il trattamento retributivo. Nessun rilievo assume, poi, il parere dell'ARAN al quale si riferiscono i ricorrenti, del quale non è, comunque, neppure stato riportato il testo nell'atto di impugnazione, impedendone, così, l'esame al Collegio. 2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 416 bis c.p.c. perché la Corte d'appello di Potenza non avrebbe tenuto conto che l'ASL Potenza non aveva negato l'esistenza del loro diritto alla c.d. posizione minima unificata, ma si era limitata ad eccepire di avere già corrisposto il relativo importo senza, però, dimostrare tale circostanza. La doglianza è inammissibile. Infatti, la corte territoriale ha respinto la domanda dei ricorrenti in quanto "assolutamente generica", per poi solo precisare, in aggiunta, che restava fermo "quanto eccepito dall'ASP cioè che trattasi di importi già inclusi nella complessiva retribuzione di posizione corrisposta agli appellati". La ratio decidendi del motivo è stata, quindi, l'inammissibilità della relativa domanda perché "assolutamente generica", ma i ricorrenti nulla hanno eccepito sul punto, con la conseguenza che la pronuncia di appello sulla posizione minima unificata è ormai divenuta definitiva. 3) Il ricorso è dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono condannati a rifondere le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c., liquidate come in dispositivo.Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida in C 6.000,00 per compenso ed C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto che sussiste l'obbligo per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,